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Responsabilità 231 e AI: i nuovi reati e gli impatti per le imprese

Con la legge n. 132/2025 il legislatore ha inserito sia nuove fattispecie di reato che aggravanti legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Esaminate tali norme quali sono le conseguenze sul Modello di organizzazione e gestione e controllo in un’ottica preventiva circa i reati presupposto ex D.Lgs. n 231/2001?

Ormai da qualche tempo l’intelligenza artificiale è ampiamente utilizzata in svariati ambiti.

Sicuramente tale strumento agevola sotto molteplici aspetti, ma proprio perché così ampiamente diffuso appare necessario procedere ad una normazione per evitare conseguenze illecite o che alterino la normale concorrenza nel mercato o rechino situazioni negative nella vita quotidiana.

Si pensi ad esempio all’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata a processi decisionali aziendali che lì dove utilizzata in maniera illecita provochi squilibri tra imprese che operano nello stesso settore generando vantaggi ingiustificati.

O ancora si pensi alla creazione e diffusione di immagini anche a sfondo sessuale ma che risultano creati appunto mediante sistemi di intelligenza artificiale generando conseguenze dolorose per le vittime.

Responsabilità 231 e legge quadro sull’intelligenza artificiale

Proprio per fermare tali illeciti il Legislatore è intervenuto con la legge n. 132/2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

La Legge in commento inserisce sia nuove fattispecie di reato e sia nuove aggravanti (comuni e speciali).

Nello specifico:

- illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente;

- violazione del diritto di autore;

- circostanza aggravanti speciali;

- delega al Governo finalizzata all’introduzione di nuovi reati e circostanze aggravanti.

Di seguito si passerà in rassegna le singole fattispecie ed aggravanti.

Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente

Con tale disposizione il legislatore ha cercato di intervenire sull’utilizzo di immagini o di contenuti audio o video generati mediante l’utilizzo di sistemi artificiali che assomiglino a persone, oggetti o luoghi esistenti ma che non sono autentici o veritieri.

Il delitto è punibile a querela, ma quando il fatto è commesso con un altro delitto procedibile d’ufficio o se il fatto è stato commesso nei confronti di persona incapace o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate la perseguibilità diventa d’ufficio.

La ratio della norma è quella di sanzionare la divulgazione di deep fake, ossia l’immagine o il contenuto video o audio generato o manipolato dall’intelligenza artificiale che assomiglia a persone, oggetti, luoghi o comunque altre entità o eventi esistenti che apparirebbe falsamente autentico o veritiero ad una persona.

Tale fattispecie ha colmato un vuoto normativo che era presente nel nostro ordinamento penale in relazione alla divulgazione di deep fake porn che sussisteva solo nel caso di persone minorenni.

Dritto d’autore

La legge n. 132/2025 interviene, come detto, anche sul diritto d’autore modificando la legge n. 633/1941.

Infatti, all’articolo 1 della citata legge sono aggiunte le seguenti parole: “, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.

Anche in questo caso il legislatore ha inteso da un lato permettere l’aiuto ma dall’altro evitare che l’intelligenza artificiale sostituisca totalmente il lavoro dell’autore.

Lo scopo è quindi quello di tutelare la genuinità dell’opera.

Si precisa, però che tale protezione è riferita alle sole opere dell’ingegno umano.

Sempre in materia di diritto d’autore la legge n. 132/2025 inserisce una nuova fattispecie all’art. 171, comma 1, lettera a ter, legge n. 633/1941.

In questo caso la nuova figura di reato si aggiunge a quelle già presenti in materia di violazione dei diritti d’autore e quest’ultima mira a contrastare il data scraping, cioè quella condotta di estrazione massiva, indiscriminata e non autorizzata di contenuti da banche date o dalla rete con la finalità di inserirli nei sistemi di intelligenza artificiale.

Circostanze aggravanti

Accanto alle sopra descritte nuove fattispecie la Legge 132/2025 ha inserito nuove circostanze aggravanti.

Di natura comune è quella inserita e rubricata nell’art. 61 del codice penale, dopo il numero 11 novies, con il numero 11 diecis: “l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.”.

Le altre due invece sono speciali con la finalità di contrastare la criminalità finanziaria ed ad esserne interessati sono i retai di aggiotaggio e di manipolazione del mercato.

Sia nel primo e sia nel secondo caso vi è un aumento di pena se il fatto è commesso con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Da ultimo la Legge 132 all’art. 24, al comma 3, prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzare e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale, seguendo, (si veda il comma 5 dello stesso articolo), una serie di principi e criteri direttivi.

Elenco dei reati presupposto

La legge n. 132/2025 ha introdotto, come visto, una serie di reati ed aggravanti legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Alcuni nuovi reati però risultano presupposti del D.Lgs. n. 231/2001, ma non trovano elencazione tra quelli che potrebbero generare una responsabilità da reato per gli enti.

Tale mancanza di collegamento genera sicuramente delle conseguenze in termini pratici nelle mitigazioni dei rischi per le imprese.

Si pensi, infatti, all’aggiornamento del modello di organizzazione e gestione o ancora alla predisposizione di presidi interni di prevenzione o alle procedure da aggiornare.

O ancora si pensi alle società che seppur beneficiando dall’illecito legato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale non potranno essere destinatari di alcun rimprovero penale.

Alla luce, quindi, del sempre maggiore utilizzo dell’I.A. ed ormai ampiamente presente in molti ambiti della vita sarà necessario intervenire quanto prima alla regolamentazione in maniera organica di tali fenomeni per tentare di mitigare i rischi sia in termini di responsabilità personale e sia in termini di responsabilità da reato per gli enti ed un rimedio potranno essere i decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 132/2025

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/19/responsabilita-231-ai-reati-impatti-imprese

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