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Archivio newsBonus psicologo: domanda dal 15 settembre 2025
Con la circolare n. 124 del 2025, l’INPS fornisce indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per il bonus psicologo 2025.
L’INPS ha dettato, nella circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, le istruzioni operative per richiedere il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo) nell’anno 2025.
Importo richiedibile
Il contributo, pari al masimo a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all’ISEE del richiedente:
a) ISEE inferiore a 15.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, fino al massimo a 1.500 euro per ogni beneficiario;
b) ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro fino a 50 euro per ogni seduta, entro un massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
c) ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, al massimo 500 euro per ogni beneficiario.
Presentazione della domanda
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, sul portale istituzionale INPS.
La domanda per l’anno 2025 può essere presentata dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025.
Utilizzo del contributo
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta altresì consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
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INPS, circolare 11/09/2025, n. 124
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