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Archivio newsDimissioni delle lavoratrici madri: convalida obbligatoria anche in prova
Con la risposta n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri (e dei padri lavoratori nei primi tre anni di vita del figlio) si applica anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga durante il periodo di prova. La misura, prevista dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001, ha lo scopo di garantire la genuinità della volontà del lavoratore e prevenire dimissioni estorte o frutto di pressioni discriminatorie.
ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta a interpello n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha fornito un importante chiarimento in tema di convalida delle dimissioni delle lavoratrici e dei lavoratori genitori tutelati dal D.Lgs. 151/2001.
Secondo il parere ministeriale, l’obbligo di convalida presso l’Ispettorato territoriale del lavoro trova applicazione anche nel periodo di prova, qualora le dimissioni siano rassegnate da una lavoratrice in gravidanza o da un genitore nei primi tre anni di vita del bambino.
Il Ministero ricorda come la convalida, originariamente prevista solo per il primo anno di vita del figlio, sia stata estesa ai primi tre anni con la riforma Fornero, acquisendo una funzione autonoma rispetto al divieto di licenziamento e configurandosi come strumento di tutela contro condotte vessatorie o discriminatorie.
Sotto il profilo interpretativo, la Direzione Generale richiama l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, sottolineando l’assenza, nel testo normativo, di qualsiasi esclusione legata al periodo di prova. In un’ottica teleologica, la ratio della disposizione è quella di assicurare la piena libertà di scelta del lavoratore, evitando che dimissioni apparentemente volontarie nascondano pressioni datoriali o forme di licenziamento mascherato.
Il documento ministeriale richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 23061/2007), che riconosce la nullità del licenziamento discriminatorio anche nel periodo di prova.
In conclusione, il Ministero ribadisce che le dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre rassegnate nel periodo tutelato devono essere sempre convalidate dall’Ispettorato o dall’Ufficio ispettivo territorialmente competente, anche se avvengono durante il periodo di prova.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risposta 13/10/2025, n. 14744
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