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Luoghi di lavoro tutelati: equivoci e silenzi nel decreto Sicurezza

Sul problema dell’individuazione dei luoghi di lavoro tutelati dal TUSL prosperano equivoci, purtroppo anche a livello istituzionale. Nel decreto Sicurezza sui luoghi di lavoro si trova una norma che introduce, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie nei confronti dei lavoratori appunto nei luoghi di lavoro. A ben leggere, siamo in presenza di una norma che rischia di produrre effetti restrittivi. Per quali motivi?

E’ più che mai all’ordine del giorno il problema relativo all’individuazione dei luoghi di lavoro tutelati dal TUSL. E più che mai al riguardo prosperano gli equivoci, e non solo tra i commentatori, ma purtroppo anche a livello istituzionale.

Leggiamo l’ormai celebre D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, il decreto Sicurezza sui luoghi di lavoro. Primeggia una norma, quell’art. 5, comma 3, lettera c), D.L. n. 159/2025, che modifica l’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, introducendo in una lettera z-bis, tra “le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, “la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro come definiti all’articolo 62”.

Non lasciamoci trarre in errore dall’apparenza di un ampliamento di tutela contro i rischi psico-sociali sotto la pressione delle indicazioni date dall’OIL nella Convenzione del 21 giugno 2019, n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 2021, n. 4. Dove nell’art. 4, alla lettera f), l’OIL contempla “l’istituzione di misure sanzionatorie”, e all’art. 10, alla lettera d), stabilisce che ciascun Membro dovrà adottare misure adeguate al fine di “introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro”.

Certo, quell’art. 5, comma 3, lettera c), D.L. n. 159/2025 ha addirittura preoccupato non pochi. Basta leggere le memorie inviate al Senato da alcune Associazioni nel corso dei lavori di conversione in legge del D.L. n. 159/2025. “Non condivisibile” - osserva Confindustria - “il ventilato inserimento della violenza e delle molestie nel documento di valutazione dei rischi”. A sua volta, la Confapi sottolinea che “la norma dovrebbe essere calibrata tenendo conto delle specificità dei diversi comparti produttivi, limitando l’obbligo di programmazione delle misure di prevenzione ai settori nei quali sussista un rischio effettivo e documentabile, mentre per altri ambiti - nei quali tale rischio è oggettivamente nullo o trascurabile - sarebbe opportuno prevederne l’esenzione”.

Il fatto è che, a ben leggere, siamo in presenza di una norma che rischia di produrre effetti restrittivi.

Il primo è originato dal riferimento ai “lavoratori”. Quasi che non dovessero essere presi in considerazione quale bersaglio di atti vessatori anche soggetti tipo dirigenti e preposti.

Ma soprattutto origina fuorvianti fughe applicative proprio il riferimento ai “luoghi di lavoro come definiti all’art. 62”. Il fatto è che proprio in questo art. 62 D.Lsg. n. 81/2008 si annida una radice fondamentale degli equivoci vissuti nei primi dieci anni di applicazione del TUSL. Per liberarsene, fu necessario attendere un caso torinese affrontato da Cass. pen. 5 ottobre 2017, n. 45808. Dove la Sez. IV accoglie un’argomentazione avanzata dall’accusa davanti alla Corte d’Appello. Premette che l’art. 62 D.Lsg. n. 81/2008 fornisce una nozione restrittiva di luogo di lavoro. Infatti, per luoghi di lavoro, intende “i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. Ma l’art. 62 è quanto mai chiaro nel dire in termini espliciti che questa definizione palesemente restrittiva vale “unicamente ai fini della applicazione del presente titolo” e “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I”. Con una evidente, basilare conseguenza: che questa definizione non è utilizzabile ai fini dell’applicazione delle disposizioni degli altri Titoli del D.Lgs. n. 81/2008, a partire naturalmente da quel Titolo I che prevede i fondamentali obblighi di sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla vigilanza e alla formazione, e naturalmente anche le stesse “misure generali di tutela” di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 81/2008.

Certo è che da allora si sono susseguite a ritmo serrato pronunce della Corte Suprema univocamente ispirate a un principio.

Leggiamo la Cass. pen. 19 marzo 2025, n. 10885: “Nella nozione di luogo di lavoro rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui i lavoratori siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all'attività (fattispecie relativa a incidente verificatosi su una strada pubblica e aperta al pubblico transito)”. Né sorprende la responsabilità penale addebitata per eventi avvenuti all’estero, persino su una nave davanti al Porto di Bombay o su una strada nel deserto.

E d’altra parte non sfugga che già da tempo violenze e molestie sono entrate a pieno titolo nel panorama normativo e giurisprudenziale in tema di sicurezza. Basti pensare che costituiscono:

- un rischio da valutare a norma dell’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 dove l'indicazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato non è esaustiva, come confermano le espressioni ivi usate "ivi compresi", "tra cui", "anche", sicché non sarebbe corretto desumere dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 che lo stress lavoro-correlato costituisca l'unico rischio di natura psico-sociale da valutare nel relativo documento, in quanto altri rischi di tal natura debbono essere presi in considerazione, dal mobbing al burn-out e allo stalking, e appunto dalla violenza alle molestie;

- un rischio da prevenire mediante misure che secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico siano le più idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

-un possibile reato individuato dalla Sez. VI nei maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. e dalla Sez. V negli atti persecutori puniti dall’art. 612-bis c.p., quando non nella violenza privata ex art. 610 c.p.;

- una malattia da denunciare all’INAIL, ma anche un possibile reato di omicidio colposo o di lesione personale colposa.

Sicché non sorprende che la Cass. pen. 24 novembre 2025, n. 37793abbia confermato la condanna del legale rappresentante di un istituto medico-pedagogico erogante attività riabilitative nei confronti di soggetti affetti, tra l'altro, da deficit psichico, per lesione personale colposasubita da una fisioterapista della riabilitazione in servizio presso la struttura aggredita da un paziente affetto da insufficienza mentale medioalta con innesto psicotico. Addebitata, in particolare, proprio la violazione dell’art. 28D.Lgs. n. 81/2008, perché il DVR non risultava aggiornato alla luce dei rischi derivanti dalle potenziali aggressioni da parte dei pazienti.

Utile è anche soffermarsi sull’interpello n. 2 del 20 novembre 2025 del Ministero del Lavoro. Dove la Commissione interpelli - nel trarre esplicitamente ispirazione dal principio di diritto fissato in una pronuncia della Suprema Corte che a suo tempo avevamo segnalato per il particolare rilievo, Cass. pen. 29 dicembre 2022 n. 49459 - afferma che “nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 codice civile”. Ma anche - malgrado il silenzio purtroppo serbato in proposito dalla Commissione interpelli e anzi a maggior ragione in considerazione di tale silenzio - resta naturalmente basilare pure nel mondo dell’agricoltura cogliere con rigore la portata dell’art. 62 D.Lgs. n. 81/2008. Basti dire che, al comma 2, lettera d-bis, l’art. 62 esclude, sì, l’applicazione proprio ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. Ma attenzione: esclude soltanto l’applicazione delle norme del Titolo II, e non quindi delle norme di tutti gli altri Titoli del D.Lgs. n. 81/2008.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/luoghi-lavoro-tutelati-equivoci-silenzi-decreto-sicurezza

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