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Archivio newsLavoratrici madri e genitori con tre figli: incentivi per assunzioni e trasformazioni contrattuali
La legge di Bilancio 2026 introduce incentivi per favorire l’occupazione delle lavoratrici madri e la conciliazione vita-lavoro. In particolare, è previsto un esonero contributivo fino a 8.000 euro annui per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli e senza impiego regolare da sei mesi. Il beneficio varia in base alla tipologia contrattuale e alla durata del rapporto. Inoltre, viene prevista la priorità nella trasformazione da full time a part time per genitori con tre figli conviventi, con esonero contributivo fino a 3.000 euro annui per le aziende. Le due misure sono operative dal 1° gennaio 2026. Come funzionano le due misure?
La legge di Bilancio 2026 pone al centro dell’attenzione il tema dell’occupazione delle lavoratrici madri.
In particolare, sono previste delle misure per la promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici e incentivi per la trasformazione dei contratti di lavoro da full time a part time per i genitori. Chi sono i destinatari delle misure? Quali benefici sono riconosciute ai datori di lavoro?
Promozione dell’occupazione madri lavoratrici
L’art. 48 della legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono lavoratrici madri.
La misura
Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il beneficio consiste nel riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari al 100% ma nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile; Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è escluso per i premi e contributi INAIL dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Destinatarie della misura
Destinatarie della misura risultano essere le donne che risultano essere:
- madri di almeno 3 figli di età minore a 18 anni;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
| N.B. Si ricorda che tale requisito si verifica quando il soggetto negli ultimi 6 mesi non han prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. |
Tipologie contrattuali
L’esonero viene riconosciuto in caso di:
- assunzione con contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato;
- trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine.
Durata
L’esonero contributivo spetta per la durata di 24 mesi dalla data di assunzione in caso di assunzione a tempo indeterminato; qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi alla data dell’assunzione con il contratto a tempo determinato
Limiti e incompatibilità
L’esonero
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
| Datori di lavoro beneficiari | Datori di lavoro privati |
| Decorrenza | 1° gennaio 2026 |
| Destinatari misura | - madri di almeno 3 figli di età minore a 18 anni; - prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi |
| Beneficio | Esonero contributivo INPS nel limite massimo di 8.000 euro annui No INAIL |
| Durata | - 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato - 12 mesi in caso di assunzione a termine, anche in somministrazione - 18 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato |
| Non applicazione | - Lavoro domestico - Contratto di apprendistato - Altri esoneri o riduzioni previsti da normativa in vigore |
Incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time
Fermo restando la disciplina generale del contratto a tempo determinato prevista dal D.Lgs. n. 81/2015 e in particolare quanto previsto dall’art. 8 (lavoratori con diritto e priorità al part time) a decorrere dal 1° gennaio 2026, come strumento di conciliazione vita lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.
Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, viene riconosciuto
- per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto;
- l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi INPS a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL;
- nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Attuazione
L’attuazione è subordinata all’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Limiti e incompatibilità
L’esonero
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
| Datori di lavoro beneficiari | Datori di lavoro privati |
| Decorrenza | 1° gennaio 2026 |
| Destinatari misura | Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale richiesto da lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili |
| Beneficio | Esonero contributivo INPS nel limite massimo di 3.000 euro annui No INAIL |
| Durata | 24 mesi dal momento della trasformazione del rapporto a seguito priorità al part time |
| Non applicazione | - Lavoro domestico - Contratto di apprendistato - Altri esoneri o riduzioni previsti da normativa in vigore |
| operatività | Subordinata a decreto entro 180 giorni entrata in vigore della legge |
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