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Archivio newsPrevidenza complementare: la legge di Bilancio 2026 finalmente cambia marcia
La più importante riforma della previdenza complementare degli ultimi 20 anni, con un baricentro ben definito: il meccanismo dell’adesione automatica con conferimento tacito del TFR. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026, con una precisa finalità: aumentare il tasso di adesione dei lavoratori e, soprattutto, dei giovani alla previdenza complementare. Novità anche sull’ordine dei fondi pensione applicabili in via automatica, sul regime informativo accessorio alla disciplina della previdenza complementare e sugli investimenti finanziari. Un ambito nel quale l’impatto della riforma segna qualche incertezza riguarda l’applicazione del Fondo tesoreria gestito dall’INPS. Tutto sommato, il bilancio è positivo!
La legge di Bilancio 2026 - legge n. 199/2025 - realizza la più importante riforma della previdenza complementare degli ultimi 20 anni. Il suo baricentro sta nel meccanismo adesivo del “silenzio assenso” o del “conferimento tacito” del TFR. Mediante cui il Legislatore mira ad innalzare drasticamente sia il tasso di adesione dei lavoratori alla previdenza complementare (oggi di poco superiore al 37%), sia l’ammontare delle risorse destinate alle prestazioni, per fare fronte alla contrazione dell’ammontare e alla durata delle rendite pensionistiche erogate dalla previdenza obbligatoria: una forte spinta, soprattutto per le generazioni più giovani, più bisognose di previdenza complementare.
Può essere utile rammentare quale fosse il meccanismo preesistente del conferimento tacito del TFR: esso si basava sull’iscrizione al fondo pensione realizzata per fatti concludenti, consistenti nel “silenzio” di durata semestrale circa la scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare, ovvero trattenerlo in regime civilistico.
La nuova adesione automatica, ispirandosi al sistema britannico dell’automatic enrollment, mette maggior pressione nel meccanismo incentivante, realizzando immediatamente l’effetto adesivo trasformando l’originaria opzione silente in una rinuncia a un diritto già acquisito; e infine, trasformando il lungo termine semestrale in un breve e quasi decadenziale termine di 60 giorni.
Cambia anche, di poco, l’ordine dei fondi pensione applicabili in via automatica (perdendosi, ad avviso di chi scrive, un’occasione per eliminare questa previsione dirigistica e lasciar fare al sistema di relazioni industriali, con tutti i suoi problemi, ma senza aggiungerne altri). In caso di pluralità di fondi negoziali applicabili, il fondo automaticamente destinatario del TFR del lavoratore silente è quello al quale abbia aderito la maggioranza dei dipendenti dell’impresa (salvo diversa previsione di accordo collettivo ad hoc); resta però la complicazione per cui, in assenza di accordi collettivi, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella “residuale” individuata da un regolamento ministeriale. Fin qui, si tratterebbe di una previdenza complementare obbligatoria e non volontaria: ma questo esito è scongiurato dalla previsione per cui, entro 60 dalla data di prima assunzione, il lavoratore può scegliere di rinunciare all’adesione automatica, conferendo l’intero importo del TFR, maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta; o in alternativa, mantenendo il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile, ma potendo in ogni momento revocare questa scelta e conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
Confermando una tendenza generale del diritto del lavoro, anche il regime informativo accessorio alla disciplina della previdenza complementare è oggetto di riforma; peraltro, con differenze tra le informazioni da rendere ai lavoratori nei cennati sessanta giorni iniziali del rapporto, e quelle da rendere ai lavoratori non di prima assunzione.
Un ulteriore filone normativo della riforma della previdenza complementare riguarda gli investimenti: in coerenza con la ratio generale di incentivazione delle adesioni dei giovani, la manovra di Bilancio disegna, per le adesioni automatiche, un meccanismo di investimento finanziario ispirato al life-cycle model, per cui i contributi e le quote di TFR versati al fondo pensione cui si è aderito automaticamente devono essere investiti in maniera differenziata, a seconda dei diversi profili di rischio, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.
Un ambito nel quale l’impatto della disciplina segna qualche incertezza è quello che riguarda l’applicazione del Fondo Tesoreria gestito dall’INPS, in chiave oggettivamente restrittiva del perimetro della previdenza complementare. La riforma prevede, infatti, nei primi sei anni, l’alternarsi di incrementi e decrementi della soglia di applicabilità del Fondo Tesoreria, che si conclude con un repentino e drastico incremento di venti unità.
In questo contesto occorre rilevare che non viene riproposta la cumulabilità della pensione integrativa ai fini del requisito reddituale necessario per conseguire la pensione anticipata all’età di 64 anni di età con 20 di contributi: ciò significa che l’importo maturato nella previdenza pubblica non potrà più contare sul "supporto" del fondo pensione. Ciò significa che la previdenza complementare torna ad essere soprattutto uno strumento previdenziale per i bisogni della vecchiaia, mentre sfumano la finalità occupazionali, che erano penetrate all’interno dello stesso strumento attraverso l’istituto della RITA.
Nell’ambito dei provvedimenti adottati non viene intaccata, ma anzi potenziata, a costo di svalutare la finalità previdenziale, la flessibilità in uscita della previdenza complementare, intesa come possibilità di ottenere una prestazione finale, con modalità non tipiche della previdenza.
La disciplina delle prestazioni, precedente all’intervento legislativo della Manovra, prevede che queste possano essere erogate, di norma, in rendita, e in capitale solo a due condizioni: che non venga liquidato più della metà del montante finale accumulato; che la rendita derivante dalla conversione del montante finale accumulato non sia troppo esigua: per la precisione la conversione in rendita del 70% del montante accumulato dev’essere inferiore al 50% dell’assegno sociale.
La legge di Bilancio 2026, invece, dispone che si possa convertire in rendita fino al 60 % (e non il 50%) del montante maturato. Inoltre, potenzia la flessibilità della stessa rendita, rendendola più simile a una prestazione in capitale: prevedendo, cioè, che in alternativa alla rendita pura si possa chiedere una rendita “a durata definita”.
La leva fiscale resta quella fondamentale per lo sviluppo della previdenza complementare, ma in questa legge di Bilancio non c’era evidentemente spazio per sostanziosi passi in avanti in quella direzione. Ci si è dovuti “accontentare” di un aumento della deducibilità fiscale dei contributi di c.a. 135 euro.
Concludendo, la mini-riforma della previdenza complementare introdotta dalla Manovra di Bilancio del Governo ha un baricentro ben definito, costituito dalla sostituzione della vecchia adesione tacita - ossia tramite conferimento tacito del TFR -, con un più lineare meccanismo di adesione automatica con rinuncia. Lo scopo è quello di aumentare il tasso di adesione dei lavoratori e, soprattutto, dei giovani alla previdenza complementare. Concorrono in tale direzione, oltre all’adesione automatica, l’introduzione di maggiore flessibilità nella fruizione delle prestazioni, nonché l’enfasi posta sulla finalità propria della previdenza complementare e il parziale abbandono delle finalità di stampo prettamente occupazionale.
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