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Archivio newsRSA: spazio ai sindacati comparativamente più rappresentativi
Con la sentenza n. 156 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’articolo 19, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), nella parte in cui non consente la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali (RSA) anche da parte delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La decisione colma un vuoto normativo che aveva limitato l’agibilità sindacale solo alle organizzazioni firmatarie o partecipanti ai contratti collettivi applicati in azienda, ribadendo i principi costituzionali di pluralismo e libertà sindacale sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione.
Con il Comunicato del 30 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha reso nota la decisione n. 156/2025, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nella parte in cui non consente la costituzione di RSA da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La questione di legittimità
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Modena, nell’ambito di un giudizio per condotta antisindacale promosso da un’associazione di lavoratori cui un’azienda aveva negato il diritto di costituire la propria RSA. L’impresa sosteneva che, non avendo il sindacato sottoscritto né partecipato alle trattative per il contratto collettivo applicato, mancassero i requisiti previsti dall’art. 19 per l’esercizio del diritto di rappresentanza in azienda.
Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, e in particolare la sentenza n. 231/2013, la Corte ha ribadito che la partecipazione alla stipula del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva costituisce, in linea di principio, un criterio legittimo per selezionare i soggetti abilitati a costituire una RSA.
Tuttavia, ha ritenuto che tale criterio, applicato rigidamente, possa generare effetti discriminatori e precludere la rappresentanza anche a sindacati dotati di effettiva consistenza associativa, ma esclusi dalle trattative per volontà datoriale o per dinamiche negoziali distorsive.
La decisione
Per eliminare questa distorsione, la Corte ha adottato una pronuncia additiva di principio, dichiarando che le RSA possono essere costituite anche dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in coerenza con l’evoluzione normativa e contrattuale del sistema delle relazioni industriali.
Si tratta, come sottolineato nel comunicato, di una “soluzione interinale”, in attesa di un intervento legislativo che definisca nuovi criteri oggettivi di rappresentatività effettiva in azienda.
Le motivazioni costituzionali
La Corte ha ravvisato una violazione dei principi di ragionevolezza e pluralismo sindacale, sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione, rilevando che la limitazione originaria dell’art. 19 rischiava di cristallizzare monopoli di rappresentanza e ostacolare la libertà di associazione sindacale.
Il riferimento alla nozione di “comparativa rappresentatività” a livello nazionale risponde all’esigenza di garantire un equilibrio tra effettività e certezza giuridica, evitando che la legittimazione sia estesa in modo indiscriminato a qualunque gruppo organizzato di lavoratori.
Il richiamo al legislatore
Nel dispositivo e nelle motivazioni, la Corte sollecita un intervento legislativo organico, finalizzato a:
- ridefinire i criteri di rappresentatività sindacale alla luce dell’evoluzione del sistema contrattuale e del ruolo del sindacato in azienda;
- valorizzare l’effettiva presenza e attività sindacale nei luoghi di lavoro;
- aggiornare la disciplina delle RSU e RSA in una prospettiva di maggiore pluralismo e partecipazione
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Corte Costituzionale, decisione 30/10/2025, n. 156
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