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Archivio newsL’UE ADOTTA IL 19° PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA: I RISCHI PER GLI OPERATORI SUL MERCATO
In data 23 ottobre 2025, il Consiglio Europeo ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia rafforzando ulteriormente il regime sanzionatorio in vigore. Nello stesso contesto, il Consiglio ha imposto ulteriori misure alla Bielorussia per limitare il sostegno da questa fornito a Mosca nello sforzo bellico.
Il nuovo pacchetto amplia in modo significativo la portata delle restrizioni, intensificando la pressione sull’economia di guerra russa. Le misure colpiscono settori chiave come commercio, energia, finanza (includendo per la prima volta le cripto-attività), e il complesso militare-industriale. Vengono inoltre rafforzati i controlli nel settore dei servizi e potenziati gli strumenti antielusione, attraverso l’ampliamento dell’elenco dei soggetti, beni e tecnologie sottoposti a limitazioni. Le conseguenze di tali interventi si riflettono direttamente sulle dichiarazioni doganali, sulla fattibilità delle spedizioni e, più in generale, sulle operazioni legate al commercio internazionale e alla supply chain. L’Unione Europea intende quindi mantenere una linea ferma e coerente, non solo introducendo nuove restrizioni, ma anche contrastando con maggiore efficacia i tentativi di elusione delle sanzioni attraverso paesi terzi.
In breve di seguito le principali novità:
- Nuovi Divieti di Esportazione (Verso la Russia):
Sono state introdotte nuove restrizioni su un numero crescente di prodotti a duplice uso e tecnologie avanzate, inclusi metalli specifici per sistemi d’arma e prodotti per propellenti.
Vengono vietati all’esportazione anche prodotti comuni come sali e minerali, materiali da costruzione e articoli di gomma che – pur non essendo strettamente strategici – potrebbero contribuire, anche indirettamente, alla capacità produttiva del complesso militare-industriale russo.
- Nuovi Divieti di Importazione (Dalla Russia):
Viene vietata l’importazione di una specifica variante di gas di petrolio liquefatto (GPL), identificata come utilizzata per eludere le restrizioni esistenti. Questa misura mira a rafforzare l’efficacia delle sanzioni e a prevenire qualsiasi tentativo di aggiramento delle limitazioni commerciali.
- Nuove Entità Listate:
Sono state aggiunte 45 nuove entità all’elenco di soggetti che sostengono il complesso militare-industriale russo. È da notare che di queste 45 entità, 17 non sono russe. L’elenco include entità in Cina (incluso Hong Kong), India e Thailandia. Il nuovo aggiornamento evidenzia la crescente attenzione dell’Unione Europea nel monitorare e sanzionare soggetti esteri che sostengono le attività militari russe.
A sottolineare la rilevanza di quanto esposto, lo scorso 10 ottobre il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, note come “Sanzioni UE”.
Il testo introduce al Libro II del codice penale il nuovo Capo I bis, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, che prevede una serie di fattispecie incriminatrici dolose e colpose, mediante le quali si violano le sanzioni stabilite dall’Unione europea:
- Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (art. 275 bis)
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea (art. 275 ter)
- Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 quater)
- Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea (art. 275 quinquies)
A seconda dell’intensità della violazione, la sanzione può consistere, alternativamente, in una sanzione penale o amministrativa.
Inoltre, lo schema di decreto modifica il D.Lgs. 231/2001 (in materia di responsabilità amministrativa degli enti) al fine di sanzionare le condotte poste in essere da persone giuridiche in violazione delle misure restrittive dell’Unione. Di conseguenza, le società che non rispettino le disposizioni europee potranno essere ritenute soggette a responsabilità amministrativa e sanzioni. Le sanzioni possono essere pecuniarie o interdittive e nel primo caso sono determinate in percentuale sul fatturato globale annuo dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio precedente l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Infine, lo schema di decreto estende a tali fattispecie la disciplina sul whistleblowing (articolo 1, comma 1, d. lgs. n. 24/2003) garantendo tutela ai soggetti che segnalano all’interno della propria realtà lavorativa eventuali mancati adempimenti delle disposizioni UE.
L’esame dello schema di decreto da parte del Parlamento dovrà terminare entro il 19 novembre 2025 e l’esercizio della delega entro il 10 gennaio 2026.
In vista della possibile approvazione del decreto legislativo è opportuno che gli operatori coinvolti si dotino di procedure e controlli al fine di mitigare il rischio di violazione della normativa sanzionatoria unionale. Le aziende europee non possono più limitarsi a monitorare soltanto fornitori e clienti diretti. Diventa quindi essenziale verificare l’intera supply chain, inclusi partner commerciali situati in paesi come Cina, India, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, per accertarsi che non vi siano triangolazioni o transazioni con entità russe soggette a sanzioni.
Oggi, la conformità richiede un’analisi olistica che includa:
- Verifica degli Attori: attraverso il controllo non solo del cliente/fornitore, ma anche delle banche intermediarie, delle compagnie di navigazione (vessel check), degli assicuratori e dei partner logistici in paesi terzi.
- Verifica Geografica: analisi del rischio non solo per Russia e Bielorussia, ma anche per i “paesi hub” dell’elusione (Cina, EAU, Turchia, Asia Centrale).
- Verifica Contrattuale: revisione degli accordi contrattuali legati a entità o zone geografiche russe e l’introduzione di apposite clausole.
I professionisti del nostro Studio sono a disposizione per un confronto approfondito e per fornire soluzioni mirate alle specifiche esigenze del vostro caso.
I contatti di riferimento sono:
Dott. Danilo Marchetti
Avv. Valentina Santoni
Lo Studio Associato Marchetti