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Archivio newsContrasto al lavoro sommerso. Quale modello strategico adottare?
Sono numerose e diversificate le strategie che possono essere adottate per contrastare il lavoro sommerso, sia in ottica general-preventiva per limitare i casi di potenziale ricorso al lavoro irregolare, sia in chiave repressiva e special-preventiva per consentire l’emersione dei rapporti irregolari anche agendo sulla leva sanzionatoria. Le strategie attuabili possono essere improntate a tre distinti modelli di intervento. Quale modello strategico adottare?
Volendo provare a circoscrivere, anche in termini concettuali e definitori, il fenomeno del lavoro sommerso (o lavoro in nero) si può considerare “sommerso” sia il lavoro “non dichiarato” (underclared work), che è parte sostanziale dell’economia non osservata e non rilevata, la quale comprende necessariamente anche quella illegale, sia il lavoro “informale” (informal job), quello caratterizzato da prestazioni lavorative che vengono svolte da lavoratrici e lavoratori in mancanza di una effettiva, puntuale e regolare formalizzazione del rapporto di lavoro.
D’altra parte, si può affermare che il lavoro sommerso riguarda senza dubbio qualsiasi attività lavorativa, che sia o debba essere per natura e caratteristiche retribuita, ma che risulti non dichiarata sul piano istituzionale-pubblico e comunque non documentata sul piano gestionale-amministrativo, quindi non regolare dal punto di vista della mancata formalizzazione, che nella quasi totalità ingloba la deriva ulteriormente negativa della sostanziale violazione delle norme in materia di lavoro (sia per i profili attinenti alla retribuzione, sia per quelli relativi alle tutele e ai diritti che devono essere riconosciuti a chi lavora), di salute e sicurezza sul lavoro, di assicurazione e previdenza obbligatorie, di fisco (si parla anche di “lavoro in elusione”).
In tal modo il lavoro sommerso finisce per essere quello che genera reddito, sfuggendo agli obblighi posti dalla disciplina legislativa, e per quanto di rilievo contrattuale collettiva, in materia retributiva, fiscale, previdenziale e amministrativa, ed è prestato da una lavoratrice o da un lavoratore la cui identità e i cui dati (riguardanti la prestazione lavorativa singolarmente considerata) non sono conosciuti né conoscibili dal sistema informativo pubblico.
Su questa prospettiva, ai fini statistici, l’ISTAT ingloba il lavoro sommerso nella nozione di “lavoro irregolare” che fa riferimento alle posizioni lavorative per le quali il datore di lavoro non rispetta le norme fiscali e assicurativo-previdenziali ovvero, operando nel contesto di attività illegali, non sono comunque osservabili direttamente.
Individuato il perimetro definitorio nel cui ambito può essere esaminato il “lavoro sommerso”, appare utile soffermarsi sulle strategie che possono essere adottate per contrastare tale fenomeno, sia in ottica general-preventiva, per limitare i casi di potenziale ricorso al lavoro irregolare, sia in chiave repressiva e special-preventiva, per consentire l’emersione dei rapporti irregolari anche agendo sulla leva sanzionatoria.
Tuttavia, al fine di dare un senso di reale utilità e di concretezza all’analisi che si intende operare in chiave di efficaci strategie anti-sommerso, occorre muovere dai dati statistici che attengono al fenomeno osservato.
Secondo l’ultimo report disponibile (pubblicato da ISTAT il 17 ottobre 2025), al termine del periodo 2020-2023, si rileva un valore dell’economia non osservata pari a 217,5 miliardi di euro, in crescita di ben di 15,1 miliardi, con una incidenza sul PIL pari al 10,2%. Su tale dato, l’economia sommersa (al netto delle attività illegali) si attesta a 197,6 miliardi di euro, in crescita di 14,9 miliardi.
L’incremento significativo dell’economia non osservata è guidato dalla crescita delle due componenti principali: il valore aggiunto dovuto alle sotto-dichiarazioni ha segnato un incremento del 6,6% (pari a +6,7 miliardi di euro), mentre quello dovuto al lavoro irregolare ha registrato una crescita addirittura dell’11,3% (pari a +7,8 miliardi). Così l’incidenza del valore da lavoro irregolare è giunta al 35,5%, raggiungendo ormai i livelli osservati nel 2021 (35,6%), con un incremento dell’1,2% rispetto al 2022 (34,3%).
Nello specifico, per quanto qui di interesse, ISTAT ha rilevato nel 2023 ben 3 milioni e 132mila unità di lavoro a tempo pieno (Ula) in condizioni di non regolarità, 2 milioni e 274mila delle quali occupate come dipendenti, facendo registrare un aumento del 4,9% rispetto al 2022 per un incremento di 105,8mila Ula dipendenti.
Il lavoro irregolare nel 2023 si attesta così al 12,7% sul totale delle Ula, con un aumento dello 0,2% rispetto al 2022, ma soprattutto, ai fini di questa analisi, segnando un incremento dopo 5 anni di cali consecutivi, a causa di una crescita del lavoro non regolare (+4,9%) del doppio rispetto al lavoro regolare (+ 2,4%).
I dati statistici sinteticamente richiamati, dunque, dimostrano che il lavoro sommerso è un fenomeno di matrice culturale e a carattere sistemico, che esige l’attuazione di un insieme di strategie di intervento a contrasto del suo utilizzo.
