News
Archivio newsAutoimpiego nei settori strategici: come richiedere lo sgravio totale
Con la circolare n. 147 del 2025, l’INPS disciplina l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate da giovani imprenditori operanti nei settori strategici definiti dal D.L. n. 60/2024. L’Istituto illustra la procedura di domanda per l'utilizzo del beneficio oltre specificare le modalità di verifica dei requisiti di spettanza.
La circolare n. 147, pubblicata dall’INPS il 27 novembre 2025, fornisce il quadro applicativo dell’esonero contributivo previsto dal decreto Coesione (art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), rivolto ai giovani disoccupati under 35 che, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, avviano un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica. L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite di 800 euro mensili per ciascun lavoratore assunto con contratto stabile. La durata massima del beneficio è pari a trentasei mesi, fermo restando il limite temporale del 31 dicembre 2028.
Precisazioni sui requisiti
L’INPS dettaglia i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, con particolare riguardo alla necessaria qualifica dell’impresa tra quelle operanti nei settori ATECO individuati dal decreto attuativo del 3 aprile 2025, alle condizioni dimensionali richieste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e alla verifica dello status di disoccupazione del soggetto che ha avviato l’attività. L’agevolazione si applica esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto 35 anni, restando esclusi i rapporti domestici, l’apprendistato, le trasformazioni di rapporti già in essere e il lavoro intermittente.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e delle disposizioni dell’articolo 31 del d.lgs. 150/2015, incluse la non violazione del diritto di precedenza e l’assenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione.
Incremento occupazionale
Elemento centrale della disciplina è la verifica dell’incremento occupazionale netto, da calcolare secondo il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (ULA) e da misurare sui dodici mesi successivi all’assunzione. L’incremento si considera realizzato anche in caso di vacanza del posto per dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa; sono invece ostative le riduzioni di personale. In mancanza di incremento, le quote di incentivo già fruite devono essere restituite.
Cumulabilità del beneficio
La circolare disciplina inoltre il coordinamento con gli altri regimi agevolativi: il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, inclusi la Decontribuzione Sud, gli incentivi per donne svantaggiate, gli incentivi per disabili e l’incentivo NASpI, mentre è compatibile con le misure rivolte alla contribuzione del lavoratore e con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile prevista dal d.lgs. 216/2023.
Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 21/11/2025, n. 147
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi