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Archivio newsPolizze catastrofali: come gestire l’obbligo ai fini dell’accesso alle agevolazioni
Si sta avvicinando alla completa operatività l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali, requisito essenziale per accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Sarà necessario dimostrare la stipula della polizza: dal 30 giugno 2025, per le grandi imprese; dal 2 ottobre 2025, per le medie imprese; dal 1° gennaio 2026, per micro e piccole imprese e tutte le imprese di pesca e acquacoltura. Per un corretto adempimento, è essenziale, quindi, conoscere gli aspetti chiave dell’obbligo. Sette i possibili scenari che si possono presentare. Quali?
L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e disciplinato con il decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025).
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.
Come chiarito dalla relazione illustrativa del D.M. n. 18/2025, sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti.
Sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole (di cui all'articolo 2135 del codice civile), che continuano ad essere coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici (art. 1, commi 515 e seguenti, legge n. 234/2021).
La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma preclude l’accesso a numerosi incentivi pubblici. In particolare, l’art. 1, comma 102, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) prevede che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 18 giugno 2025 (pubblicato il 25 luglio 2025), ha dettagliato le misure agevolative gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali.
L’elenco comprende importanti incentivi, come Smart&Start, i contratti di sviluppo, gli interventi per le aree di crisi industriale, gli incentivi per l’economia circolare e le energie rinnovabili, le misure di supporto alle cooperative, startup e venture capital.
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in una nota del 5 agosto 2025, il predetto provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese e del made in Italy. L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi, sempre di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, definita di concerto con altri Ministeri. |
A seguito della proroga disposta dal D.L. n. 39/2025, il termine per adempiere all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali è fissato:
- al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE;
- al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, e per tutte le imprese di pesca e acquacoltura.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) n. 2775/2023, l’obbligo assicurativo è scattato dal 31 marzo 2025, ma fino al 30 giugno 2025 il mancato adempimento non è stato valutato ai fini dell’accesso alle agevolazioni.
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I rischi da assicurare sono:
a) alluvione, esondazione, inondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:
- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”).
Come chiarito da ANIA la polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).
Inoltre, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 18/2025 non sono coperti i danni:
- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.
I premi assicurativi saranno calcolati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
I premi dovranno essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge di Bilancio 2024 le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. L’articolo 1, comma 3-ter, del D.L. n. 39/2025 ha escluso l'applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite dal D.M. n. 18/2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all'intero gruppo aziendale.
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Scenario n. 1 - Soggetto iscritto esclusivamente al REA
1) La situazione che si crea: soggetto iscritto esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo).
2) Come gestirla: l’obbligo assicurativo discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
3) Soluzione: se il soggetto è iscritto esclusivamente REA e non al Registro delle Imprese, non è soggetto all’obbligo di stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali.
Scenario n. 1 | Cosa fare | Rischio |
Soggetto iscritto esclusivamente al REA | Se il soggetto è iscritto esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo) NON è obbligato a stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali | Se il soggetto è iscritto sia al REA che al Registro Imprese HA l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali per i beni indicati nell’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3) del codice civile (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commercial) impiegati per l’attività imprenditoriale esercitata. Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione comporta l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche |
Scenario n. 2 - Attività di B&B svolta all'interno della dimora abituale del gestore
1) La situazione che si crea: un'attività di B&B è svolta all'interno della dimora abituale del gestore.
2) Come gestirla: l’obbligo assicurativo discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
3) Soluzione: se il B&B costituisce attività d’impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, anche il gestore è tenuto a stipulare la polizza.
Scenario n. 2 | Cosa fare | Rischio |
Attività di B&B svolta all'interno della dimora abituale del gestore | - Se il B&B costituisce attività d’impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, anche il gestore è tenuto a stipulare la polizza e la copertura riguarderà solo la parte dell’immobile destinata all’attività economica - NON ricorre l'obbligo assicurativo, invece, se il B&B non costituisce attività d’impresa e non comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese | Nel caso di iscrizione nel Registro delle imprese, il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione comporta l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche |
Scenario n. 3 - L’impresa non ha o non impiega nessuno dei beni soggetti all’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali
1) La situazione che si crea: un’impresa, iscritta al registro delle imprese, non ha o non impiega nessuno dei beni soggetti all’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali.
