News
Archivio newsPiano sostitutivo di sicurezza nei cantieri: obbligatorio o abrogato?
Da alcuni giorni è esploso un contrasto tra giurisprudenza e dottrina sul PSS, il piano sostitutivo di sicurezza nei cantieri nei casi in cui non sia previsto l’obbligo del PSC, il piano di sicurezza e coordinamento. Secondo la Corte di cassazione la puntuale redazione del PSS farebbe emergere le criticità legate alle caratteristiche del cantiere, contribuendo ad allertare i lavoratori circa i rischi per la sicurezza; ma secondo l’opinione diffusa tra gli osservatori, il PSS non è più obbligatorio. Chi non ha ragione? Devo dire, a malincuore, la Sezione IV della Suprema Corte. Anche la Corte di giustizia UE ci dice che il PSS sarebbe una garanzia in più nei casi in cui non sia obbligatorio il PSC. E allora non resta che una speranza: che provvedano gli estensori del nuovo decreto-legge sulla sicurezza sul lavoro preannunciato.
Tre sono i piani di sicurezza apparsi nel corso della storia legislativa dei cantieri edili in Italia e ormai celebri sotto le rispettive sigle PSC, POS, PSS. Il primo - Piano di Sicurezza e Coordinamento - elaborato dal coordinatore per la progettazione nominato dal committente (o responsabile dei lavori). Gli altri due - Piano Operativo di Sicurezza e Piano Sostitutivo di Sicurezza - elaborati dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice: il POS come documento di valutazione dei rischi ex art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008; il PSS nei casi in cui non sia previsto l’obbligo del PSC.
Da alcuni giorni, però, è esploso un contrasto tra giurisprudenza e dottrina. Un contrasto che riguarda proprio il PSS.
Leggiamo la sentenza n. 31136 del 17 settembre 2025 della Corte di Cassazione.
| In un cantiere sito su una strada statale, nel corso di lavori urgenti subappaltati dall’ANAS di scarnificazione del manto stradale e di scavo del sedime con ricollocazione di nuove tubature per il ripristino di un collettore fognario danneggiato, un operaio precipita in un dirupo. La Sez. IV conferma la condanna per omicidio colposo dell’amministratore unico dell’impresa subappaltatrice in qualità di datore di lavoro. Addebitato all’imputato, “il fatto che il piano sostitutivo di sicurezza adottato non individuava in modo idoneo e preciso le lavorazioni da svolgere nel cantiere e le relative misure di protezione e prevenzione”. In prima linea, le misure previste dall’art. 122, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, “che prescrive al datore di lavoro di adottare idonee opere provvisionali o comunque le necessarie precauzioni atte ad eliminare pericoli di caduta di persone e di cose, avuto riguardo al fatto che il cantiere all'interno del quale era impegnato il lavoratore non era dotato di idonee protezioni laterali, sebbene un lato del medesimo fosse prospiciente ad un burrone”. Tanto è vero che gli ispettori ASL intervenuti a seguito dell’infortunio riscontrarono “la carenza del Piano Sostitutivo di Sicurezza”. |
A sua volta, la Corte d’Appello rilevò che, “ove il Piano Sostitutivo di Sicurezza fosse stato aggiornato e redatto in modo puntuale, non soltanto avrebbe favorito l'emersione delle criticità esistenti nell'area di lavoro rispetto al rischio caduta, ma avrebbe anche contribuito ad allertare i lavoratori circa l'esistenza di tale rischio”.
| E la Sez. IV osserva che “la puntuale redazione del PSS avrebbe fatto emergere le criticità legate alle caratteristiche del cantiere contribuendo ad allertare i lavoratori circa i rischi per la sicurezza”, e che, dunque, “l'opportuna individuazione (PSS) del rischio di caduta avrebbe certamente scongiurato la morte del lavoratore”. |
La notizia della sentenza non si è ancora diffusa, ma certo appare destinata a generare sorpresa. Perché l’opinione diffusa tra gli osservatori è che il PSS non è più obbligatorio.
Chi ha ragione? Certo, la storia del PSS è quanto mai tormentata. Inizia addirittura l’11 febbraio 1994 con la legge Merloni n. 109/1994 in materia di lavori pubblici che impone all’appaltatore di redigere un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto. Nel 2006, subentra un nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che all’art. 131, comma 2, lettera b, conferma l’obbligo dell’appaltatore di redigere un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. S’intende allora perché due anni dopo il D.Lgs. n. 81/2008, nell’Allegato XV, evochi “il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche”. Solo che questo decreto legislativo del 2006 viene poi abrogato dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
E allora?
Mi sono allora chiesto se ci potesse dare una mano l’art. 304 che il D.Lgs. n. 81/2008 dedica alle abrogazioni, e che al comma 1, lettera d-quater, si preoccupa di abrogare esplicitamente il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 emanato sulla base della Legge Merloni del 1994 e volto a disciplinare il PSS, e mai espressamente abrogato. E allora proseguiamo nella lettura di questo art. 304:
- al comma 2, stabilisce che, con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, e, dunque, anche al D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222;
- al comma 3, stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1 (e, dunque, anche al D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222), tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
Ora, al D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 fa rinvio l'art. 31, comma 1-bis, della Legge Merloni 11 febbraio 1994, n. 109. Possiamo desumerne che - alla stregua dell’art. 304, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 - il rinvio dell’art. 31, comma 1-bis, della Legge Merloni deve intendersi riferito alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 81/2008, e dunque alle norme dettate dall’Allegato XV, ivi comprese le norme concernenti il PSS?
La nostra risposta è no.
Perché l’art. 304, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 - allorché usa l’espressione “disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio” - non appare in grado di richiamare disposizioni di legge o regolamentari ormai abrogate.
E allora, come non dar torto alla Sezione IV? A malincuore, si badi.
Ben a ragione la Corte di giustizia dell’Unione europea, in una sentenza del 25 luglio 2008, n. 504, nel condannare l’Italia per inadempimento della direttiva sulla sicurezza nei cantieri, sottolineò che l’opera del coordinatore è necessaria per combattere l'aumento del numero di infortuni sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. E ben s’intende che il PSS sarebbe una garanzia in più nei casi in cui non sia obbligatorio il PSC del coordinatore.
E allora non resta che una speranza: che provvedano gli estensori del nuovo decreto-legge sulla sicurezza preannunciato in questi giorni.
Copyright © - Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi