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Fondi pensione: con la perdita dei requisiti di partecipazione è possibile il riscatto?

Coloro che cessano il rapporto di lavoro e maturano il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, non possono ricorrere al riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, ma possono richiedere la sola prestazione pensionistica complementare. La stessa logica trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non abbiano chiesto il riscatto e siano rimasti iscritti fino all’avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Cosa prevede la normativa in materia? Qual è l’orientamento della COVIP al riguardo? Si presenta la risposta della Commissione a un quesito specifico ricevuto da parte di un fondo pensione.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/10/06/fondi-pensione-perdita-requisiti-partecipazione-possibile-riscatto

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