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Archivio newsVettori aerei: la nozione di bagagli include gli animali da compagnia
Con la sentenza del 16 ottobre 2025 alla Causa C-218/24, la Corte di Giustizia UE dichiara che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di "bagagli". In particolare la Corte evidenzia che la nozione di "persone" ricomprende quella di "passeggeri", cosicché un animale da compagnia non può essere assimilato a un "passeggero". Di conseguenza, ai fini di un'operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di «bagagli» e il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per questi ultimi. abstract
Con la sentenza del 16 ottobre 2025 alla Causa C-218/24, la Corte di Giustizia UE dichiara che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli».
Il caso
Il 22 ottobre 2019 una passeggera viaggiava con sua madre e il suo animale da compagnia (un cane femmina) su un volo da Buenos Aires (Argentina) a Barcellona (Spagna). Il volo era operato dalla compagnia aerea Iberia. A causa delle sue dimensioni e del suo peso, il cane doveva viaggiare nella stiva, in un trasportino. Al check-in la passeggera non ha effettuato per i bagagli una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione. Durante il trasporto verso l'aereo il cane è fuggito e non è stato possibile recuperarlo.
La passeggera ha chiesto un risarcimento di 5 000 euro per il danno morale subito a causa della perdita del suo cane. La Iberia riconosce la propria responsabilità e il diritto al risarcimento, ma entro il limite previsto per i bagagli consegnati.
Il giudice spagnolo che esamina la domanda di risarcimento ha adito la Corte di giustizia affinché stabilisca se la nozione di «bagagli», ai sensi della Convenzione di Montreal, escluda gli animali da compagnia che viaggiano con i passeggeri.
Sentenza della Corte
La Corte nella sentenza richiamata risponde che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli». Infatti, sebbene il significato comune del termine «bagagli» rinvii a oggetti, ciò non consente di concludere che gli animali da compagnia non rientrino in tale nozione.
Secondo la Convenzione di Montreal, oltre alle merci, gli aeromobili effettuano il trasporto internazionale di passeggeri e bagagli. La nozione di «persone» ricomprende quella di «passeggeri», cosicché un animale da compagnia non può essere assimilato a un «passeggero». Di conseguenza, ai fini di un'operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di «bagagli» e il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per questi ultimi.
La Corte ricorda che, in mancanza di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, il limite di responsabilità del vettore aereo per la perdita di bagagli copre sia il danno morale sia il danno materiale. Se un passeggero ritiene che tale limite sia troppo basso, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione gli consente di fissare un importo più elevato, fatto salvo l'accordo del vettore aereo e dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare.
Il fatto che la tutela del benessere degli animali costituisca un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione non impedisce che essi possano essere trasportati come «bagagli» e che siano considerati tali ai fini della responsabilità derivante dalla loro perdita, a condizione che le loro esigenze di benessere siano pienamente prese in considerazione durante il loro trasporto.
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Corte di Giustizia UE, sentenza 16/10/2025, Causa C-218/24
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