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GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI: RISCHI E OPPORTUNITA'

Premessa

Il tema della crisi d’impresa ha subito un importante cambiamento con l’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), avvenuta per opera del D.Lgs. 12/1/2019 n. 14 e del successivo D.L. n. 83/2022. Lo avevamo già segnalato nelle circolari del 15/5 e del 7/9/2023.

Il cambio di paradigma richiesto nell’approccio alla gestione aziendale – in senso forward-looking – può essere considerato una delle principali novità introdotte dal Codice; la gestione della crisi d’impresa non è più trattata con modalità ex-post al suo conclamarsi, bensì con la visione preventiva della gestione aziendale.

I doveri e le responsabilità degli amministratori

Secondo quanto stabilito dall’art. 2086 c.c. (come novellato dall’art. 375 del “CCII”):

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Gli amministratori, dunque, devono istituire assetti adeguati al fine di monitorare costantemente l’equilibrio economico e finanziario dell’impresa, con l’obiettivo di individuare tempestivamente la presenza di indicatori di crisi, in modo da attuare le opportune azioni correttive.

Anche in precedenza vi era l’obbligo di dotare l’organizzazione di assetti adeguati all’impresa e alle sue caratteristiche, ma ora tale assetto deve essere anche in grado di rilevare tempestivamente gli indizi della crisi (intesa come quello stato che rende possibile l’insolvenza) e il rischio della perdita della continuità aziendale (intesa come la capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento). Tali elementi non fanno altro che allinearsi ai principi di corretta amministrazione, con l’intenzione di rafforzare quella cultura aziendale volta alla prevenzione dei rischi, alla gestione degli stessi, alla definizione di piani e azioni per guidare l’impresa nei periodi (ormai sempre più attuali) di incertezza: in una parola, una maggiore cultura di risk management.

L’organo amministrativo è il primo responsabile dell’istituzione di assetti adeguati, della loro verifica periodica e del loro aggiornamento; un atteggiamento diligente esige che essi non si limitino a ricevere informazioni, ma promuovano attivamente un dialogo con le funzioni operative e di controllo, adottando un approccio che tenga conto delle dinamiche interne ed esterne all’impresa.

Di conseguenza, sull’organo amministrativo incombe la responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri, ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, del Codice civile.

Gli amministratori quindi (insieme a direttori generali, sindaci, liquidatori) possono esporsi a:

  • responsabilità civile: verso la società (art. 2392 c.c.), verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e verso i terzi (art. 2394-bis c.c.);
  • responsabilità penale: per bancarotta semplice ex art. 330 “CCII”, quando l’omissione abbia contribuito causalmente al dissesto societario;

con richiesta di risarcimento dei danni causati; nonché alle eventuali, ulteriori, conseguenze amministrative, quali la revoca giudiziaria dall’ufficio con la nomina di amministratori giudiziari, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Ma … cosa si intende per “assetti aziendali”?

Gli “assetti aziendali” possono essere definiti come l’insieme di disposizioni, procedure interne e meccanismi operativi atti a garantire che la gestione aziendale sia orientata verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione strategica.

L’adeguatezza degli “assetti aziendali” si declina in tre componenti, distinte ma allo stesso tempo complementari, ovvero: organizzativi, amministrativi e contabili.

Gli “assetti organizzativi” sono rappresentati dal complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità. Di fatto, si sostanziano nell’organigramma aziendale, in grado di identificare i ruoli, le linee di responsabilità, le funzioni svolte da ciascuno all’interno dell’azienda, nonché nelle procedure operative, che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza, così da garantire un ordinato andamento della gestione. Gli “assetti amministrativi” sono rappresentati dall’insieme delle procedure che consentono di determinare e verificare l’andamento della gestione e i risultati prodotti, in termini economico- finanziari. Per essere adeguati, devono garantire un processo decisionale ed operativo all’insegna della pianificazione, della programmazione e del controllo, secondo un approccio temporale, rispettivamente previsto da piani industriali dai tre a cinque anni, da piani operativi di breve periodo (budget) e dall’attività di reporting infrannuale e annuale.

Gli “assetti contabili” possono essere definiti come la parte degli assetti amministrativi, orientati ad una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, sia ai fini di consuntivazione, che di comunicazione all’esterno dell’impresa. Per essere adeguati devono essere in grado di aiutare l’imprenditore a prevedere l’evoluzione della gestione, il suo futuro andamento economico e finanziario, verificando costantemente la sostenibilità dell’indebitamento nell’ottica del mantenimento della continuità aziendale, attraverso l’analisi dei flussi finanziari dei successivi 12 mesi. Ne consegue la necessità di dotarsi di strumenti contabili diagnostici, in un’ottica consuntiva e previsionale, che siano in grado di alimentare il sistema informativo e di segnalare con immediatezza una qualunque situazione da cui potrebbe generarsi un disequilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario; a tal proposito, il bilancio d’esercizio, il bilancio gestionale ed il bilancio previsionale rappresentano tre importanti documenti, poiché forniscono un insieme di informazioni utili all’analisi della situazione aziendale e del suo eventuale stato di crisi.

L’analisi di bilancio per l’emersione anticipata della crisi

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è improntato alla rilevazione precoce dei primi segnali di crisi e a reagire in modo tempestivo e documentato; in particolare:

  • l’art. 2, “CCII” definisce il concetto di crisi di impresa come lo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
  • l’art. 3, “CCII” prevede che “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” mentre “l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.

