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Archivio newsLavoratori sportivi: tutele previdenziali e cumulo contributi
L’INPS, nella circolare n. 127 del 2025, esamina le misure previdenziali in merito di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale. Il document di prassi si sofferma, in particolare, sul trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’INPS approfondisce la disciplna previdenziale delle figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, a prescindere dall’appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.
Posto che l’anzianità contributiva per i lavoratori iscritti al FPSP è espressa in giornate, considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi, ciascuno dei quali di 26 giorni, ai fini del perfezionamento dell’annualità contributiva prevista si deve tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell’anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio, nel caso della pensione di vecchiaia, almeno 20 anni).
Rapporti tra contribuzioni diverse
I rapporti intercorrenti tra i soggetti titolari di posizione contributiva sia presso il FPSP sia presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (di seguito, FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (di seguito, AGO) sono disciplinati dall’articolo 16, comma primo, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
È consentito il cumulo gratuito nei casi di contribuzione mista ex ENPALS/CD-CM (Gestione autonoma Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni) in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
Nel caso degli sportivi professionisti iscritti al FPSP in data antecedente e dal 1° gennaio 1996 (incluse le categorie degli ex sportivi professionisti delle Federazioni del Motociclismo, fino alla data del 7 giugno 2011, e del Pugilato, fino alla data del 19 dicembre 2013) e dei lavoratori sportivi assicurati a decorrere dal 1° luglio 2023, in possesso di almeno 20 di anzianità contributiva per attività lavorativa svolta nella specifica qualifica di lavoratore sportivo, la cumulabilità della contribuzione AGO-FPLD e/o CD/CM con la contribuzione versata e accreditata al FPSP, in applicazione delle citate norme, è utile ai fini della determinazione della sola misura del trattamento pensionistico.
Qualora la contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista, già iscritto al FPSP alla data del 31 dicembre 1995, non sia sufficiente ai fini della maturazione dei requisiti per il conseguimento della specifica pensione anticipata di vecchiaia a carico del FPSP, la stessa può essere utilizzata, ai fini di un diritto a pensione, in applicazione del citato articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971, nelle ipotesi di istanze di pensionamento anticipato o di vecchiaia secondo i requisiti previsti nell’AGO per i lavoratori dipendenti come stabiliti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Pensione di vecchiaia anticipata
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a carico del Fondo di cui al decreto legislativo n. 166/1997 e di cui all’articolo 9 del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, per i soggetti iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995, è utile la contribuzione effettiva versata in qualità di sportivo professionista, la contribuzione volontaria versata al medesimo Fondo, la contribuzione d’ufficio (esclusivamente per gli sportivi professionisti già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995), la contribuzione da riscatto correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello sport versata/accreditata al Fondo.
Per i lavoratori sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, ai fini del perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti nel sistema interamente contributivo dal decreto-legge n. 201/2011, si rinvia al successivo paragrafo 8, tenuto conto che è utile anche la contribuzione ricongiunta ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990.
Contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo
Anche ai lavoratori iscritti al FPSP si applicano le disposizioni in materia di pensioni in regime internazionale.
In particolare, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati in Paesi nei confronti dei quali trovano applicazione i regolamenti UE (Stati UE, SEE e Svizzera) e in Paesi extra UE con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, nel rispetto del minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia in periodi antecedenti che successivi alla Brexit (cfr. la circolare n. 53 del 6 aprile 2021).
La contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo, certificata dalle Istituzioni estere nei SED, nei formulari internazionali equivalenti previsti dalle convenzioni bilaterali e nell’eventuale documentazione allegata, può essere utilizzata per perfezionare il diritto ai trattamenti pensionistici a carico del FPSP.
Retribuzione pensionabile
Per gli sportivi professionisti già iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995 vige un massimale di retribuzione pensionabile giornaliero previsto dall’articolo 12, comma settimo, del D.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 166/1997, rappresentato dall’importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell’AGO ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diviso per 312 (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 166/1997).
Per gli sportivi professionisti iscritti al FPSP a decorrere dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori sportivi iscritti dalla data del 1° luglio 2023, o comunque in possesso di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996, si applica il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, previsto per i lavoratori che accedono al trattamento di pensione con il sistema contributivo.
Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Calcolo della pensione per anzianità contributiva
Agli sportivi professionisti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023, comunque in possesso di anzianità contributiva non antecedente al 1° gennaio 1996, in base al disposto dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995, il diritto e l’importo della pensione annua sono determinati secondo le regole del sistema contributivo.
Prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP
Il FPSP assicura, al raggiungimento di determinati requisiti, i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di vecchiaia anticipata (lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995);
- pensione di vecchiaia (cfr. l’art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011);
- pensione anticipata (cfr. l’art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011);
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare;
- supplemento di pension
Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro
Qualora il lavoratore sportivo sia pensionato si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro svolto anche all’estero.
Inoltre, con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si chiarisce che, indipendentemente dall’importo, i medesimi comportano l’applicazione del regime di incumulabilità della pensione, ove prevista. Ciò nella considerazione che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è una delle tipologie interessate dal decreto legislativo n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
In particolare, il divieto di cumulo opera sulla base di specifiche disposizioni nei confronti dei titolari di:
a) pensioni o assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive o sostitutive della medesima (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001); pensione di privilegio, pensione a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione pubblica;
b) pensione anticipata lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (circolare n. 99 del 16 giugno 2017);
c) pensione quota 100 di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
d) pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cfr. la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022);
e) pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, introdotta dall’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cfr. la circolare n. 27 del 10 marzo 2023) e dall’articolo 1, comma 139, della legge n. 213/2023 (cfr. la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024) e dall’articolo 1, comma 174, della legge n. 207/2024 (cfr. la circolare n. 53 del 5 marzo 2025);
f) pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011, conseguita avvalendosi dell’agevolazione di computare il valore di una o più prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare di cui all’articolo 1, comma 183, della legge n. 207/2024.
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INPS, circolare 22/09/2025, n. 127
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