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Ricalcolo della pensione anticipata: quando può essere chiesto?

Per alcune tipologie di trattamenti pensionistici anticipati e di anzianità è possibile chiedere il ricalcolo dell’assegno al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni). Questa opzione, denominata tecnicamente “neutralizzazione”, prevede la possibilità di scartare, ai fini del ricalcolo della pensione, i redditi più bassi della propria carriera lavorativa, con l’obiettivo di elevarne l’importo. Si tratta di un’opportunità da cogliere con attenzione per trasformare, nel caso fosse conveniente, un assegno pensionistico penalizzato in una prestazione più equa e sostenibile. Cosa stabilisce la normativa al riguardo? Quando è possibile utilizzare la neutralizzazione? Quando conviene approfittarne? Qual è il ruolo, in questi casi, del consulente previdenziale?

La pensione anticipata, una volta compiuta l’età pensionabile (oggi 67 anni - art. 24, co. 6, D.L. n. 201/2011), si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia?

Sull’argomento, ancora oggi, l’informazione è veramente carente e spesso vengono diffuse notizie approssimative, che causano ancora più confusione.

In realtà, al compimento dell’età di 67 anni (tenuto conto, per il futuro, di eventuali futuri adeguamenti alla speranza di vita), non c’è alcun ricalcolo automatico della pensione anticipata. Ma non è vero nemmeno che l’importo dell’assegno resti immutabile per tutta la vita del pensionato.

Fortunatamente, per alcune tipologie di trattamenti anticipati e di anzianità, nello specifico per quelli liquidati con sistema misto (parte retributivo e parte contributivo), esiste la possibilità di chiedere un ricalcolo al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

È qui che entra in gioco lo strumento della neutralizzazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 428/1992).

Pensioni anticipata ordinaria

La pensione anticipata ordinaria (art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011) richiede oggi 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più una finestra di attesa (nella generalità dei casi pari a 3 mesi). Si tratta di una prestazione che può essere liquidata con sistema misto, cioè, calcolata in parte con le regole di calcolo retributivo (per i periodi fino al 31 dicembre 1995 o, per chi raggiunge 18 anni di versamenti entro tale data, fino al 31 dicembre 2011) e in parte secondo le regole previste per il calcolo contributivo.

La quota retributiva della pensione viene calcolata sulla media dei redditi o degli stipendi di determinati periodi di riferimento, in base alla gestione previdenziale di appartenenza e ai periodi contribuiti dal lavoratore. Ne consegue che, se gli ultimi anni di lavoro sono stati caratterizzati da salari o redditi più bassi, il calcolo finale può risultare penalizzante.

Neutralizzazione degli ultimi 5 anni

Per evitare che periodi “deboli” abbassino la media retributiva, il nostro ordinamento riconosce la facoltà di neutralizzare fino a 5 anni di contribuzione, successivi al raggiungimento dei requisiti contributivi minimi. In pratica, si possono rendere “neutri” - ai fini della media dei redditi - quei contributi che, anziché migliorare, ridurrebbero l’importo della pensione: l’operazione è comunque possibile solo se gli accrediti “dannosi” rientrano tra gli ultimi 5 anni di contributi e risultano eccedenti rispetto al requisito di contribuzione richiesto.

In base a quanto osservato, risulta molto difficile neutralizzare i contributi direttamente in sede di domanda di pensione anticipata ordinaria: in pochi, difatti, riescono a cumulare, nell’arco della carriera, oltre 42 anni e 10 mesi di contributi.

Come procedere allora?

Neutralizzazione all’età della vecchiaia

Anche se la pensione anticipata ordinaria richiede un requisito contributivo elevato, risulta molto più facilmente raggiungibile quello richiesto per il trattamento di vecchiaia, che oggi è pari a 20 anni.

Di conseguenza, laddove sia stata liquidata una pensione anticipata in presenza di una retribuzione ridotta negli ultimi 5 anni, senza contributi in eccedenza rispetto al requisito richiesto, per limitare la penalizzazione è possibile domandare la neutralizzazione al compimento dell’età pensionabile.

A ribadire questo principio è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30803 del 2 dicembre 2024, affermando che, al compimento dei 67 anni (o dell’età per la prestazione di vecchiaia vigente tempo per tempo e in base alla gestione di appartenenza), la pensione di anzianità o anticipata può essere “convertita” in una pensione di vecchiaia. Poiché per quest’ultimo trattamento è previsto un requisito contributivo ridotto, risulta dunque possibile beneficiare della neutralizzazione.

