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RENTRI: chi sono i soggetti obbligati all’iscrizione dal 15 dicembre 2025?

Si apre la terza finestra temporale prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione al RENTRI del terzo e ultimo gruppo obbligatorio di operatori: enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi (fino a un massimo di 10 dipendenti) e produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti (liberi professionisti come dentisti, medici o veterinari). Questi operatori devono iscriversi al nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026. A quali adempimenti sono tenuti dopo l’iscrizione?

Con la terza “onda” di soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, si completa il novero di “produttori” di rifiuti per i quali è prevista dalla normativa l’adesione obbligatoria al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Dopo questo terzo e ultimo appuntamento, saranno davvero “tutti dentro” e il Sistema potrà davvero dirsi a pieno regime.

I riferimenti normativi sono rappresentati dall’articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dal DM n. 59/2023 (“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”) e da ben sette decreti direttoriali, tutti consultabili sul portale istituzionale del RENTRI.

Sul portale ufficiale del sistema vengono costantemente pubblicate, nella sezione supporto, delle utili schede informative a sostegno degli operatori, come le seguenti:

- sottoscrizione del FIR digitale (xFIR);

- stampa cartacea del FIR digitale (xFIR);

- gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione;

- FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimento;

- restituzione copia completa del FIR digitale (xFIR);

- tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI;

- trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI;

- intermediari e Consorzi: ruolo nel FIR digitale;

- quali dati vanno trasmessi al RENTRI.

Chi sono i soggetti obbligati ad iscriversi dal 15 dicembre 2025

La terza onda è l’ultima finestra temporale, rivolta ai soggetti che non erano tenuti a iscriversi al RENTRI nelle precedenti due scadenze: si tratta di due mesi di tempo che partono dal 15 dicembre 2025 e si chiudono il 13 febbraio 2026.

Sono chiamati a iscriversi i seguenti soggetti:

- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci (produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi);

- altri produttori iniziali di rifiuti pericolosi che non rientrano nella forma classica di “impresa o ente” (liberi professionisti come dentisti, medici o veterinari nonché piccoli operatori economici), “a prescindere dal numero di dipendenti”.

Il numero dei dipendenti viene calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.

Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale: qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato, è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

Non rientrano in questa fase, perché già iscritti, gli operatori che erano obbligati all’iscrizione in base ai precedenti scaglioni (artigiani/industrie con più dipendenti, trasportatori smaltitori, intermediari, grandi produttori, ecc.).

Nel complesso, i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, sono elencati all’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 213/2022.

1° scaglioneDal 15.12.24 ed entro il 13.02.252° scaglioneDal 15.06.25 ed entro il 14.08.253° scaglioneDal 15.12.25 ed entro il 13.02.26
Impianti di trattamento rifiuti Trasportatori di rifiutiImprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
Commercianti/intermediari di rifiutiImprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti
Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
Soggetti delegati dai produttori iniziali

Cosa cambia con l’iscrizione?

Una volta iscritti al RENTRI, gli operatori dovranno:

- tenere il Registro di carico e scarico dei rifiuti esclusivamente in formato digitale;

- utilizzare i nuovi modelli digitali per il registro (i vecchi registri cartacei cessano di essere validi dopo l’iscrizione);

- gestire i dati relativi ai flussi di rifiuti tramite il portale ufficiale (l’iscrizione va fatta online su www.rentri.gov.it), con accesso tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS);

- versare i costi previsti per ogni Unità Locale: diritto di segreteria (10 euro per unità locale, per l’iscrizione e per ogni successiva variazione) e contributo annuale (es. 15 Euro il primo anno, poi 10 Euro negli anni successivi).

A seguito dell’iscrizione, l’emissione dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), e la vidimazione, avviene tramite il RENTRI, secondo le nuove modalità previste.

Registro cronologico digitale di carico e scarico

Più nel dettaglio, la tenuta digitale del registro è stata calendarizzata secondo le seguenti tempistiche:

- a decorrere dal 13 febbraio 2025, enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti;

- dalla data d’iscrizione (scaglione tra il 15.06.25 e il 14.08.25), enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50;

- dalla data d’iscrizione (scaglione tra il 15.12.25 e il 13.02.26), tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10).

La transizione dal registro “cartaceo” al registro “digitale” avverrà senza necessità di riportare alcun movimento precedentemente inserito nel registro cartaceo. Il primo movimento che verrà annotato sul registro digitale seguirà la numerazione progressiva già riportata sul registro cartaceo.

Vidimazione del registro cronologico digitale di carico e scarico

Per quanto riguarda il registro cronologico di carico e scarico, esso deve essere tenuto esclusivamente in modalità digitale a decorrere dalle seguenti scadenze:

- a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 (primo scaglione);

- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 (secondo scaglione);

- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 (terzo scaglione).

Da tali termini di scadenza il registro cronologico di carico e scarico, con riferimento ai rispettivi scaglioni, non potrà più essere vidimato presso la Camera di Commercio.

Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale deve essere vidimato digitalmente dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio accessibile tramite la piattaforma telematica RENTRI.

Nel caso di tenuta del registro attraverso i sistemi gestionali dell'utente, il servizio consiste nel rilascio di un codice di identificazione univoco per la vidimazione digitale, azione propedeutica all’apertura di un nuovo registro di carico e scarico.

Formulario (FIR) digitale

Dal 13 febbraio 2025 è entrato in vigore il nuovo modello di FIR (Formulari di identificazione dei rifiuti) riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 ( “nuovo modello”) che deve essere riprodotto in due copie (non più in quattro copie, come previsto dal vecchio modello allegato al DM 145/1998):

- una delle due copie del FIR datate e firmate, rimane al produttore,

- l’altra copia accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad esempoi fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

Dopo il 13 febbraio 2026 i trasportatori e i destinatari dovranno essere in grado di gestire il FIR cartaceo o digitale (xFIR), sulla base delle modalità utilizzate dal produttore/detentore. Infatti, la modalità di emissione del FIR da parte del produttore/detentore definisce l’adempimento da parte di tutta la filiera:

- se il produttore/detentore emette digitalmente il FIR, in quanto soggetto obbligato o utilizzatore su base volontaria, tutta la filiera (trasportatori e destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.

- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, in quanto soggetto non obbligato all’emissione digitale, la gestione del FIR deve avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.

Vidimazione FIR digitali

Dal 13 febbraio 2026, il formulario digitale dovrà essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio messo a disposizione dal RENTRI.

Per vidimare digitalmente il FIR digitale, gli operatori potranno utilizzare:

1) il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI;

2) i servizi messi a disposizione dal RENTRI se non dispongono di un proprio sistema gestionale. In tal caso accederanno all’area riservata “Operatori” del RENTRI.

La vidimazione digitale dei formulari digitali non richiede alcun pagamento di diritti o contributi.

Sanzioni

Si rammenta che la normativa prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la fattispecie di omessa o irregolare iscrizione al RENTRI e quella di omessa o incompleta trasmissione dei dati nei tempi e modi previsti:

- la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, D.Lgs. n. 152/2006, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a Euro 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da euro 1000,00 a Euro 3000,00 per i rifiuti pericolosi (le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59);

- la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art. 258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da Euro 1000,00 a Euro 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Non è soggetta a tali sanzioni la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo per le fattispecie in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/15/rentri-soggetti-obbligati-iscrizione-15-dicembre-2025

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