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Archivio newsDiritto alle ferie: i chiarimenti dei Consulenti del lavoro
Con l’approfondimento del 27 novembre 2025 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza in modo sistematico la disciplina del diritto alle ferie, mettendo in evidenza la sua natura costituzionale e il ruolo centrale che riveste nella tutela della salute del lavoratore. A partire dalle fonti normative primarie, il documento ricostruisce l’evoluzione dell’istituto e approfondisce la relazione tra finalità delle ferie, irrinunciabilità del periodo minimo di riposo e divieto di monetizzazione, come delineato dal legislatore e dalla giurisprudenza. Viene inoltre esaminato il tema del trattamento retributivo dovuto durante la fruizione, con particolare attenzione ai criteri individuati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalla giurisprudenza nazionale, che impongono un allineamento tra retribuzione feriale e retribuzione ordinaria allo scopo di evitare condotte o previsioni che possano disincentivare il godimento effettivo del riposo annuale.
Nell’approfondimento pubblicato il 27 novembre 2025 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina l’istituto delle ferie del lavoratore dipendente la cui finalità primaria è quella di assicurare un periodo di riposo effettivo, considerato parte integrante delle misure di sicurezza sul lavoro
La trattazione si propone di ricostruire l’impianto normativo e giurisprudenziale che regola la materia e di analizzare le ricadute retributive connesse alla fruizione del periodo feriale.
Le fonti del diritto alle ferie
La disciplina delle ferie deriva da un insieme articolato di fonti che comprendono Costituzione, Codice civile, normativa europea e legislazione speciale. L’articolo 2109 del Codice civile stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, la cui collocazione temporale deve essere definita tenendo conto delle esigenze dell’impresa e del lavoratore, rimettendo alla legge e alla contrattazione collettiva la determinazione della durata complessiva
Il Decreto Legislativo n. 66/2003, in attuazione della Direttiva 2003/88/CE, fissa in quattro settimane il periodo minimo di ferie, prevedendo l’obbligo di godimento di almeno due settimane nell’anno di maturazione e delle restanti entro i diciotto mesi successivi. Il legislatore conferma inoltre il divieto di monetizzazione del periodo minimo obbligatorio, salvo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro
L’indisponibilità del diritto alle ferie comporta che non siano ammesse rinunce né accordi che ne limitino la fruizione. La giurisprudenza sottolinea inoltre che il datore di lavoro deve evitare qualsiasi condizione che possa costituire un deterrente al godimento del riposo annuale.
La retribuzione durante le ferie
Il trattamento economico spettante durante il periodo di fruizione delle ferie è tradizionalmente ricondotto al principio costituzionale sancito dall’articolo 36, che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente. Nella prassi, il trattamento feriale coincide normalmente con quello ordinario, salvo nei settori caratterizzati da componenti retributive variabili o indennitarie
Nei comparti in cui le indennità rappresentano una parte significativa della retribuzione – come il trasporto pubblico o ferroviario – sono spesso sorte controversie relative alla loro inclusione o meno nel calcolo della retribuzione feriale.
La posizione della giurisprudenza
La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha svolto un ruolo centrale nel definire i criteri applicabili al trattamento retributivo durante le ferie. La Corte di Giustizia ha stabilito che la retribuzione feriale deve corrispondere alla “media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo”, includendo ogni elemento correlato allo status professionale del lavoratore e all’esecuzione delle mansioni assegnate
La Corte di Cassazione, recependo tali orientamenti, richiede di verificare il nesso intrinseco tra ciascun elemento retributivo e le mansioni svolte. Gli importi destinati a compensare caratteristiche strutturali della prestazione devono essere inclusi; sono invece esclusi gli elementi aventi carattere occasionale o destinati a coprire spese accessorie. Tale ricostruzione mira ad evitare che il lavoratore sia scoraggiato dal fruire delle ferie a causa di un trattamento economico deteriore rispetto al salario ordinario.
Il caso dei buoni pasto
La Fondazione affronta anche il tema dei buoni pasto, chiarendo che tali erogazioni non possiedono natura retributiva. La giurisprudenza e l’Agenzia delle Entrate li qualificano infatti come strumenti assistenziali, destinati a facilitare la fruizione del pasto durante l’orario di lavoro. In quanto privi di collegamento con le mansioni e non rappresentativi dello status professionale, essi non assumono rilevanza nella determinazione della retribuzione feriale
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Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 27/11/2025
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/28/diritto-ferie-chiarimenti-consulenti-lavoro