Il passaggio è fondamentale, in quanto riconosce la possibilità di riliquidare trattamenti già in corso se l’applicazione della regola porta a un assegno più favorevole.

In ogni caso, la neutralizzazione non avviene in automatico: al compimento dell’età pensionabile, occorrerà presentare una domanda di ricostituzione della pensione, chiedendo il ricalcolo con esclusione dei periodi sfavorevoli.

Neutralizzazione della NASpI

Un discorso a parte riguarda la disoccupazione indennizzata. L’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che i contributi figurativi derivanti dalla NASpI - per i quali è previsto un tetto massimo abbastanza esiguo - non incidano negativamente sul calcolo della pensione, abbassando la media dei redditi. In questo caso, la neutralizzazione è automatica e viene effettuata direttamente dall’INPS, senza bisogno di alcuna richiesta.

Inoltre, questa tipologia di neutralizzazione è applicabile anche laddove la NASpI sia stata utile per raggiungere il requisito contributivo minimo.

Pensioni contributive: niente ricalcolo

La neutralizzazione può essere applicata non solo alla pensione anticipata ordinaria, ma, in generale, a tutte le tipologie di pensioni anticipate e di anzianità.

Bisogna, però, tenere separate le pensioni liquidate interamente con sistema contributivo. Si pensi alla pensione anticipata contributiva a 64 anni (art. 24, co. 11, D.L. n. 201/2011), alla quota 103 (art. 14.1, D.L. n. 4/2019) o all’opzione donna (art. 16, D.L. n. 4/2019): in questi casi, il calcolo si basa solo sul montante individuale e sui coefficienti di trasformazione previsti dalla legge n. 335/1995 e non su medie reddituali. Il medesimo discorso vale, peraltro, per la stessa pensione anticipata ordinaria, se calcolata con metodo interamente contributivo, avvalendosi dell’opzione di cui all’art. 1, co. 23, della legge n. 335/1995.

Come mai alle pensioni contributive non si applica la neutralizzazione? Questo accade perché, non essendoci una media di stipendi o redditi come riferimento per il calcolo dell’assegno pensionistico, non esistono dei valori da neutralizzare.

Di conseguenza, per tutte queste pensioni non è previsto alcun ricalcolo a 67 anni. Tuttavia, al compimento dell’età pensionabile, qualcosa può succedere anche a queste prestazioni: non si tratta, però, del ricalcolo o della riliquidazione dell’assegno, ma solo dell’abolizione dell’eventuale tetto massimo di importo.

In particolare: - per la pensione anticipata contributiva a 64 anni di età, ai 67 anni cade il tetto massimo pari a 5 volte il trattamento minimo; in sostanza, se la pensione liquidata è elevata, sino all’età pensionabile l’importo in pagamento non può superare 5 volte il trattamento minimo (3.017 euro mensili per il 2025); compiuti i 67 anni, sarà messo in pagamento l’importo originariamente spettante (comunque calcolato con sistema interamente contributivo, senza alcun calcolo misto); le differenze non percepire non sono liquidate come arretrati; - per la quota 103, se i requisiti per il trattamento pensionistico sono maturati nel 2024 o nel 2025, ai 67 anni cade ugualmente il tetto massimo, pari, tuttavia, non a 5, ma a 4 volte il trattamento minimo; resta immutato il calcolo contributivo; - per l’opzione donna non si applicano tetti e non vi è alcuna variazione a 67 anni.

Convenienza della neutralizzazione

Non necessariamente chiedere la neutralizzazione può risultare conveniente. Neutralizzare significa escludere contributi, quindi, in alcune ipotesi l’operazione può ridurre la contribuzione, con effetti negativi sugli importi.

Inoltre, non sempre gli ultimi anni peggiorano la media: se le retribuzioni restano costanti o, comunque, adeguate, il ricalcolo potrebbe non portare vantaggi. Da non dimenticare, tra l’altro, che, per la quota B retributiva di pensione (che riguarda - nella stragrande maggioranza dei casi - le anzianità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 ed è calcolata sulla media dei redditi di quasi tutta la vita lavorativa), si applica in automatico la neutralizzazione dei redditi più bassi, sino al 25% delle retribuzioni totali (D.Lgs. n. 373/1993).

Per questi motivi, la neutralizzazione deve essere valutata caso per caso, con simulazioni accurate, prima di presentare la domanda di ricostituzione. È proprio qui che entra in gioco la consulenza previdenziale qualificata, capace di verificare la convenienza effettiva e guidare il pensionato nella scelta migliore.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/10/02/ricalcolo-pensione-anticipata-chiesto

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