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TFR al Fondo di Tesoreria INPS: arrivano le regole per la gestione

Con la circolare INPS n. 12 del 2026 arrivano le prime istruzioni per l’applicazione delle nuove regole relative all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, come previsto dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). In particolare, l’Istituto ha fornito indicazioni per determinare il requisito dimensionale del datore di lavoro sulla base della media annuale dei lavoratori in forza, la decorrenza dell’obbligo e le regole applicabili in caso di operazioni societarie. Come procedere?

La circolare INPS n. 12 del 2026 fornisce le prime indicazioni per l’applicazione delle nuove regole su TFR e Fondo di Tesoreria previste dalla legge di Bilancio 2026.

A partire dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria INPS deve essere verificato in base alla dimensione occupazionale del datore di lavoro che rileva non soltanto in riferimento al primo anno di attività, ma anche rispetto all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi (art. 1, comma 203, della legge n. 199/2025).

Per il periodo 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell’obbligo contributivo non deve essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze, mentre invece dal 2032, l’obbligo di versamento si estende anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività, calcolata sempre sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.

Per il periodo 2028-2031 continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50 addetti, già previsto dalla disciplina generale in materia di conferimento delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria.

Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

La disciplina innovata dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) riguarda esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del codice civile ai fini del TFR. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto:

- se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;

- se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 del codice civile.

In tale evenienza, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.

L’obbligo di versamento delle quote i TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, inoltre, per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari. In tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, con l’obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Determinazione del requisito dimensionale

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:

- 60 addetti per il periodo 2026-2027;

- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;

- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

N.B. Se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista, l’obbligo scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.

Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento.

La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Pertanto, il calcolo della media deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.

EsempioDatore di lavoro che abbia avviato l’attività nel mese di aprile 2025 Media occupazionale 2025: 50 dipendenti Le nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026 operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività Versamento contributivo al Fondo di Tesoreria: dovuto.

Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.

Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.

La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5), in conformità a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile.

Dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% previsto dall’art. 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, nei confronti dei lavoratori per i quali tale contributo è dovuto.

Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.

Versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

Istruzioni operative

I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività.

Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.

N.B. Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

A tale fine l’INPS ha istituito nel flusso Uniemens, il nuovo codice causaleCF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/06/tfr-fondo-tesoreria-inps-arrivano-regole-gestione

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