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Agevolazioni fiscali e contributive e per i lavoratori: quali sono e come si applicano

Rimodulazione delle aliquote IRPEF, detassazione sugli aumenti derivanti dai rinnovi dei CCNL, imposta sostitutiva su lavoro festivo, notturno e su turni, e trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico - alberghiero. Sono le misure previste dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) per ridurre la pressione fiscale e incrementare il potere di acquisto dei lavoratori subordinati. Chi sono i diretti beneficiari? Come si applicano le nuove disposizioni? E’ uno dei temi del 15° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 febbraio 2026.

Con la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) il legislatore ha voluto porre al centro la riduzione della pressione fiscale e l’incremento del potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori subordinati.

Tra le misure introdotte, ricoprono indubbiamente un ruolo importante la rimodulazione delle aliquote IRPEF, la detassazione sugli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi, l’imposta sostitutiva su lavoro festivo, notturno e su turni e il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo e dei pubblici esercizi; molte luci ma anche qualche ombra.

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Taglio IRPEF

La prima misura introdotta per allentare l’impatto fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori è la riduzione IRPEF; in particolare viene previsto dal 2026 il taglio di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF per i redditi da 28.000 a 50.000 euro che passa dall’ attuale 35 % al 33%.

Qui di seguito il nuovo sistema progressivo.

Scaglione annuoScaglione mensileAliquota
Fino a 28.000 euroFino a 2.333,3323%
Da 28.000,01 a 50.000,00Da 2.333,34 a 4.166,6733%
Oltre 50.000 euroOltre 4.167,6743%

La norma prevede un meccanismo di “sterilizzazione” finalizzato a neutralizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro in conseguenza alla diminuzione di un importo pari a 440 euro annui su:

- oneri detraibili ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per disabili;

- erogazioni liberali in favore di partiti politici;

- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

L’importo rappresenta il beneficio massimo che può essere percepito a seguito della riduzione. Tale importo, quindi, è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro.

Detassazione per i rinnovi CCNL

Una misura indubbiamente interessante è quella che riguarda la detassazione (applicazione di una imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali) prevista sull’ammontare degli aumenti riconosciuti nel 2026 a seguito di rinnovi di contratti collettivi intervenuti nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

In particolare, viene prevista, come misura atta a favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, per i soli dipendenti del settore privato, l’applicazione di una imposta sostitutiva agevolata con aliquota al 5%. Il beneficio trova applicazione esclusivamente per gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026

Il beneficio non è generalizzato ma trova applicazione esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che:

- non abbiano espressamente rinunciato per iscritto al beneficio;

- abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025, a 33.000 euro.

Tale misura richiede però alcuni chiarimenti, in particolare da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

In particolare, la fonte; la norma cita espressamente gli “incrementi retributivi” in attuazione di rinnovi contrattuali, senza alcuna specifica del “livello” di contrattazione (nazionale, territoriale o aziendale)

Anche sulla base di quanto indicato nella relazione illustrativa allegata alla legge di Bilancio 2026 e, salvo e più favorevole interpretazione che sarà data dall’Agenzia delle Entrate, ad oggi la fonte beneficiaria sembrerebbe essere la sola contrattazione collettiva nazionale, andando pertanto ad escludere le altre forme di contrattazione collettiva previste dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (contratti territoriali e aziendali).

Un'altra questione che necessita quanto meno di chiarimenti nel brevissimo periodo riguarda la “base imponibile” su cui applicare imposta sostitutiva: la stessa va infatti applicata solo sull’aumento del valore lordo della retribuzione diretta indicata nella testa del cedolino paga (valore lordo del minimo contrattuale o paga base) oppure a ciascuna singola voce compreso lo straordinario e le varie indennità per legge e per contratto collettivo?

Detassazione maggiorazioni contrattuali

Per il periodo di imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF. e delle addizionali, nella misura del 15%, le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500 euro ai lavoratori dipendenti a titolo di:

Maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, così come definito dall’art. 1, comma 2, del d.l.vo n. 66/2003 e dai CCNL.- per lavoro notturno si intende il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino - è definito lavoratorenotturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale o qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro
Maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai CCNL
Indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili

Beneficiari della misura sono i lavoratori:

- del settore privato;

- che, nell’anno 2025, hanno prodotto un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.

Inoltre, per espressa previsione di legge:

- non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi, le indennità o le maggiorazioni che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;

- sono esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.

Infine, l’ultima misura che incide per i lavoratori del settore turistico - alberghiero.

In particolare, l’art. 1, co. da 18 a 21, della legge di Bilancio 2026 prevede in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale la conferma a percepire un trattamento integrativo speciale, pari al 15 % delle retribuzioni lorde percepite dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 a fronte di prestazioni di:

Lavoro straordinario effettuate nei giorni festiviSalvo indicazione diversa del CCNL applicato, l’art. 4 del d.l.vo n. 66/2003 intende quello prestato oltre le 40 ore settimanali o il limite normale previsto dalla contrattazione collettiva
Lavoro notturno- per lavoro notturno si intende il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino - è definito lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale o qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro

La disposizione trova applicazione ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025.

Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025, e lo recupera mediante compensazione nel F24.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/11/agevolazioni-fiscali-contributive-lavoratori-applicano

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