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Archivio newsFondo di Tesoreria TFR: modifiche ai requisiti dimensionali e nuovi obblighi contributivi
La circolare INPS n. 12 del 2026 fornisce le prime indicazioni amministrative e operative in merito alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 alla disciplina del Fondo di Tesoreria per il trattamento di fine rapporto. Le novità riguardano in particolare l’estensione dell’obbligo di versamento delle quote di TFR ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività. Il documento chiarisce i criteri di determinazione della media occupazionale, le nuove soglie applicabili nei diversi periodi temporali e le modalità di decorrenza dell’obbligo contributivo. Vengono inoltre fornite istruzioni operative e contabili per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi al Fondo di Tesoreria.
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS illustra le modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). L’intervento normativo incide in modo significativo sui criteri di individuazione dei datori di lavoro obbligati al versamento delle quote di trattamento di fine rapporto al Fondo.
Dimensione occupazionale
La principale novità riguarda il superamento del criterio esclusivo della dimensione occupazionale rilevata nel primo anno di attività dell’azienda. A decorrere dai periodi di paga dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento sorge anche in capo ai datori di lavoro che raggiungano le soglie dimensionali previste negli anni successivi all’avvio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
In sede di prima applicazione, limitatamente al biennio 2026-2027, l’obbligo contributivo è subordinato al raggiungimento di una media annua non inferiore a sessanta addetti. Per il periodo 2028-2031 continua invece ad applicarsi il requisito ordinario di almeno cinquanta dipendenti, mentre dal 1° gennaio 2032 la soglia dimensionale viene ulteriormente ridotta a quaranta addetti. La verifica del requisito dimensionale deve essere effettuata sempre con riferimento all’anno solare precedente a quello del periodo di paga cui si riferiscono gli accantonamenti di TFR.
Obbligo conferimento al Fondo TFR
La circolare precisa che l’obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre nei confronti dei lavoratori che non aderiscono a forme pensionistiche complementari, per i quali il trattamento resta disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, a condizione che il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti. Sono esclusi dall’ambito applicativo i datori di lavoro domestico e, salvo specifiche eccezioni, le pubbliche amministrazioni.
Decorrenza dell’obbligo contributivo
Vengono inoltre fornite indicazioni operative in merito alla decorrenza dell’obbligo contributivo, al calcolo delle quote mensili da versare, alle misure compensative riconosciute ai datori di lavoro e alle modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens. Particolare attenzione è riservata alla gestione dei periodi pregressi e agli adempimenti contabili conseguenti alle nuove disposizioni.
La circolare conclude rinviando, per gli aspetti non espressamente disciplinati, alle istruzioni già fornite con la precedente prassi amministrativa, confermando la continuità del quadro applicativo del Fondo di Tesoreria alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026.
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INPS, circolare 05/02/2026, n. 12
Per approfondire questo argomento leggi anche: TFR al Fondo di Tesoreria INPS: arrivano le regole per la gestione Debhorah Di Rosa
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