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Archivio newsSettore finanziario: in G.U. tre decreti su antiriciclaggio, consumatori e banche
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026 sono stati pubblicati tre decreti legislativi di rilievo per il settore finanziario. Il D.Lgs. n. 210/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/1640 e amplia l’accesso dei soggetti privati alle informazioni sulla titolarità effettiva, consentendolo solo in presenza di un interesse giuridico diretto e documentato e di possibili discrepanze tra titolarità legale ed effettiva. Il D.Lgs. n. 209/2025, operativo dal 23 gennaio 2026, attua la direttiva (UE) 2023/2673 e introduce una disciplina organica dei contratti a distanza di servizi finanziari, rafforzando trasparenza, diritto di recesso online, obblighi informativi e sanzioni, fino alla nullità del contratto in caso di pratiche scorrette. Il D.Lgs. n. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/1619 e aggiorna i poteri di vigilanza, il regime sanzionatorio e le regole prudenziali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026 sono stati pubblicati tre decreti legislativi inerenti il settore finanziario. In particolare:
- il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210, in vigore dal 9 gennaio 2026, apporta modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'art. 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, le modifiche ampliano e precisano i casi in cui i soggetti privati possono accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. In particolare, viene stabilito che tali dati possono essere richiesti, previo pagamento dei diritti di segreteria, da soggetti privati che abbiano un interesse giuridico rilevante, diretto, concreto e attuale, quando la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare una situazione giuridicamente protetta. L’accesso è consentito solo se esistono evidenze concrete e documentate di una possibile discrepanza tra titolarità effettiva e titolarità legale. Per gli enti rappresentativi di interessi diffusi, l’interesse non deve coincidere con quello di singoli appartenenti alla categoria;
- il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, in vigore dal 23 gennaio 2026, di attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. Il testo introduce una nuova disciplina organica per i contratti a distanza di servizi finanziari ai consumatori, integrando il Codice del Consumo con una serie di norme che rafforzano la trasparenza, la tutela del consumatore e la correttezza delle interfacce online utilizzate dai professionisti.
Viene innanzitutto regolato l’esercizio del diritto di recesso tramite interfaccia online, imponendo ai professionisti di mettere a disposizione funzioni chiare, visibili e facilmente accessibili (“recedere dal contratto qui” e “conferma recesso”), con obbligo di inviare immediatamente una ricevuta su supporto durevoli. Sono previste regole specifiche per le comunicazioni telefoniche, l’onere della prova a carico del professionista, e l’applicazione delle norme più rigorose previste dalla normativa di settore. Il diritto di recesso viene rafforzato. Le autorità di vigilanza possono ordinare la cessazione delle pratiche non conformi, mentre le violazioni comportano sanzioni amministrative da 7.500 a 75.000 euro, raddoppiabili nei casi più gravi. È prevista anche la nullità del contratto quando il professionista ostacola il recesso o altera significativamente la rappresentazione del servizio;
- il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026, di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.
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D.Lgs. 31/12/2025, n. 210 (G.U. 08/01/2026, n. 5)
D.Lgs. 31/12/2025, n. 209 (G.U. 08/01/2026, n. 5)
D.Lgs. 31/12/2025, n. 208 (G.U. 08/01/2026, n. 5)
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