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Archivio newsConcordato preventivo biennale: l’analisi dei Consulenti del lavoro
Nell’approfondimento del 22 settembre 2025 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro si è concentrate sulle modifiche al sistema del Concordato Preventivo Biennale (CPB) che hanno inciso in maniera significativa sulla platea dei soggetti ammessi al regime, in particolare tra i professionisti individuali, le associazioni professionali e le società tra professionisti (STP).
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato l’approfondimento del 22 settembre 2025 in cui esamina le modifiche al sistema del Concordato Preventivo Biennale (CPB) che hanno inciso in maniera significativa sulla platea dei soggetti ammessi al regime, in particolare tra i professionisti individuali, le associazioni professionali e le società tra professionisti (STP). Le novità sono applicabili a partire dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026 e si sostanziano nell’introduzione di nuove cause di esclusione e cessazione dal CPB, volte a rafforzare la coerenza tra le posizioni fiscali individuali e quelle degli enti associativi di riferimento.
Nuove cause di esclusione e cessazione
In particolare, sono state introdotte ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal Concordato Preventivo Biennale per i contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
- associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR;
- società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge n. 183 del 2011;
- società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012.
Criticità
Il documento contempla alcune criticità che possono presentarsi:
- Disallineamento temporale nelle scelte tra i soggetti coinvolti: vi potrebbe essere il caso di un professionista oppure di una associazione/STP che abbia già aderito al CPB per il biennio 2024/2025. In questo caso, il professionista oppure l’associazione/STP che non avesse aderito al CPB 2024/2025 non può aderire al CPB 2025/2026 in quanto il soggetto in costanza di CPB 2024/2025 non può accettare la proposta CPB 2025/2026. L’adozione non simultanea del CPB tra soci e enti può comportare blocchi reciproci all’adesione: se un ente è già in CPB per il biennio 2024/2025, i soci non possono aderire per il biennio successivo (2025/2026), generando una situazione di stallo.
- la scelta per l’adesione al CPB va necessariamente condivisa su tutta la filiera, accorpando associazione, STP o STA e tutti i soci titolari di reddito di lavoro autonomo sullo stesso biennio (es. 2025/2026). Il nuovo assetto impone un coordinamento preventivo tra tutti i soggetti coinvolti. In mancanza di tale concertazione, l’intera struttura (professionisti più ente) rischia l’esclusione o la cessazione dal CPB;
- per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati risultino approvati gli ISA, ma non applicabili. Nel caso sussistano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, l’accesso al CPB risulti precluso, così pure nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente al biennio di adesione al concordato (es. anno 2024 per il biennio 2025/2026) non sia stato approvato il modello ISA relativo all’attività esercitata. Sembrerebbe possano essere esclusi anche i contribuenti tenuti alla compilazione del modello ISA ai soli fini statistici
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Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 22/09/2025
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