2) Come gestirla: l’obbligo assicurativo riguarda i beni indicati nell’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3) del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ovvero:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
3) Soluzione: l’impresa che non ha in proprietà o non impiega per la propria attività alcuno predetti beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non è soggetta all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali.
Scenario n. 3 | Beni e valore da assicurare | Cosa fare |
L’impresa non ha o non impiega nessuno dei beni soggetti all’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali | L’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni della sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia: - terreni; - fabbricati; - impianti e macchinari; - attrezzature industriali e commerciali. Come specificato dall’articolo 1 comma 3-bis del D.L. n. 39/2025, il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare coincide: - per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo; - per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo; - per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni. Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 18/2025: - per valore di ricostruzione, si intende l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità; - per costo di rimpiazzo, si intende il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato; - per costo di ripristino, si intende il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato | L’impresa che non ha in proprietà o non impiega per la propria attività alcuno dei beni indicati nell’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3) del codice civile NON è soggetta all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali |
Scenario n. 4 - L’imprenditore svolge la propria attività presso la propria abitazione
1) La situazione che si crea: l’imprenditore svolge la propria attività presso la propria abitazione.
2) Come gestirla: se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
3) Svantaggio: il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali comporta l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Scenario n. 4 | Cosa fare | Svantaggio |
L’imprenditore svolge la propria attività presso la propria abitazione | L’imprenditore HA l’obbligo di assicurare la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa | Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali comporta l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche |
Scenario n. 5 - L’impresa ha terreni/fabbricati/impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali in leasing o in affitto e non di proprietà
1) La situazione che si crea: un’impresa, iscritta al registro delle imprese, non ha terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizza tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing).
2) Come gestirla: l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
3) Soluzione: nel caso di assicurazione stipulata in favore del proprietario del bene, quest’ultimo sarà vincolato a utilizzare l’indennizzo spettante per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento, l’imprenditore avrà diritto a ricevere una somma pari al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. Inoltre, l’imprenditore avrà privilegio rispetto ad altri creditori per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e per le spese del contratto.
Scenario n. 5 | Cosa fare | Vantaggio |
L’impresa ha terreni/fabbricati/impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali in leasing o in affitto e non di proprietà | Se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, l’impresa che ha terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali in leasing o in affitto e non di proprietà, è tenuta a stipulare la polizza catastrofale | Nel caso di assicurazione stipulata in favore del proprietario del bene, quest’ultimo sarà vincolato a utilizzare l’indennizzo spettante per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità |
Scenario n. 6 - Immobili con difformità edilizie
1) La situazione che si crea: i beni di proprietà dell’impresa sono gravati da abuso edilizio.
2) Come gestirla: possono essere assicurati esclusivamente gli immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio;
- la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
3) Rischio: gli immobili che non rispettano le norme edilizie e non sono assicurabili non potranno più beneficiare di indennizzi pubblici, contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni finanziarie, anche in caso di eventi calamitosi.
Scenario n. 6 | Cosa fare | Rischio |
Immobili con difformità edilizie | Sono assicurabili esclusivamente gli immobili: - costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio; - oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono | Per gli immobili che non rispettano tali condizioni non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali |
Scenario n. 7 - Fabbricati in fase di costruzione
1) La situazione che si crea: un’impresa, iscritta al registro delle imprese, ha fabbricati in fase di costruzione.
2) Come gestirla: risultano esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa i fabbricati in fase di costruzione, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5).
3) Vantaggio: poiché i fabbricati in corso di costruzione non rientrano nel perimetro dell’obbligo assicurativo, la mancata assicurazione di tali beni non preclude l'accesso alle agevolazioni.
Scenario n. 7 | Cosa fare | Vantaggio |
Fabbricati in fase di costruzione | Gli immobili in fase di costruzione NON sono soggetti all’obbligo assicurativo | La mancata assicurazione contro i rischi catastrofali dei fabbricati in corso di costruzione non preclude l'accesso alle agevolazioni |
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