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Lavoro occasionale in agricoltura: regole, adempimenti e sanzioni per i datori di lavoro

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha reso strutturale il lavoro occasionale in agricoltura. Occorre quindi valutare quali sono le regole e gli adempimenti pe i datori di lavoro che utilizzano questa tipologia contrattuale, senza dimenticare le sanzioni in caso di violazioni: superato il limite dei 45 giorni in uno specifico arco temporale il rapporto di lavoro si trasforma, ex lege, a tempo indeterminato con applicazione di sanzioni amministrative. Nel dettaglio, qual è la disciplina applicabile?

Dopo tre anni di prova il lavoro occasionale in agricoltura (LOAGRI) diviene strutturale per effetto dell’art. 1, comma 156, della legge n. 199/2025. Rispetto alle disposizioni varate con i commi da 343 a 354 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 ed ai successivi chiarimenti amministrativi forniti dall’INPS circa un anno dopo il varo della norma con la circolare n. 102/2023 non è cambiato nulla.

L’esperienza del triennio appena trascorso ha dimostrato (anche per il numero particolarmente esiguo dei soggetti utilizzati) che, tale tipologia, da utilizzare per le attività prettamente stagionali, non ha destrutturato il sistema del lavoro in agricoltura ben codificato dal D.L.vo n. 375/1993 anche perché i “paletti” posti dal Legislatore sono stati numerosi e la “rete di protezione” sembra aver funzionato. Secondo la relazione tecnica di accompagnamento si stimano in circa 8.000 unità quelle che saranno utilizzate e in circa 750/800 euro la media complessiva delle erogazioni economiche per ciascun lavoratore.

Ora che la disposizione è divenuta strutturale credo che sia opportuno ricapitolare l’istituto seguendo anche le delucidazioni espresse dall’Istituto.

LOAGRI strutturale: quali sono le regole

I lavori occasionali di cui parla la norma sono quelli riferibili alle mansioni previste nei contratti collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e possono riguardare anche lavorazioni connesse che si svolgono in determinati periodi dell’anno come, ad esempio, la molitura del grano, delle olive, la vinificazione, la potatura o la raccolta dei prodotti agricoli.

La circolare INPS n. 102/2023 premette che, da un punto di vista contributivo, non trovano, in alcun modo, applicazione le disposizioni riguardanti gli incentivi sia per il datore che per il lavoratore in quanto questi ultimi hanno l’obiettivo di agevolare la costituzione di rapporti di lavoro stabile, cosa che non si riscontra con le prestazioni occasionali.

La nota dell’Istituto sulla scorta dell’articolato normativo, dopo aver ricordato che la durata massima delle prestazioni occasionali non può essere superiore a 45 giorni lavorativi in un arco contrattuale non superiore a 12 mesi nel periodo compreso tra gennaio ed il mese di dicembre, elenca i soggetti che, in teoria potrebbero essere interessati. Essi sono:

a) i disoccupati che hanno presentato dichiarazione di disponibilità al lavoro ex art. 19 del D.L.vo n. 150/2015 ed i titolari di assegno di inclusione. In origine, la norma prevedeva anche i titolari di reddito di cittadinanza, ora abolito;

b) i percettori di NASPI o di DIS-COLL;

c) i percettori di indennità derivante da ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli dei Fondi Bilaterali e del FIS che comportano una sospensione o una riduzione di orario, di mobilità in deroga e percettori della indennità straordinaria di continuità territoriale ed operativa (ISCRO). Sui percettori di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie o di FIS grava l’onere del rispetto dell’art. 8 del D.L.vo n. 148/2015 relativo alle comunicazioni riferite alla possibile cumulabilità degli emolumenti da prestazione occasionale con l’indennità quantificata ex art. 3;

d) i pensionati di vecchiaia, di anzianità o anticipata: l’accesso è precluso ai titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità ex lege n. 222/1984;

a) i giovani “under 25” iscritti ad un ciclo scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o, in qualunque periodo dell’anno, se studenti universitari;

b) i detenuti o gli internati, ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, nonché i soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o gli internati in semilibertà.

Il primo paletto che restringe, giustamente, l’ambito di operatività della norma, è rappresentato dal fatto che tutti i soggetti potenzialmente interessati alle prestazioni occasionali non debbono aver avuto, ad eccezione dei pensionati, nei 3 anni precedenti l’inizio delle stesse, un rapporto a tempo determinato od indeterminato come operai in agricoltura: si tratta di una disposizione di salvaguardia che ha lo scopo di non destrutturare i rapporti che si costituiscono, normalmente, nel settore agricolo. E’ proprio per questo che il comma 345 obbliga i datori di lavoro agricolo (che sono quelli iscritti, come tali, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS) ad acquisire una autocertificazione ove si attesta la non iscrizione negli elenchi anagrafici dell’ultimo triennio.

Sull’INPS, invece, grava il compito di sottrarre dalla contribuzione figurativa riguardante lo stato di disoccupazione o le misure di sostegno del reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono limitate all’ambito degli operai e non possono riguardare mansioni impiegatizia.

