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Archivio newsFondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie: in GU le disposizioni attuative
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2025, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2025 recante le disposizioni attuative del fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. I risparmiatori possono ottenere indennizzi presentando domanda telematica tramite piattaforma dedicata. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, con possibile sospensione fino a 90 giorni per esigenze istruttorie. Il pagamento degli indennizzi viene effettuato in base a piani di riparto, nel limite complessivo di 200 milioni di euro. Se le richieste superano le risorse disponibili, l’indennizzo è proporzionale all’importo riconosciuto a ciascun beneficiario.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2025, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2025 recante le disposizioni attuative del fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
Il fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori ricorrendone i presupposti stabiliti. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi i risparmiatori devono, cumulativamente:
a) investendo sul mercato finanziario, aver subito, alla data del 1° gennaio 2006 di entrata in vigore della medesima legge, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito:
1) concernente azioni o obbligazioni emesse da società quotate nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazionestraordinaria;
2) causato da condotte poste in essere dalle società di cui al numero 1) o dai loro amministratori, costituenti reato di truffa;
3) accertato, in sede civile o penale con sentenza passata ingiudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) essere, alla predetta data di entrata in vigore della disposizione istitutiva del Fondo, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
c) avere la residenza o la sede legale in Italia alla data della sentenza di liquidazione giudiziale o del decreto di liquidazione coatta amministrativa o del provvedimento di messa in amministrazione straordinaria delle società.
Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi, i risparmiatori devono, alla data del 23 dicembre 2001, data del default della Repubblica argentina, cumulativamente:
a) essere titolari di titoli obbligazionari della Repubblica argentina;
b) aver subito, in conseguenza del predetto default, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito, accertato, con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
d) avere la residenza o la sede legale in Italia.
Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi, i risparmiatori presentano al soggetto gestore apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,esclusivamente in modalità telematica, mediante utilizzo della piattaforma informatica dedicata, recante le informazioni, i dati e i documenti richiesti entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle medesime nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza dei presupposti previsti.
Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di novanta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, comunque per motivate esigenze istruttorie, anche in relazione a domande tra loro connesse.
Il pagamento degli indennizzi viene effettuato in base a piani di riparto, nel limite complessivo di 200 milioni di euro. Nel caso in cui l'ammontare complessivo degli indennizzi dovuti sia superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto delle stesse in misura proporzionale all'importo degli indennizzi riconosciuti a ciascuno dei beneficiari.
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Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 30/07/2025 (Gazzetta Ufficiale 12/09/2025, n. 212)
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