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Riders e piattaforme digitali: tutele, obblighi e nuove regole

Nell’approfondimento del 7 novembre 2025 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza l’evoluzione del lavoro tramite piattaforme digitali impone un ripensamento profondo delle tutele. La Direttiva UE 2024/2831, la Legge n. 91/2025 e le recenti circolari ministeriali e INAIL ridefiniscono il perimetro dei diritti e degli obblighi per lavoratori, datori di lavoro e committenti, con l’obiettivo di garantire sicurezza, trasparenza e protezione sociale anche nel mondo della gig economy.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 7 novembre 2025, ricorda che negli ultimi anni, la gig economy ha trasformato radicalmente il mercato del lavoro, introducendo modelli occupazionali flessibili e intermediati da piattaforme digitali. Con oltre 28 milioni di lavoratori coinvolti in Europa, la questione della tutela giuridica dei cosiddetti riders è divenuta centrale nel dibattito normativo.

L’Italia, già intervenuta con il D.Lgs. n. 81/2015 e il D.L. n. 101/2019, ha rafforzato il quadro regolatorio attraverso la Legge n. 91/2025, che recepisce la Direttiva UE 2024/2831. Tale direttiva introduce la presunzione legale di subordinazione per i lavoratori delle piattaforme, ogniqualvolta emergano elementi di controllo, direzione o coordinamento.

Parallelamente, la circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2025 e la circolare INAIL n. 40/2025 chiariscono i criteri per l’inquadramento dei rapporti, l’obbligo assicurativo e la determinazione dei premi in funzione della tipologia contrattuale (autonomo, etero-organizzato o subordinato).

La trasformazione del mercato del lavoro, spinta dalla digitalizzazione e dalla diffusione della gig economy, ha reso necessario un intervento normativo volto a garantire adeguate tutele anche ai lavoratori autonomi o “ibridi” che operano attraverso piattaforme online.

La disciplina comunitaria

La Direttiva UE 2024/2831, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2026, introduce il principio della presunzione legale di subordinazione nei confronti delle piattaforme quando emergono indici di direzione, controllo o coordinamento del lavoro. L’Italia si è già mossa in questa direzione con la Legge n. 91/2025, che delega il Governo a recepire la direttiva, intervenendo sul D.Lgs. n. 81/2015 e aggiornando la definizione di “piattaforma digitale di lavoro”.

Gli interventi di prassi

A livello operativo, la circolare n. 9 del 2025 del Ministero del Lavoro chiarisce che la prestazione resa dai riders può configurarsi come autonoma, subordinata o etero-organizzata, invitando a valutare il rapporto secondo il “primato dei fatti” e non solo sulla base delle forme contrattuali. Vengono inoltre ribaditi tre indici tipici della subordinazione:

- potere di controllo e monitoraggio delle prestazioni;

- potere di direzione e coordinamento;

- potere disciplinare e sanzionatorio, anche tramite sistemi di ranking algoritmico.

Sul piano assicurativo, la Circolare INAIL n. 40/2025 conferma l’obbligo di copertura contro gli infortuni e le malattie professionali anche per i lavoratori autonomi che svolgono consegne in ambito urbano tramite piattaforme. L’INAIL individua le modalità di calcolo dei premi in base alla tipologia di rapporto e al rischio dell’attività, includendo ogni mezzo di trasporto tra le categorie tutelate.

Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ribadisce, con un richiamo alla circolare n. 7/2020, la necessità di verificare concretamente il grado di autonomia dei ciclofattorini, riconoscendo piena applicabilità delle tutele del lavoro subordinato quando emergono elementi di etero-organizzazione o continuità.

Copyright © - Riproduzione riservata

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento, 07/11/2025

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/10/riders-piattaforme-digitali-tutele-obblighi-nuove-regole

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