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Archivio newsFondazioni: chiarimenti su operazioni di trasformazione, fusione e scissione
Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima della commissione del terzo settore dal titolo “Operazioni di trasformazione, fusione e scissione di fondazioni” del 22 luglio 2025 con cui evidenzia che lo statuto di una fondazione può: escludere il compimento di operazioni di trasformazione, fusione o scissione; precludere il ricorso a dette operazioni quando determinino una sostanziale modifica dello scopo fondativo, o al ricorrere di altre circostanze in esso indicate; vietare il ricorso solo ad alcune di dette operazioni; subordinare il ricorso a dette operazioni (tutte o alcune di esse) a determinate condizioni o al consenso di determinati soggetti. Lo statuto di una fondazione, che non escluda in modo espresso il compimento di trasformazioni, fusioni e scissioni, può inoltre individuare l’organo competente ad approvare la relativa deliberazione, nonché prevedere un quorum deliberativo diverso da quello richiesto per le modifiche statutarie.
Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima della commissione del terzo settore dal titolo “Operazioni di trasformazione, fusione e scissione di fondazioni” del 22 luglio 2025.
La massima evidenzia che lo statuto di una fondazione può:
(i) escludere il compimento di operazioni di trasformazione, fusione o scissione (come testualmente previsto dall’art. 42-bis c.c.);
(ii) precludere il ricorso a dette operazioni quando determinino una sostanziale modifica dello scopo fondativo, o al ricorrere di altre circostanze in esso indicate;
(iii) vietare il ricorso solo ad alcune di dette operazioni;
(iv) subordinare il ricorso a dette operazioni (tutte o alcune di esse) a determinate condizioni o al consenso di determinati soggetti.
Lo statuto di una fondazione, che non escluda in modo espresso il compimento di trasformazioni, fusioni e scissioni, può inoltre individuare l’organo competente ad approvare la relativa deliberazione, nonché prevedere un quorum deliberativo diverso da quello richiesto per le modifiche statutarie.
Il Consiglio del Notariato ha evidenziato che l’art. 42-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n. 117/2017, ammette in via generale il ricorso alle operazioni ivi indicate “se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto” e, poiché non vi sono nell’ordinamento altre norme che limitino il compimento di dette operazioni straordinarie, si deve ammettere qualunque “reciproca” trasformazione, fusione o scissione tra associazioni, riconosciute e non riconosciute e fondazioni.
Il medesimo articolo 42-bis, introdotto nel codice civile in attuazione di specifico mandato al legislatore delegato contenuto nell’art. 3, c. 1, della legge 6 giugno 2016, n.106 allo scopo di superare il contrasto che si era creato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato riguardo all’ammissibilità della trasformazione di un’associazione in fondazione, affida all’autonomia statutaria (costituzionalmente fondata sugli artt. 2 e118 Cost.) la facoltà di escludere il compimento di operazioni straordinarie tra associazioni (riconosciute e non riconosciute) e fondazioni.
In considerazione delle diversità tipologiche degli enti coinvolti, la trasformazione, l’incorporazione di una fondazione in un’associazione e la scissione di una fondazione a beneficio di un’associazione implicano una radicale modifica delle regole statutarie dell’ente che compie l’operazione straordinaria.
L’art. 42-bis c.c. deve essere letto nel senso di una forte valorizzazione dell’autonomia statutaria nella determinazione delle regole dell’ente (del resto, già prima della novella, la prassi statutaria ha proposto numerosi casi in cui la fondazione presenta elementi tipici della struttura associativa, tanto che si è parlato di “ibridazione” tra associazione e fondazione).
Il Consiglio del Notariato ritiene pertanto legittimo che lo statuto di una fondazione (che può ammettere o negare ingenerale le operazioni di trasformazione, fusione e scissione) limiti il ricorso alle operazioni straordinarie:
(i) ai soli casi in cui lo scopo dell’ente non venga modificato (a tutela del vincolo di destinazione imposto dal fondatore al patrimonio oggetto di dotazione, laddove ciò corrisponda alla sua volontà), ovvero
(ii) in relazione ad altre circostanze indicate nello statuto stesso.
All’autonomia statutaria deve essere, altresì, riconosciuta la facoltà di escludere il ricorso solo ad alcune delle operazioni straordinarie contemplate dall’art. 42-bis c.c., ammettendo esclusivamente le altre: così, in via esemplificativa, potrà vietarsi il ricorso alla trasformazione, ammettendo fusione e scissione, oppure potrà escludersi solo una di queste (ammettendo quindi, oltre alla trasformazione, la fusione o la scissione) oppure solo la trasformazione (e non la fusione e la scissione, ammesse) o, ancora, potranno essere consentite la sola fusione e scissione prive di effetti trasformativi (quindi solo quando non vengano coinvolte associazioni).
La delibera di trasformazione, fusione o scissione di una fondazione, assunta ai sensi dell’art. 42-bis c.c., per le sole fondazioni prive della qualifica di ETS resta soggetta all’approvazione dell’Autorità amministrativa (Prefettura, Regione o Provincia autonoma) ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mentre per le fondazioni iscritte al RUNTS non è condizionata all’intervento dell’autorità amministrativa (in conformità all’art. 22 CTS).
L’art. 25 del CTS prevede, riguardo alle associazioni ETS con un numero di associati inferiore a 500, la competenza inderogabile dell’assemblea per l’assunzione delle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione.
Per le fondazioni (ETS o meno), invece, non vi sono norme specificamente dedicate ad individuare l’organo competente ad assumere tali deliberazioni, restando affidata allo statuto l’individuazione dello stesso; in assenza di diversa previsione statutaria, la relativa competenza spetta al medesimo organo cui competono le modifiche statutarie.
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