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Archivio newsLegge di Bilancio 2026: ISEE per specifiche prestazioni
Con il messaggio n. 102 del 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni applicative sull’introduzione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, previsto dall’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Il nuovo indicatore, in vigore dal 1° gennaio 2026 nelle more dell’adeguamento del Regolamento ISEE, si applica esclusivamente ad alcune prestazioni di particolare rilevanza sociale, tra cui Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, Assegno unico e universale, bonus asilo nido e bonus nuovi nati. Il ricalcolo per le DSU presentate nel 2026 sarà automatic.
Con il messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni applicative sull’introduzione di un nuovo indicatore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, previsto dall’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) .
La disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, nelle more dell’adeguamento del Regolamento ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e introduce criteri di calcolo più favorevoli per l’accesso ad alcune prestazioni sociali di particolare rilievo.
Ambito di applicazione del nuovo ISEE
Il nuovo indicatore non sostituisce l’ISEE ordinario, ma si applica esclusivamente a una platea circoscritta di prestazioni erogate dall’INPS, individuate espressamente dal legislatore. In particolare, l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione rileva ai fini dell’accesso e della determinazione dell’importo di:
- Assegno di inclusione (ADI);
- Supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
- Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU);
- Bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare;
- Bonus nuovi nati.
Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate continuano ad applicarsi i criteri di calcolo ISEE ordinari o quelli specificamente previsti dalla normativa di riferimento.
Franchigia più elevata sulla casa di abitazione
Uno degli elementi centrali della riforma riguarda la rideterminazione della franchigia applicabile al valore dell’abitazione principale. Ai fini del nuovo ISEE:
- la franchigia è elevata a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari;
- per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane (tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze e altre), la franchigia sale a 120.000 euro.
A tali soglie si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, applicabile a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla tipologia di prestazione richiesta. L’effetto combinato di queste misure comporta una significativa riduzione del valore ISEE, soprattutto per i nuclei con figli e per quelli residenti nei grandi centri urbani, dove il valore immobiliare medio è più elevato.
Nuove maggiorazioni della scala di equivalenza
Accanto alla revisione della franchigia immobiliare, il legislatore interviene anche sulla scala di equivalenza, rideterminando in senso più favorevole le maggiorazioni riconosciute ai nuclei familiari con figli. In particolare, le nuove maggiorazioni sono fissate nei seguenti valori:
- 0,10 per nuclei con due figli;
- 0,25 per nuclei con tre figli;
- 0,40 per nuclei con quattro figli;
- 0,55 per nuclei con almeno cinque figli.
Si tratta di una modifica rilevante, che incide direttamente sul denominatore dell’indicatore e che consente di valorizzare maggiormente la dimensione familiare, ampliando la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni di inclusione e sostegno alla genitorialità.
Indicazioni transitorie e adeguamento delle DSU
In attesa dell’aggiornamento formale del Regolamento ISEE e dell’approvazione dei nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di Attestazione ISEE, l’INPS ha provveduto ad adeguare le proprie procedure informatiche.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, è pertanto già possibile calcolare il nuovo indicatore attraverso le DSU presentate, grazie alle modifiche introdotte nei moduli MB.1 (DSU Mini e Integrale) e FC.4 (DSU Integrale), nei quali è ora consentito indicare anche i nuclei con due figli nella sezione dedicata ai nuclei numerosi.
Resta esclusa dall’aggiornamento la DSU per il nucleo familiare ristretto, in quanto le nuove modalità di calcolo non si applicano alle prestazioni riferite a tale tipologia di nucleo.
Gestione domande e ricalcolo prestazioni
Considerato che il nuovo ISEE risulta più favorevole rispetto a quello ordinario, l’INPS ha previsto una gestione prudenziale delle domande di prestazione. In particolare, le domande di ADI, SFL e Bonus nuovi nati che, sulla base dell’ISEE 2026 ordinario, avrebbero avuto esito negativo, vengono temporaneamente sospese in attesa del calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
Una volta completato l’aggiornamento delle procedure, l’Istituto:
- procederà al calcolo automatico del nuovo ISEE per tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026;
- completerà le lavorazioni sospese;
- effettuerà il ricalcolo delle prestazioni già definite, qualora il nuovo indicatore risulti più vantaggioso per il nucleo familiare.
Per l’Assegno unico e universale, resta fermo che le mensilità di gennaio e febbraio 2026 continuano a essere determinate sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025.
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INPS, messaggio 12/01/2025, n. 102
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/13/legge-bilancio-2026-isee-specifiche-prestazioni