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Busta paga: come cambia la retribuzione dei lavoratori

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) prevede che, in specifiche ipotesi, i lavoratori dipendenti possono beneficiare di aumenti in busta paga grazie a misure fiscali mirate. L’intervento del Legislatore punta a incentivare il reddito netto attraverso la leva tributaria. La detassazione degli aumenti contrattuali e la riduzione dell’aliquota sui premi di risultato sono alcuni esempi. Quali sono le altre misure in vigore nel 2026 che impattano sul cedolino?

Una caratteristica presente nella legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) è quella che prevede, per alcune ipotesi ben definite, aumenti in busta paga dei dipendenti attraverso la leva fiscale.

Di cosa si tratta?

Detassazione degli aumenti contrattuali

Il comma 7 dell’art. 1 della legge n. 199/2025 afferma che, con l’obiettivo di correlare gli adeguamenti salariali al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e lavoro, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 a seguito di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 gennaio 2026, sono assoggettati ad una imposta sostitutiva del reddito pari al 5%, se il dipendente del settore privato non ha superato nel corso del 2025, la soglia dei 33.000 euro da lavoro subordinato. La detassazione, che ha, al momento, natura temporanea essendo limitata al solo 2026, avviene in automatico, con l’unica eccezione rappresentata dalla rinuncia scritta al beneficio da parte del diretto interessato.

La norma copre, senz’altro, gli aumenti contrattuali conseguenti ai rinnovi di CCNL estremamente importanti come quello, ad esempio, del settore terziario, avvenuto nel corso del 2024 o quello dei metalmeccanici del settore industria la cui ipotesi di accordo è stata sottoscritta lo scorso 22 novembre.

La disposizione, secondo la relazione tecnica di accompagnamento alla legge di Bilancio 2026, dovrebbe interessare circa 3.800.000 lavoratori, atteso che sono esclusi sia quelli che presentano un reddito da lavoro dipendente superiore ai 33.000 euro che il personale del settore pubblico (Ministeri, Enti locali, ASL, ecc.) non presi in considerazione dall’articolato normativo.

Il minor gettito complessivo, relativo alle minori entrate sia concernenti l’IRPEF che le addizionali dovrebbe ammontare a circa 642,9 milioni di euro.

La norma parla “tout court” di rinnovi di contratti collettivi senza specificare il livello: a mio avviso, non può che riferirsi al livello nazionale, atteso che, allorquando il Legislatore ha inteso includere anche quelli territoriali o aziendali (ad esempio, il comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 o l’art. 19, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015 in materia di causali da introdurre nei contratti a tempo determinato) lo ha detto esplicitamente o con un rinvio all’art. 51 del predetto D.L.vo.

In ogni caso su questo ed altri punti qualificanti, si attendono indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Riduzione dell’aliquota sui premi di risultato

Il comma 9 dell’art. 1 afferma che ai premi di produttività ed alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva applicabile, già ridotta nel 2025 al 5%, passa all’1%, entro un limite massimo complessivo che non può superare i 5.000 euro.

Il Legislatore richiama il comma 182 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 ove si afferma che i premi di risultato sono di ammontare variabile e correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro emanato di “concerto” con quello dell’Economia, previsto dal successivo comma 188.

I dipendenti interessati dal beneficio non debbono aver fruito nel corso del 2025 di un reddito da lavoro dipendente superiore agli 80.000 euro.

Al di là degli specifici strumenti che regolano l’erogazione dei premi di risultato, l’obiettivo del Legislatore è quello di dare ai lavoratori la possibilità di avere “in tasca”, maggiore liquidità: tuttavia, occorrerà verificare, nel concreto, se, laddove sono, da tempo, in uso, modalità di conversione dei premi in “benefit” materiali (servizi alla persona, servizi per il tempo libero, libri scolastici, ecc.) i lavoratori rinunceranno a quest’ultimi per avere somme di denaro disponibile sottoposte, soltanto, al prelievo minimo dell’1%.

