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Congedo parentale e per malattia del figlio: le nuove regole per la gestione

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) modifica la disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 14 anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite di 12 anni. In merito al congedo per malattia del figlio sono due le novità: l’età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni e il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni. Quali sono le altre novità? Quali invece le norme confermate dalla Manovra?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), entrano in vigore alcune norme orientate alla conciliazione tra vita privata e lavoro.

Di particolare interesse le disposizioni che intervengono in modo significativo sulla disciplina dei congedi parentali e dei permessi per malattia del figlio, andando a modificare alcune norme fondamentali del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità).

Le modifiche introdotte dai commi 219 e 220 si inseriscono in un quadro di riforme che mirano a rafforzare la tutela delle famiglie, favorire una più equilibrata conciliazione tra vita lavorativa e responsabilità genitoriali e, al contempo, preservare la continuità occupazionale, soprattutto femminile.

Il legislatore, prendendo atto dell’evoluzione dei modelli familiari e delle esigenze educative e di cura che si protraggono ben oltre la prima infanzia, ha esteso in modo rilevante i limiti di età entro cui è possibile fruire sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio.

Estensione dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’art. 32, del D.Lgs. n. 151/2001.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite (dodici anni).

La norma riformulata, sul congedo parentale, stabilisce ora che:

“Per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. ….”.

Resta fermo il limite complessivo massimo di dieci mesi di congedo parentale, elevabile in alcune ipotesi, come nel caso del padre che usufruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati.

La riforma conferma la struttura già nota della ripartizione dei periodi di congedo:

- alla madre lavoratrice spettano fino a sei mesi, dopo il congedo di maternità;

- al padre lavoratore spettano fino a sei mesi, elevabili a sette in presenza delle condizioni previste dalla legge;

- al genitore unico o al genitore affidatario esclusivo spetta un periodo massimo di undici mesi.

L’estensione del limite di età entro cui esercitare il diritto non modifica, quindi, la durata massima complessiva, ma amplia notevolmente la flessibilità temporale, consentendo alle famiglie di utilizzare il congedo in fasi della crescita del figlio caratterizzate da nuove esigenze educative, scolastiche o relazionali, tipiche della preadolescenza.

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene anche sull’articolo 33, relativo al prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave, accertata ai sensi dell’art. 4, della legge n. 104/1992.

Il diritto al prolungamento del congedo parentale viene ora riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, anziché nei limiti più ristretti precedentemente previsti.

Il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, resta fissato in tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore.

L’estensione temporale rappresenta un importante riconoscimento delle difficoltà che le famiglie con figli con disabilità affrontano anche oltre la prima infanzia.

La possibilità di fruire del prolungamento del congedo fino ai 14 anni consente una gestione più adeguata dei percorsi terapeutici, scolastici e di inclusione sociale del minore.

Un’ulteriore conferma della logica inclusiva della riforma si rinviene nell’art. 36 del Testo unico, che disciplina il congedo parentale in caso di adozione e affidamento.

La norma, così come rivista dalla legge di Bilancio 2026, prevede che:

- il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore;

- esso può essere fruito entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche il diritto all’indennità segue lo stesso arco temporale, rafforzando l’equiparazione tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva o affidataria.

Nessuna novità per quanto riguarda il trattamento economico.

Le novità sul congedo per malattia del figlio

Il comma 220, della legge n. 199/2025, modifica in modo significativo l’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, introducendo due rilevanti novità:

- l’età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni;

- il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

Resta invariata la disciplina per i figli fino a tre anni, per i quali l’astensione spetta per tutta la durata della malattia, senza limiti quantitativi.

La norma conferma:

- la trasmissione telematica del certificato di malattia del minore all’INPS e al datore di lavoro. Il medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il bambino, provvede all’invio diretto del certificato all’INPS, utilizzando il sistema informatico di trasmissione delle certificazioni di malattia, disciplinato dal decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. L’INPS, a sua volta, inoltra immediatamente la certificazione al datore di lavoro interessato, garantendo così la tempestiva conoscenza dell’evento e l’esonero del genitore lavoratore da ulteriori oneri documentali;

- l’inapplicabilità delle disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Ciò significa che, durante i periodi di assenza dal lavoro fruiti per assistere un figlio malato, il genitore non è soggetto alle visite fiscali né alle fasce di reperibilità previste per i lavoratori assenti per malattia propria;

- il diritto all’interruzione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino. In presenza di ricovero del figlio, il genitore può chiedere che le ferie vengano sospese per tutta la durata del periodo di degenza, al fine di fruire del congedo per malattia del figlio. Questa previsione riconosce che le ferie assolvono a una funzione di riposo e recupero psico-fisico del lavoratore, funzione che risulta incompatibile con una situazione di particolare gravità e stress emotivo quale il ricovero ospedaliero di un figlio.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/08/congedo-parentale-malattia-figlio-nuove-regole-gestione

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