Gli adempimenti per i datori di lavoro

Ma, quali sono gli adempimenti ai quali è tenuto il datore di lavoro per attivare tale tipologia?

Deve effettuare, in via preventiva, la usuale comunicazione al centro per l’impiego ex art. 9-bis del D.L. n. 510/1996: i 45 giorni, intesi come durata massima, si calcolano indicando le giornate presunte di lavoro effettivo all’interno di un contratto “aperto” che può avere una durata massima di 12 mesi. Si tratta, quindi, di un contratto aperto (ad esempio, dal 1° gennaio al 31 dicembre all’interno del quale vanno indicate le giornate presunte di lavoro sostanzialmente correlate ad attività stagionali agricole). Il limite dei 45 giorni ha una propria logica: è inferiore alle 51 giornate che, in agricoltura, con i contratti stipulati ex D.L.vo n. 375/1993, fanno scattare alcune prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L’obbligo di informativa nei confronti del lavoratore si intende assolto con la consegna della copia della comunicazione di assunzione, così come recita il comma 351: tale disposizione appare una deroga legale e specifica ai principi fissati dal D.L.vo n. 104/2022.

Il comma 347 restringe, ancor di più il campo di applicazione del lavoro occasionale: esso è interdetto ai datori di lavoro del settore agricolo che non applicano in contratti collettivi nazionali e provinciali (molto importanti nel settore) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sulla scorta di tale principio la circolare n. 102 esclude la possibilità della somministrazione in quanto le Agenzie di Lavoro, in qualità di datori di lavoro, non applicano i contratti collettivi del settore agricolo, da cui discende, secondo l’Istituto la possibilità di assumere lavoratori da inviare in missione come operai agricoli a tempo determinato per lavori occasionali (c.d. “OTDO”). In ogni caso, ricorda la nota dell’Istituto al punto 5, nella disciplina del “LOAGRI non è presente il divieto di ricorrere al lavoro occasionale (tuttora vigente nell’ambito della normativa generale sul contratti di prestazione occasionale che vale negli altri settori) per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.

Su questo punto, sia pure per una questione diversa, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 102/2023 affermando che non è possibile utilizzare per prestazioni di lavoro occasionale, un lavoratore che, nei 3 anni precedenti, ha avuto un rapporto di lavoro nel settore agricolo come operaio, attraverso una agenzia di somministrazione.

Ma, cosa succede se il limite dei 45 giorni viene superato. Il rapporto si trasforma, ex lege, a tempo indeterminato con applicazione di sanzioni amministrative che saranno illustrate più avanti.

La retribuzione del lavoratore agricolo occasionale

Ma, quale è la retribuzione del lavoratore agricolo occasionale e come viene corrisposta?

Il compenso, recita il comma 348, viene erogato sulla base delle tariffe retributive stabilite sia dal CCNL che da quello provinciale sottoscritti dalle organizzazioni agricole “leaders” a livello nazionale con le modalità indicate dai commi da 910 a 913 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 che sono quelle della tracciabilità attraverso bonifici sul conto corrente bancario o postale indicato dal lavoratore, assegno circolare o bancario o altro mezzo elettronico.

Il compenso (comma 350) può essere erogato anche in via anticipata su base settimanale, quindicinale o mensile. Tali somme:

a) sono esenti da IRPEF o da qualsiasi altra imposizione fiscale;

b) non incidono sullo stato di disoccupato od inoccupato entro il limite delle 45 giornate prestate;

c) sono cumulabili con il trattamento pensionistico (comma 349);

d) sono computabili, per i cittadini extra comunitari, ai fini reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno.

La contribuzione versata dalle parti è utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché per quelle di disoccupazione anche agricola.

I lavoratori occasionali agricoli vanno riportati sul Libro Unico del Lavoro (LUL) anche in un’unica soluzione alla scadenza del rapporto di lavoro.

Il comma 352 detta le indicazioni per la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, che comprende anche quella contrattuale: essa va versata all’Istituto entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite di comune accordo tra INPS ed INAIL in base ad una aliquota, sui compensi che sono stati erogati, determinata ex art. 1, comma 45, della legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati.

La circolare n. 102 afferma che il datore di lavoro effettua all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale dovuta sui compensi erogati. Essa fornisce, ai punti 6.2 e 6.3, specifiche indicazioni riguardanti gli obblighi dichiarativi e contributivi ed il calcolo contributivo.

Il superamento del limite massimo comporta, come detto in precedenza, la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e, inoltre, il comma 354 prevede una sanzione amministrativa, non diffidabile, compresa tra 500 e 2.500 euro per ogni giornata:

a) in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione telematica preventiva al centro per l’impiego;

b) in caso di utilizzazione di lavoratori diversi da quelli comunicati (qui possono scattare anche sanzioni sul “nero”).

Fa eccezione il caso in cui la violazione scaturisca da informazioni incomplete o non veritiere contenute nella autocertificazione del prestatore.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/17/lavoro-occasionale-agricoltura-regole-adempimenti-sanzioni-datori-lavoro

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