In questo senso, il comma 4, dell’art. 3, “CCII” ha introdotto specifici parametri che devono essere monitorati, quali indicatori di una potenziale situazione di crisi:

a) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni e superiori alla metà del monte retributivo mensile;

b) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) esposizioni nei confronti delle banche e altre società finanziarie, scadute da oltre 60 giorni, oppure che hanno superato dal almeno 60 giorni il limite degli affidamenti concessi, se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

d) posizioni debitorie verso l’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle Entrate, superiori a specifiche soglie, riportate nell’art. 25-novies “CCII”.

Parametri che, evidentemente, devono essere rilevati da un bilancio annuale o infrannuale.

Dal medesimo documento contabile, potrebbero essere rilevati ulteriori elementi di verifica dello stato di salute dell’azienda, quali ad esempio:

  • la posizione finanziaria netta (PFN) calcolata quale differenza tra i debiti finanziari e le disponibilità liquide; una PFN molto elevata è un indice di forte indebitamento mentre minore è la PFN migliore è la sostenibilità del debito;
  • l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Ammortizazion) che misura il reddito operativo generato dall’azienda, prima degli interessi, delle tasse e di svalutazioni e ammortamenti; un valore elevato di EBITDA segnala una buona redditività e buoni flussi a servizio del debito, mentre un EBITDA basso o negativo è indice di scarsa redditività con riflessi negativi sui flussi liberi a servizi del debito;
  • il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) cioè il rapporto tra il flusso di cassa operativo al netto delle imposte e le uscite necessarie per rimborsare i debiti finanziari (quota capitale + quota interessi); l’indice è misurato su un orizzonte temporale di 12 mesi e chiaramente deve essere maggiore di 1, perché se inferiore evidenzia l’incapacità dell’azienda di generare “cassa” sufficiente ad onorare i debiti finanziari alla loro scadenza.
  • il rapporto PFN/EBITDA, che mette in relazione l’indebitamento netto con la capacità di generare reddito operativo (EBITDA) ed esprime in quanti anni la società è in grado di estinguere i debiti finanziari;
  • l’indice di copertura degli interessi (interest coverage ratio) che misura il rapporto tra l’EBIT (risultato operativo) e gli oneri finanziari; un indice ottimale dovrebbe collocarsi su importi superiori a 3;
  • l’indice di indebitamento (Debt/Equity ratio) cioè il rapporto tra le passività e il capitale proprio, il cui valore dovrebbe collocarsi al di sotto dello 0,50.

L’esperienza giurisprudenziale

L’ineludibilità dell’obbligo di predisposizione degli “adeguati assetti” trova ampia conferma nella giurisprudenza. Di seguito si riportano le pronunce più significative.

1) Tribunale di Venezia, 26 agosto 2025: laddove emergano carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi per chiedere la nomina di un ispettore, affinché esso provveda ad esaminare la situazione societaria, a vagliare l’esistenza di eventuali irregolarità e a riferirle al Tribunale.

2) Tribunale di Milano, 10 aprile 2025: accolta la denuncia del sindaco unico per gravi irregolarità da parte dell’amministratore unico della società.

Nella fattispecie il sindaco aveva segnalato la violazione dell’art. 2086, comma 2, c.c. non avendo l’AU adempiuto all’obbligo di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e aveva fatto rilevare il potenziale danno causato alla società e ai creditori, tale da far sussistere i presupposti (ex art. 2409, comma 4, c.c.), per la revoca dell’Amministratore Unico e la nomina di un amministratore giudiziario.

3) Tribunale Venezia, 16 novembre 2024, che ha sancito la necessità di adottare gli “adeguati assetti” anche in un’ottica di rendicontazione dei rapporti infragruppo intrattenuti da una holding, statuendo che un “sistema amministrativo-contabile può ritenersi adeguato quando permette la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile, la rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale, la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio”, dovendo consentire “di documentare e ricostruire l’attività di impresa, anche attraverso la prova dei titoli e dell’oggetto dei principali rapporti creditori e debitori”;

4) Tribunale di Milano, 29 febbraio 2024: accolto il ricorso proposto ex articolo 2409, Codice civile e disposta la revoca dell’organo amministrativo e di controllo dopo aver rilevato carenze “nell’organizzazione della contabilità, dell’amministrazione e della tesoreria della società”.

5) Tribunale di Cagliari, 2 marzo 2022: ha ritenuto che l’inerzia nell’attività di recupero crediti, la mancanza di un sistema contabile finalizzato a rilevare le posizioni delle controparti contrattuali e monitorarne la solvibilità, la mancanza di un piano industriale e strategico a breve e a medio lungo-termine, di relazioni dell’organo ammnistrativo circa l’andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione, di un’adeguata analisi di bilancio, necessaria per verificare la situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società e per rilevare tempestivamente situazioni di squilibrio finanziario, rappresenta una situazione grave, tanto più laddove la società si trovi in equilibrio economico-finanziario.

Riflessioni conclusive

La crisi è una condizione che si può manifestare nella vita dell’impresa, sia per cause legate a fattori interni all’azienda, che per cause legate a vicende esterne.

Si impone quindi un atteggiamento degli organi amministrativi basato su un approccio prospettico, sulla pianificazione e sul controllo; investire sulla progettazione e sull’aggiornamento degli assetti, rappresenta non solo un obbligo normativo, ma anche una strategia di tutela patrimoniale e penale per gli amministratori e una garanzia di continuità per l’impresa.

Si rinnova pertanto l’invito a prestare particolare attenzione alla struttura organizzativa della vostra azienda e contattare lo Studio per maggiori informazioni e approfondimenti.

Studio Associato Marchetti

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