Nel contrasto al lavoro sommerso, irregolare o in elusione sono numerose e diversificate le strategie attuabili, con azioni che sono in grado di spingere verso l’emersione del lavoro irregolare esistente, ma anche di rendere non conveniente il ricorso a prestazioni di lavoro non regolari.
Le differenti azioni strategiche possono essere improntate a tre distinti modelli di intervento:
1) general-preventivo-promozionale: sono previsti strumenti di flessibilità idonei ad assorbire e a incardinare le prestazioni di lavoro potenzialmente destinate all’economia non osservata in forme negoziali strutturate per quanto agili; vengono introdotte misure che collegano la fruizione di incentivi ed agevolazioni esclusivamente al rispetto integrale delle norme legali e contrattuali collettive; le istituzioni sono chiamate ad agire in chiave di prevenzione e promozione verso gli operatori del mercato del lavoro;
2) special-preventivo-premiale: il datore di lavoro che occupa lavoratori irregolari ed emerge spontaneamente riceve vantaggi sostanziali (anche di tipo economico-finanziario) di immediato e sicuro impatto;
3) repressivo-sanzionatorio: gli organismi ispettivi intensificano in quantità e qualità le attività di indagine e il datore di lavoro che viene scoperto con lavoratori irregolari è destinatario di sanzioni gravi e particolarmente onerose.
Quanto al primo modello rilevano anzitutto modelli contrattuali come il lavoro a tempo parziale (detto anche “lavoro part-time”, artt. 4-12, d.lgs. n. 81/2015), il lavoro intermittente (detto anche “lavoro a chiamata”, artt. 13-18, d.lgs. n. 81/2015) e il lavoro a tempo determinato (detto anche “lavoro a termine”, artt. 19-29, d.lgs. n. 81/2015) che correttamente utilizzati, anche nel contesto di legittime reti d’impresa o in seno ad una valida contrattazione di prossimità, coniugano le esigenze di flessibilità delle imprese con evidenze di tutela per le lavoratrici e i lavoratori che ostacolano il ricorso al lavoro sommerso. Sotto altro profilo la prima tipologia di interventi strategici anti-sommerso include misure legislative di compliance che consentono al datore di lavoro di fruire di incentivi o agevolazioni soltanto rispettando integralmente il quadro regolatorio in materia di lavoro, con riguardo alla generalità delle tutele normative, retributive, prevenzionistiche, previdenziali e assicurative: si pensi a disposizioni come l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 per la generalità dei datori di lavoro, o ancora come l’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 29, comma 1-bis, del d.lgs. n. 276/2003 per chi opera in appalti pubblici e privati. Sempre nel primo tipo di strategie assumono un ruolo da protagoniste le azioni di prevenzione e promozione attuate dall’INL (art. 8, d.lgs. n. 124/2004), attraverso le quali le ispettrici e gli ispettori del lavoro intervengono presso imprese, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e professionisti per illustrare i contenuti operativi di rilevanti novità sul piano legislativo o di chiarimenti amministrativi; ma anche le risposte a interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 9, d.lgs. n. 124/2004) attraverso cui si forniscono risposte operative adeguandosi e conformandosi alle quali i datori di lavoro sono esonerati da qualsiasi reazione sanzionatoria.
Con riferimento al secondo modello rileva un istituto di compliance come la conciliazione monocratica (art. 11, d.lgs. n. 124/2004), nelle due forme preventiva e contestuale, che consiste in una procedura conciliativa davanti ad un funzionario dell’INL che si conclude con un verbale di accordo contenente la manifestazione di volontà, comune e consensuale, del datore di lavoro e del lavoratore, riguardo alla natura, alla durata, alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento di un rapporto di lavoro effettivamente intercorso fra gli stessi per quanto non formalizzato e non regolare (quando non rilevano attività illegali con profili illeciti di natura penale). Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti estingue il procedimento ispettivo se il datore di lavoro provvede al pagamento delle somme spettanti al lavoratore e al versamento dei contributi e dei premi assicurativi dovuti.
Infine, per quanto attiene al terzo modello strategico a contrasto del lavoro sommerso, si pone una robusta reazione sanzionatoria, caratterizzata da una sanzione pecuniaria amministrativa assai rilevante (qualora si tratti di lavoro subordinato non preventivamente comunicato, art. 3, d.l. n. 12/2002, convertito dalla l. n. 73/2002) e da un provvedimento interdittivo di sospensione dell’impresa (se il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento di un’ispezione del lavoro è rappresentato da lavoratori subordinati o da lavoratori autonomi occasionali non preventivamente comunicati, art. 14, d.lgs. n. 81/2008).
Per quanto l’Italia, soprattutto negli ultimi 5 anni, abbia investito in modo particolare sul terzo modello strategico (prevedendo l’assunzione di centinaia di funzionari ispettivi e aumentando il peso delle reazioni punitive), occorre segnalare che il rilievo attuale del lavoro irregolare, nel più vasto contesto dell’economia non osservata, suggerisce e invita ad una azione strategica di tipo sinergico, che spinga ad agire convintamente anche sulle prime 2 tipologie di intervento (la prima peraltro in parte valorizzata dal d.l. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024) per un contrasto al lavoro sommerso di migliore efficacia e di maggiore effettività.
Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.
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