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Riduzione contributiva edile confermata per il 2025

La circolare INPS n. 145 del 2025 conferma l’applicazione per l’anno 2025 della riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. 244/1995 a favore delle imprese edili. Nel documento di prassi l’Istituto riepiloga il quadro normativo e fornisce le modalità operative per l’accesso all’agevolazione e per la corretta compilazione del flusso Uniemens.

Con la circolare n. 145 del 21 novembre 2025, l’INPS recepisce quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha confermato per l’anno 2025 la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995

Il beneficio, originariamente introdotto per sostenere l’occupazione nel settore edile, viene nuovamente prorogato nella misura dell’11,50%, applicabile ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2025. La circolare riepiloga la disciplina e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’agevolazione.

Caratteristiche della riduzione contributiva

Il beneficio riguarda i datori di lavoro del settore edilizia, identificati dai codici statistici contributivi:

- 1.13.01–1.13.05 per il settore industria;

- 4.13.01–4.13.05 per il settore artigianato.

Restano escluse le attività affini ma non qualificabili come edilizia in senso stretto (installazione di impianti elettrici, idraulici e simili), identificate dai codici 1.13.06–1.13.08 e 4.13.06–4.13.08.

La riduzione si applica ai contributi diversi da quelli pensionistici ed è riferita esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno per 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, ai lavoratori part-time.

L’agevolazione non si applica al contributo dello 0,30% previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali.

Condizioni di accesso al beneficio

Per accedere alla riduzione contributiva, l’INPS ricorda che devono essere rispettate le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, tra cui:

- regolarità contributiva, attestata tramite DURC;

- rispetto degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva nazionale, regionale, territoriale o aziendale, stipulata da organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Ulteriori condizioni riguardano:

- l’applicazione delle regole sulla retribuzione imponibile stabilite dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989;

- l’assenza, nel quinquennio precedente, di condanne definitive in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 8, del D.L. n. 223/2006.

La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive che, per espressa previsione, non ammettono cumulo, come l’esonero per l’occupazione giovanile previsto dall’articolo 22 del D.L. n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024.

È inoltre esclusa per i lavoratori interessati da contratti di solidarietà, nel rispetto dei chiarimenti già forniti con la circolare n. 269/1995.

Modalità operative: istanze e flusso Uniemens

Le domande per l’accesso alla riduzione contributiva devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale, sezione “Comunicazioni on-line”, funzione “Invio nuova comunicazione”.

Il sistema informativo INPS effettua un controllo automatico sull’inquadramento aziendale ed elabora l’istanza entro il giorno successivo. In caso di esito positivo viene attribuito alla posizione contributiva il codice di autorizzazione7N”, valido da novembre 2025 a febbraio 2026.

Nel flusso Uniemens, ai fini dell’esposizione:

- il beneficio corrente si indica, dal mese di competenza novembre 2025, con il codice causale L206 nell’elemento “AltreACredito”;

- per gli arretrati relativi al 2025 si utilizza il codice L207 nell’elemento “AltrePartiteACredito”.

Per i lavoratori non più in forza, il datore di lavoro deve valorizzare l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, senza indicare settimane o giorni retribuiti.

La fruizione dell’agevolazione è consentita fino al flusso di competenza febbraio 2026, mentre il termine per l’invio delle istanze è fissato al 15 marzo 2026.

Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 21/11/2025, n. 145

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/24/riduzione-contributiva-edile-confermata-2025

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