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Archivio newsUtilizzo degli smart glasses in azienda: innovazione o controllo occulto?
Smart glasses, l’ennesima promessa della tecnologia applicata che può trasformarsi in una trappola in grado di incidere in modo reale e per nulla teorico sull’organizzazione del lavoro delle imprese, sugli obblighi in materia di protezione dei dati e, in senso ancora più ampio, anche sulla protezione del know how e del segreto industriale. Pertanto, risulta fondamentale regolare con policy specifiche l’uso di questi dispositivi personali, considerare il divieto di controllo occulto cui all’art. 4 Statuto dei Lavoratori e la necessità di ottenere l’autorizzazione al loro uso da parte dell’Ispettorato del lavoro territorialmente compente, in assenza di accordo con le rappresentanze aziendali. Bisogna essere pronti per gestire anche questa innovazione, che sta facendo rapidamente ingresso nei contesti aziendali.
Tra le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, ne ritroviamo una entrata in commercio in “sordina” - seppure pubblicizzata con grande enfasi creativa - che nasconde rilevanti implicazioni sociali, giuridiche e se usata all’interno delle aziende, anche organizzative.
Si tratta dei così detti smart glasses, l’ennesima promessa della tecnologia applicata (mani libere, informazioni in tempo reale, supporto remoto, esperienza immersiva) che può trasformarsi in una trappola in grado di incidere in modo assolutamente reale e per nulla teorico sull’organizzazione del lavoro all’interno delle imprese, sugli obblighi in materia di protezione dei dati e, in senso ancora più ampio, anche sulla protezione del know how e del segreto industriale.
Ma di cosa si tratta propriamente?
Gli smart glasses sono dei dispositivi indossabili - in pratica degli occhiali - che integrano sistemi di visualizzazione ottica (trasparenti o semi-trasparenti), sensori in grado di acquisire immagini e suoni (videocamere, microfoni, etc.) e unità di elaborazione e di connettività dati. Si tratta di dispositivi progettati per fornire anche in tempo reale (o differito per effetto di registrazione) informazioni digitali in sovrimpressione al campo visivo dell’utilizzatore e per acquisire, elaborare e trasmettere dati dell’ambiente circostante.
Anni fa ho avuto l’occasione di vederne il funzionamento in una società americana che aveva negli USA il centro di ricerca e in Italia la produzione. In questa azienda veniva monitorato il lavoro di proprio grazie a degli smart glasses indossati dai tecnici per vedere in tempo reale l’andamento del lavoro presso la casa madre USA.
Stando al loro funzionamento, il primo, vero problema organizzativo derivante da tali dispositivi è il rischio di controllo a distanza occulto (art. 4 Statuto dei Lavoratori) che potrebbe essere realizzato da parte dell’azienda. Gli smart glasses, infatti, integrano videocamere, microfoni, sensori ambientali e sistemi di trasmissione dati che hanno la potenzialità di monitorare costantemente l’attività lavorativa, i movimenti del lavoratore, le interazioni con i colleghi e, persino, le pause di lavoro. La differenza rispetto ai sistemi tradizionali di controllo “ambientale” come le videocamere non è banale, perché si tratta di strumenti indossati, ma che non sono strumenti di lavoro - come ad esempio le videocamere installate a bordo treno o indossate per ragioni di sicurezza dei controllori e del personale viaggiante - ma di strumenti personali dai quali possono derivare forme di controllo occulto dell’attività lavorativa all’interno dell’azienda, espressamente vietate dall’art. 4 L. n. 300/1970.
Anche le implicazioni organizzative non sono di poco conto: l’interlocutore non sa di essere registrato, non sa cosa viene registrato, non conosce le finalità del potenziale trattamento dei suoi dati (anche biometrici) né per quanto tempo questi dati restano disponibili in palese violazione del GDPR.
E qui veniamo alle ulteriori criticità. Non solo i lavoratori, ma clienti, fornitori, visitatori, colleghi, consulenti esterni: tutti potrebbero essere potenzialmente registrati, anche a loro insaputa. Qui il problema non è solo giuridico, ma organizzativo e reputazionale. Inoltre, gli smart glasses potrebbero registrare anche immagini di documenti, informazioni riservate, schemi, prototipi in lavorazione. Spesso senza alcun segnale visibile di registrazione in corso (il classico “bollino” rosso che si accende sulla videocamera).
In un open space, in una linea produttiva o in una sala riunioni, la distinzione tra dato “necessario” e dato “accidentale” diventerebbe assai labile. Ma soprattutto è il dato accidentale quello più pericoloso, perché non gestito, non informato e non autorizzato, con una potenziale perdita di controllo sui flussi informativi che l’organizzazione non solo non sa nemmeno di aver generato, ma che potrebbe essere diffuso all’esterno a propria insaputa, con potenziale compromissione, in taluni casi, anche del segreto industriale.
È chiaro come in questo scenario si imponga un’attenta riflessione sulle soluzioni da implementare per affrontare correttamente l’ennesima innovazione tecnologica, non potendo ritenere (ingenuamente) che i dispositivi personali non abbiano implicazioni per l’organizzazione. Anzi, proprio il contrario, come la giurisprudenza ha messo in evidenza in questi anni, tra uso degli smartphone per effettuare registrazioni occulte fino alla violazione del vincolo fiduciario per svolgere attività in concorrenza con le attività dell’azienda.
Partendo, pertanto, dalle implicazioni giuridiche appena segnalate, di seguito alcuni suggerimenti organizzativi per la gestione di questa, ma anche di altre innovazioni che stanno facendo rapidamente il loro ingresso nei contesti aziendali.
Al di là ed a prescindere dal consenso del diretto utilizzatore (che nella maggioranza dei casi sarà ben felice di poter indossare una tale innovazione tecnologica), risulta fondamentale regolare con policy specifiche l’uso di questi dispositivi personali, quando siano indossati dai propri dipendenti e soprattutto tenendo conto della loro capacità di registrazione. E’ necessario, infatti, chiarire in quali luoghi essi sono consentiti, oppure vietati (ad es. laboratori R&D, sale riunioni strategiche, aree di progettazione e produzione critica), quando possono essere usati (l’azienda potrebbe decidere di usare smart glasses per alcune attività, come strumenti aziendali, configurati, controllati e gestiti centralmente), per quali finalità e con quali limiti tecnici (prevedendo ad esempio di disabilitare le funzioni di registrazione in determinati contesti, di effettuare segnalazioni visive obbligatorie quando la registrazione è attiva, di limitare gli upload e la sincronizzazione automatica e così via).
Sotto altro profilo va considerato il divieto di controllo occulto cui all’art. 4 Statuto dei Lavoratori e la necessità di ottenere l’autorizzazione al loro uso da parte dell’Ispettorato del lavoro territorialmente compente in assenza di accordo con le rappresentanze aziendali (laddove presenti in azienda).
C’è una lezione antica che vale anche per le tecnologie: le regole sono il presupposto per assicurare la corretta convivenza civile in ogni contesto organizzato. Gli smart glasses possono essere una risorsa straordinaria, ma il loro uso va inserito in un perimetro chiaro, dichiarato e condiviso che garantisca la tutela della riservatezza, evitando forme di controllo occulto, garantendo la tutela dei dati personali e, soprattutto la protezione del segreto industriale.
In azienda, l’innovazione deve sempre considerare il rapporto sinallagmatico che caratterizza il contratto di lavoro. Senza questa consapevolezza non è possibile affrontare alcun tipo di innovazione tecnologica.
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