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Perequazione delle pensioni: legittimo il meccanismo di rivalutazione ridotta

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha stabilito che il “raffreddamento” della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS non costituisce un prelievo tributario. La decisione respinge le censure di incostituzionalità sollevate dalla Corte dei Conti, riaffermando così la legittimità della misura in virtù dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Qual è il contesto della sentenza n. 167/2025 della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha depositato il 13 novembre 2025 la sentenza n. 167, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica.

Nel procedimento principale, alcuni ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza e l’INPS hanno contestato il meccanismo di rivalutazione ridotta delle pensioni, ritenendolo lesivo dei principi costituzionali.

Cosa prevede il meccanismo di “raffreddamento” della rivalutazione

La norma censurata prevede, per l’anno 2023, un meccanismo di perequazione automatica ridotta per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS.

La rivalutazione viene riconosciuta in misura decrescente, dal 85% al 32%, in base all’importo della pensione; pieno è garantito solo per le pensioni più basse.

Quali sono le censure sollevate dalla Corte dei conti

Il giudice rimettente ha ritenuto che la norma introducesse un “prelievo coatto” assimilabile a un tributo, in violazione dell’art. 53 della Costituzione.

Inoltre, ha denunciato una disparità di trattamento tra pensionati e lavoratori in servizio, e tra diverse categorie di pensionati.

È stata anche contestata la reiterazione di misure eccezionali, ritenute ormai prive di temporaneità.

Qual è la posizione della Corte Costituzionale

La Corte ha respinto le censure, ribadendo che il meccanismo di “raffreddamento” non configura un prelievo tributario.

Non vi è decurtazione patrimoniale, poiché le pensioni vengono comunque aumentate, seppur in misura inferiore.

Sostenibilità previdenziale è l’obiettivo della norma, non la raccolta di risorse per spese pubbliche.

Come si è espressa la Corte sui principi di ragionevolezza e proporzionalità

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la perequazione automatica è uno strumento tecnico, non un diritto assoluto.

Il legislatore può intervenire con misure differenziate, purché non irragionevoli.

Equilibrio finanziario e tutela delle pensioni più basse sono stati ritenuti criteri legittimi.

Quali sono le raccomandazioni della Corte al legislatore

Pur dichiarando la norma legittima, la Corte ha invitato il legislatore a usare prudenza in futuri interventi.

La Consulta raccomanda di valutare gli effetti cumulativi delle misure e di adottare un approccio più calibrato per i pensionati soggetti al sistema contributivo al fine di restare coerente con i principi costituzionali.

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Corte Costituzionale, Sentenza n. 167 del 13/11/2025

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/14/perequazione-pensioni-legittimo-meccanismo-rivalutazione-ridotta

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