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Conciliazione vita-lavoro: le novità in arrivo per ISEE, congedi e bonus

Il disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) introduce rilevanti novità a favore della famiglia e per le pari opportunità fra donne e uomini. Tra le misure: l’innalzamento della soglia ISEE per l’abitazione principale, l’estensione dei congedi, priorità nella trasformazione del contratto per genitori con almeno tre figli e esoneri contributivi per l’assunzione di madri con tre figli. Previsto anche l’incremento del bonus lavoratrici madri e un Fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati.

Il capo II del titolo terzo del disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) depositata in prima lettura presso il Senato della Repubblica contiene le misure a favore della famiglia e per le pari opportunità fra donne e uomini.

ISEE e congedi

Una prima misura, di comune interesse, innalza da 52.500 euro a 91.500 euro la soglia di esclusione del valore dell'abitazione principale dal patrimonio ai fini ISEE ed aumenta i coefficienti della scala di equivalenza per i nuclei familiari con figli: +0,15 per due figli, +0,25 per tre, +0,40 per quattro e +0,55 per almeno cinque.

Si innalza poi da 12 a 14 anni l’età del figlio ai fini del riconoscimento di alcune misure a favore della famiglia:

- il congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 151 del 2001 spetta per ogni figlio fino ai 14 anni di età;

- il diritto al prolungamento di 3 anni per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata può essere esercitato entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino (art. 33 Dlgs. n. 151/2001);

- l’indennità economica di 3 mesi per i congedi parentali spetta fino al quattordicesimo anno di età del bambino (art. 34 D.lgs. n. 151/2001); in caso di adozione l’indennità è dovuta, entro i 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia (art.36);

- ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni (art.47).

Conciliazione vita - lavoro

Per favorire la conciliazione vita - lavoro l'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità o paternità che, a norma dell’art. 4 del D.lgs. n. 151/2001 può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo potrà prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita di durata non superiore al primo ano di età del bambino.

Per favorire la conciliazione vita - lavoro alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

Ai datori di lavoro privati che consentono la predetta trasformazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lavoratrici madri

Per promuovere l’occupazione delle lavoratrici madri, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui per dodici mesi dalla data dell’assunzione in caso di contratto a termine. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi alla data dell’assunzione con il contratto a termine, se l’assunzione è effettuata direttamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

E’ confermata per l’anno 2026 l’integrazione al reddito per le lavoratrici madri di due o più figli titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua con l’innalzamento da 40 a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.

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E’ istituito un Fondo con dotazione di 20 milioni per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà con figli a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/10/conciliazione-vita-lavoro-novita-arrivo-isee-congedi-bonus

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