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Archivio newsStaff leasing: un nodo gordiano da sciogliere al più presto
Lo staff leasing ha provocato, negli ultimi 15 anni, un vivace dibattito da cui sono derivate forti oscillazioni sul piano normativo con ripetuti ripensamenti da parte del legislatore. Anche la più recente giurisprudenza, sul tema della disciplina della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ha assunto posizioni diverse. E, in attesa di una pronuncia della Corte di Giustizia UE, osservo che lo staff leasing potrebbe non essere “a rischio”.
Lo staff leasing nasce contro la radicale opposizione della sinistra sindacale e politica e, perfino, di un funesto atto di terrorismo di cui fu vittima il giuslavorista Marco Biagi.
Ciò spiega perché la legge n. 196/1997 che, in deroga al divieto di interposizione di manodopera allora vigente, introdusse la fornitura di lavoro, si limitò ad ammettere la sola fornitura “temporanea”, mentre lasciò la fornitura di lavoro a tempo indeterminato nel limbo dell’intermediazione illecita.
Questo ostracismo durò fino alla parziale e moderata liberalizzazione dello staff leasing per opera della riforma Biagi - legge n. 276/2003; e tuttavia alla liberalizzazione si accompagnarono alcuni equivoci concettuali che hanno segnato l’istituto fino a oggi, attinenti, rispettivamente, alla distinzione tra somministrazione di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, e al nesso tra il contratto commerciale di fornitura/somministrazione, e il contratto di lavoro somministrato.
Quanto alla distinzione tra fornitura a termine e a tempo indeterminato, essa fin dall’inizio, e nonostante il tenore letterale della norma, non era affatto basata sul mero elemento della durata del contratto commerciale, bensì sulla causalità della somministrazione a termine: causalità intesa, come nei contratti a termine, come temporaneità delle esigenze produttive.
Insomma, fin dall’inizio fu chiaro che lo staff leasing differiva concettualmente dalla somministrazione di lavoro temporaneo per la sua causalità, intesa come destinazione a soddisfare esigenze di carattere temporaneo dell’impresa utilizzatrice: diversamente dallo staff leasing, che è ed è sempre stato a-causale, semmai confinato in settori produttivi periferici (così è stato dalla legge Biagi fino al Jobs Act - D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
Orbene, questa concettualizzazione della somministrazione di lavoro avrebbe dovuto suggerire una netta cesura tra il contratto di somministrazione di lavoro e quello di lavoro somministrato: e, invece, il legislatore stabilì un nesso tra il contratto commerciale di fornitura/somministrazione e il contratto di lavoro somministrato, che ancora perdura, anche con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato.
| Si pensi alla previsione alla cui stregua “possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato”: norma, questa, che solleva due dubbi. Il primo dubbio è se con l’espressione “possono essere somministrati a tempo indeterminato” si faccia riferimento al contratto di somministrazione, ovvero all’assegnazione all’utilizzatore. Il secondo dubbio sta in ciò che non si vede la ragione per cui un’agenzia di somministrazione non possa impegnarsi a tempo indeterminato a somministrare all’utilizzatore lavoratori assunti a termine, ove sussista per ciascuno di questi il requisito della temporaneità: per es., ci si può chiedere per quale ragione, in attuazione di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato che veda la lavoratrice somministrata assentarsi per maternità, non possa essere assunta, in sua sostituzione, un’altra lavoratrice con contratto di lavoro somministrato a tempo determinato. |
Com’era prevedibile, la declinazione della somministrazione di lavoro mediante la forma dello staff-leasing ha provocato un vivace dibattito da cui sono derivate forti oscillazioni sul piano normativo; e la disciplina della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’ultimo quindicennio è stata oggetto di più di un “ripensamento” da parte del legislatore italiano.
Analoghi sommovimenti non ha conosciuto invece il diritto dell’UE.
Ma l’equivoco più grave è quello che ha dato luogo alla rimessione alla CGUE, da parte del Tribunale di Reggio Emilia ordinanza 7 novembre 2024, della questione pregiudiziale relativa alla disciplina italiana del lavoro somministrato di cui al D.Lgs. n. 81/2015, nella parte in cui ammette o non vieta che un lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione possa essere utilizzato a tempo indeterminato dallo stesso utilizzatore, e comunque in maniera non temporanea, bensì strutturale.
Il D.Lgs. n. 81/2015 è parso di recente ad alcune corti italiane contrastante con la temporaneità che sarebbe imposta dalla direttiva europea sul lavoro interinale. In realtà, la direttiva 2008/104/CE stabilisce che il lavoro tramite agenzia interinale deve essere temporaneo (recte, che i lavoratori assunti dall’agenzia sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente); ma non che debba esserlo anche il lavoro in staff leasing: è interinale il lavoratore che sottoscrive un contratto di lavoro con un’agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un’impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa. Si noti: in questo caso l’avverbio “temporaneamente” sembra espresso con valenza temporale descrittiva e non causale. Si tratta di una temporaneità di durata, non giustificativa.
Il che esclude a fortiori la riferibilità allo staff leasing. Riferibilità che va comunque esclusa, come recentissimamente riconosciuto dal Tribunale di Bari 17 settembre 2025, n. 3213, per l’abuso del contratto a termine nel lavoro interinale e il presunto abuso delle missioni in regime di staff leasing: nel modello della somministrazione a tempo indeterminato non si produce alcuna elusione delle tutele, poiché, semmai, il rapporto di lavoro è iperprotetto dalla stabilità del contratto, dall’indennità di disponibilità e dalle opportunità rioccupazionali offerte.
Per concludere, evidenziando una volta di più il groviglio ermeneutico che avvince la somministrazione a tempo indeterminato, osservo che l’ambiguità latente della disciplina di questo istituto suggerisce cautele nel considerare “a rischio” il futuro dello staff leasing.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/06/staff-leasing-nodo-gordiano-sciogliere-presto