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Garanzia UE: formato e contenuto dell’avviso e dell’etichetta armonizzati

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 2 ottobre 2025, il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della commissione del 25 settembre 2025 relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 2 ottobre 2025 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della commissione del 25 settembre 2025 relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

La direttiva 2011/83/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo del Consiglio, mira fra l'altro a incrementare la conoscenza che i consumatori hanno dei loro diritti, affinché possano prendere decisioni di acquisto più sostenibili e promuovere sia la domanda di beni più durevoli, sia la loro offerta. A tal fine la direttiva 2011/83/UE stabilisce un avviso armonizzato relativo alla garanzia legale di conformità e un'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, per consentire ai consumatori di prendere decisioni informate.

Sebbene la garanzia legale di conformità e la garanzia commerciale di durabilità siano due tipi indipendenti di garanzia, l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata sono strutturati per completarsi a vicenda e includono riferimenti incrociati che sottolineano le differenze fra i due tipi di garanzia:

- l'avviso armonizzato è un avviso obbligatorio presso il punto di vendita, inteso a migliorare la consapevolezza dei consumatori in merito ai loro diritti di garanzia legale;

- l'etichetta armonizzata rappresenta invece una garanzia commerciale volontaria di durabilità, offerta dai produttori che desiderano assicurare ai consumatori la durabilità dei loro beni.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2011/83/UE impongono ai professionisti di fornire al consumatore, prima che questo sia vincolato da un contratto o da una corrispondente offerta, un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni. Tale promemoria deve contenere gli elementi principali della garanzia legale di conformità, inclusa la sua durata minima di due anni e un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia legale di conformità sia più estesa a norma del diritto nazionale.

Tali informazioni devono essere messe a disposizioni del consumatore, in modo visibile, mediante l'avviso armonizzato di cui all'articolo 22 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/83/UE.

Per aiutare i consumatori a capire meglio i loro diritti relativamente ai principali elementi della garanzia legale di conformità, l'avviso armonizzato dovrebbe rammentare loro le situazioni comuni in cui essi possono far valere tali diritti.

Al fine di garantire che i consumatori comprendano pienamente la differenza fra la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali, l'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità dovrebbe altresì indicare che i venditori e i produttori possono inoltre proporre garanzie commerciali, compresa una garanzia commerciale di durabilità.

Al fine di garantire che gli operatori economici possano utilizzare e riprodurre facilmente l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata, questi possono essere a colori o in bianco e nero, quando sono presentati come informazioni precontrattuali nell'ambito di contratti, diversi dai contratti conclusi a distanza attraverso un'interfaccia online.

Laddove il contratto sia concluso attraverso un'interfaccia online, sia l'avviso, sia l'etichetta dovrebbero essere a colori.

Per i contratti conclusi a distanza attraverso un'interfaccia online l'etichetta può essere visualizzata avvalendosi della visualizzazione annidata.

L'etichetta armonizzata ha un formato neutro sotto il profilo linguistico, abbinato alle traduzioni, che consente ai venditori e ai produttori di tutta l'Unione di utilizzarla e riprodurla agevolmente. L'etichetta ha le seguenti caratteristiche:

- consiste nel titolo "GARAN", che fa riferimento a "garanzia" in diverse lingue dell'Unione;

- un simbolo di spunta a indicare che la durabilità del bene è garantita;

- un simbolo di un calendario che rappresenta la durata della garanzia commerciale di durabilità offerta;

- un promemoria visivo dell'esistenza della garanzia legale di conformità;

- un codice QR che dà accesso a informazioni supplementari.

Al fine di agevolare la comprensione da parte dei consumatori, si dovrebbe includere la frase "Garanzia del produttore in anni" in fondo all'etichetta armonizzata, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione ha la facoltà di riesaminare e adattare l'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità ove necessario, alla luce della futura adozione di essa, della comprensione che ne hanno i consumatori e dell'attuazione di altri strumenti dell'Unione.

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione Europea, regolamento di esecuzione (UE) 25/09/2025, n. 2025/1960 (Gazzetta Ufficiale 02/10/2025, Serie L)

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/10/03/garanzia-ue-formato-contenuto-avviso-etichetta-armonizzati

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