Aliquota ridotta su alcune maggiorazioni ed indennità

Il comma 10 dell’art. 1, stabilisce che, fatta salva una espressa rinuncia scritta del lavoratore, alcune maggiorazioni ed indennità previste dalla legge o dal CCNL, sono sottoposte, nel limite di 1.500 euro annui, alla riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali nella misura del 15%. Esse sono:

a) le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, così come definito dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 66/2003 e dai CCNL. Il predetto articolo 1, comma 2, definisce come “notturno” il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e lavoratore “notturno” qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale o qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro;

b) le maggiorazioni e le indennità per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, individuati dai CCNL.

La disposizione che non è strutturale e che, al momento riguarda il periodo di imposta per l’anno 2026, è applicata dai sostituti di imposta del settore privato (ma la disposizione non riguarda gi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il comparto del turismo e gli stabilimenti termali che sono oggetto di una disposizione specifica prevista dal successivo comma 18), nei confronti dei dipendenti che nel corso del 2025 non hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi, seppur denominati come indennità o maggiorazioni, destinati a sostituire in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Se nel corso del 2025 il lavoratore è stato dipendente da altro datore, sarà tenuto a certificare quanto percepito nell’anno precedente da altro datore (o datori).

Ai fini della quantificazione, non rientrano nel computo i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, mentre continuano ad applicarsi le ordinarie regole sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali ed assistenziali.

La relazione tecnica stima in 2.300.000 i lavoratori potenzialmente interessati e in 621 milioni di euro il minor gettito fiscale.

Il successivo comma 12 richiama, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi, per quel che concerne, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso, mentre il comma 13 conferma una disposizione contenuta nell’art. 6, comma 1, della legge n. 76/2025: anche nel 2026, l’ammontare dei dividenti corrisposti ai lavoratori derivanti da azioni corrisposte in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 ero, sono esenti da imposte per il 50% del loro ammontare.

La relazione tecnica valuta un onere per l’erario pari a 21 milioni di euro.

Buoni pasto

Con uno specifico richiamo all’art. 51, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, il comma 14 dell’art. 1 stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i buoni pasto elettronici che presentano un limite giornaliero di 10 euro, mentre per quelli cartacei il tetto di esenzione resta fissato a 4 euro.

La relazione tecnica prevede un minor gettito pari a 534 milioni di euro.

Agevolazioni nei settori della ristorazione, delle strutture alberghiere e degli stabilimenti termali

Il comma 18 dell’art. 1 replica una misura, non strutturale, già in uso nel biennio appena trascorso: per garantire la stabilità occupazionale e la carenza di offerte di lavoro, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2026, stabilisce che ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale prescelta, dei settori della ristorazione allargata (c’è un richiamo all’art. 5 della legge n. 287/1991), del turismo e degli stabilimenti termali viene riconosciuto un trattamento integrativo che concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni straordinarie, ai sensi del D.L.vo n. 66/2003, prestate nei giorni festivi. I lavoratori non debbono aver superato nel corso del 2025 la soglia dei 40.000 euro da lavoro dipendente, il cui importo esatto è attestato per iscritto da quest’ultimo.

Vale la pena di ricordare che per lavoro straordinario, salvo indicazione diversa del CCNL applicato, l’art. 4 del D.L.vo n. 66/2003 intende quello prestato oltre le 40 ore settimanali o il limite normale previsto dalla contrattazione collettiva e che per i lavoratori a tempo parziale le ore “aggiuntive” rispetto all’orario concordato, sono considerate supplementari (con la maggiorazione prevista del 15% prevista dall’art. 6 del D.L.vo n. 81/2015 o con quella diversa prevista dal CCNL) e che lo straordinario scatta, unicamente, laddove l’attività lavorativa superi il normale orario settimanale.

Le somme sono corrisposte dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore ed attestate nella certificazione unica.

Il sostituto d’imposta (comma 20) compensa il credito maturato, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo n. 241/1997.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/07/busta-paga-cambia-retribuzione-lavoratori

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