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Lavoro notturno, nei giorni festivi e di riposo: detassazione per il 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede specifiche misure per il lavoro notturno e per quello prestato nei giorni festivi e di riposo. In particolare, è prevista, per il solo anno 2026, la possibilità per i lavoratori del settore privato di poter beneficiare dell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità. Occorre però rispettare alcuni limiti reddituali. Quali?

La bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, emanata nel corso del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2025, introduce l’applicazione di una imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali sulle somme riconosciute a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo.

Definizione e durata del lavoro notturno

Per quanto riguarda il lavoro notturno, l’art. 1, co. 2, lettera d) del D.Lgs. n. 66/2003 intende un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

Il successivo art. 13 prevede che:

- l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite;

- viene derogata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni;

- sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.

Con particolare riferimento alle maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale nonché per le indennità di turno, si ricorda che:

- il lavoratore che svolge la sua attività lavorativa in giorno festivo ovvero in giorno di riposo settimanale ha diritto a percepire una maggiorazione di retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. Spetta pertanto alla contrattazione collettiva definire le specifiche maggiorazioni retributive spettanti ai lavoratori qualora la prestazione, che si ricorda deve essere straordinaria e non ordinaria, si colloca durante un giorno festivo;

- “lavoro a turni" viene definito (art. 1, co. 1 D.Lgs. n. 66/2003) come qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

- “lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.

Le novità del ddl di Bilancio 2026

Come strumento di incentivazione del lavoro notturno e festivo e come misura di “compensazione” per il disagio della prestazione resa in tale ambito, viene prevista per il solo anno 2026 la possibilità per i lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro, di poter beneficiare dell’applicazione di una imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo.

Il beneficio è previsto fino al valore annuo di 1.500 euro e per espressa previsione di legge:

- non rientrano nel calcolo del limite di reddito l’ammontare dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili già soggette a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.;

- non danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Non potranno beneficiare della misura agevolata i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, per i quali viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Il ruolo del sostituto di imposta

La norma stabilisce che la misura agevolata viene applicata dal sostituto d’imposta.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno 2025, spetterà al lavoratore attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Tabella di riepilogo

Periodo2026
Soggetti beneficiariLavoratori settore privato con esclusione di: - lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali
Limite reddituale- 40.000 euro reddito lavoro dipendente 2025 - non rientrano nel calcolo l’ammontare dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili già soggette a imposta sostitutiva;
Retribuzioni soggette a beneficio- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo. - non danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria
% imposta sostitutiva15%
Limite annuo1.500 euro

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/10/22/lavoro-notturno-festivi-riposo-detassazione-2026

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