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Archivio newsDURC e sanzioni: nessuna regolarità se il debito deriva da omissioni contributive
Con l’Interpello n. 3 del 2025, il Ministero del Lavoro chiarisce che non è possibile rilasciare un DURC regolare quando il debito del datore di lavoro è costituito da sole sanzioni civili per omissioni contributive, anche se i contributi principali risultano poi versati. Le sanzioni, infatti, sono parte integrante dell’obbligazione contributiva e derivano automaticamente dal ritardato pagamento. Pertanto, la regolarità contributiva può essere attestata solo se contributi, interessi e sanzioni complessivamente non superano 150 euro, limite previsto per lo “scostamento non grave”.
Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, risponde a un quesito dell’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) in merito all’interpretazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, relativo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il quesito riguarda la possibilità di considerarsi regolare la posizione contributiva di un datore di lavoro con debiti composti unicamente da accessori di legge (interessi o sanzioni), in assenza di una vera e propria omissione contributiva.
Sanzioni e regolarità contributiva
Il Ministero, dopo aver acquisito i pareri di INPS e INL, ha precisato che le sanzioni civili non rappresentano un credito autonomo ma sono strettamente collegate all’omesso o ritardato versamento dei contributi: la loro esistenza presuppone sempre una violazione dell’obbligo contributivo, anche se successivamente sanata.
Per questo motivo, la presenza di sole sanzioni, anche se i contributi principali risultano pagati, non consente il rilascio di un DURC regolare.
Soglia di regolarità
Il Ministero ricorda inoltre che il D.M. 30 gennaio 2015 stabilisce in 150 euro l’importo massimo — comprensivo di contributi, interessi e sanzioni — che può considerarsi “scostamento non grave”, e che non preclude la regolarità. Oltre tale soglia, la posizione risulta irregolare e il DURC non può essere rilasciato. La nota ministeriale conferma quindi l’approccio rigoroso già adottato dall’INPS e chiarisce definitivamente che le sanzioni civili sono parte integrante dell’obbligazione contributiva: non esiste un debito “solo accessorio” che possa rientrare tra i casi di regolarità.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 13/10/2025,n. 3
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