BONUS EDILIZI 2026


Con l’approvazione della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U.

n. 301 del 31.12.2025, il Legislatore ha apportato una serie di modifiche alle disposizioni relative alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico, Superbonus, bonus arredi e bonus barriere architettoniche. Vediamole in dettaglio.

1. Interventi di recupero del patrimonio edilizio

L’art.16-bis del TUIR consente di beneficiare “a regime” di una detrazione dall’IRPEF in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”).

L’ambito oggettivo di questa agevolazione ricomprende tra gli altri:

  • la generalità degli interventi edilizi, diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione”; si tratta quindi delle opere di manutenzione ordinaria (solo su parti comuni), straordinaria, di restauro, di ristrutturazione;
  • gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

La misura dell’agevolazione ha subito modifiche nel corso degli anni, come riportato di seguito.

Sostenimento delle spese Aliquota Limite massimo di spesa
Fino al 25.06.2012 36% € 48.000
Dal 26.06.2012 al 31.12.2024 50% € 96.000
Dall’1.1.2025 al 31.12.2033 (regime ordinario) 30% € 48.000
Anni 2025 e 2026 (regime transitorio) 50% abitazione principale/36% altri immobili € 96.000
Anno 2027 (regime transitorio) 36% abitazione principale/ 30% per gli altri immobili € 96.000


Definizione di abitazione principale

"per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata".

Si considerano “familiari”:

- il coniuge;

- i parenti, entro il terzo grado;

- gli affini, entro il secondo grado.

L’aliquota maggiorata di detrazione per i lavori sull’abitazione principale, spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria), o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione). Il requisito deve essere verificato all’inizio dei lavori, mentre l’eventuale cambio di destinazione successivamente alla fruizione dell’agevolazione, non ne comporta il venire meno.

Il maggiore beneficio non spetta invece ai detentori degli immobili in forza di contratti di locazione o di comodato, i quali potrebbero usufruire della detrazione Irpef con aliquota “ordinaria” per le spese da essi sostenute (36% nel 2026 e 30% nel 2027).

Nell'ambito del "bonus casa", la detrazione IRPEF compete anche per l'acquisto di box auto pertinenziali ai sensi dell'art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR. In particolare, l’agevolazione compete per:

• gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto);

• l'acquisto di box e posti auto già realizzati dall'impresa di costruzione,

purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare residenziale.

Condomìni

L’aliquota “maggiorata” per gli interventi sulle parti comuni degli edifici che danno diritto al c.d. “bonus casa”, compete anche nel caso di interventi realizzati nelle parti comuni di edifici, quando i condòmini siano contestualmente:

  • titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare all’inizio dei lavori;
  • destinino l’unità immobiliare ad abitazione principale al termine dei lavori.

Adempimenti

Gli adempimenti necessari per beneficiare del “bonus casa” sono quelli soliti, che abbiamo oramai imparato a conoscere, ovvero:

  • le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  • la comunicazione preventiva di inizio lavori;
  • la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso in cui lavori siano eseguiti dal detentore e questi non sia un familiare convivente del possessore;
  • le fatture comprovanti il sostenimento delle spese;
  • i bonifici di pagamento; possono essere pagati con modalità diverse dal bonifico, solo gli oneri di urbanizzazione, bolli e diritti, tassa occupazione suolo pubblico.

2. Interventi volti alla riqualificazione energetica (c.d. “eco-bonus”) e di riduzione del rischio sismico (c.d. “sisma-bonus”)

L’aliquota della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art.14 del D.L. n.63/2013 (c.d. “eco-bonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art.16 co.1-bis (c.d. “sisma-bonus”), vengono sostanzialmente allineati al “bonus-casa”.

Sostenimento delle spese Aliquota Limite massimo di spesa
Eco-bonus e sisma-bonus  - Spese 2025 e 2026 Sia per "Eco-bonus" che per "Sisma-bonus": 50% per abitazione principale; 36% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale) Limite massimo di spesa o di detrazione invariato (€ 96.000 per anno e per immobile, lato sisma-bonus) - Medesimo limite alla detrazione a seconda della tipologia di intervento (lato "Eco-bonus")
Eco-bonus e sisma-bonus Spese 2027 Sia per "Eco-bonus" che per "Sisma-bonus": 36% per l'abitazione principale; 30% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale) Limite massimo di spesa o di detrazione invariato


Immobili delle imprese

Anche le imprese possano fruire delle agevolazioni, ovviamente soltanto con aliquota “ordinaria”.

Per gli interventi realizzati sugli immobili delle imprese, pertanto, i menzionati bonus per interventi “edilizi” possono competere nella misura del:

  • 36% se le spese sono sostenute dall’01/01/2025 al 31/12/2026;
  • 30% se le spese sono sostenute dall’01/01/2027 al 31/12/2027.

3. Bonus mobili

La Legge di bilancio proroga anche per l’anno 2026 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16, co.2, del D.L. n.63/2013 mantenendone inalterata la disciplina.

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, spetta, pertanto, una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31/12/2026, con un limite di spesa di 5.000 euro.

4. Superbonus

Il 31 dicembre 2025 segna la fine dell’era “superbonus” di cui all’art. 119 del D.L. n.34/2020 e della sua possibilità di fruirne, in alternativa allo scomputo dall’imposta lorda della quota annuale costante della detrazione, mediante esercizio delle opzioni di sconto e cessione (art. 121 del medesimo decreto).

La sola estensione alle spese sostenute nel 2026 è quella prevista dall’art. 119, comma 8-ter, del D.L. n.34/2020, introdotto dall’art. 4, comma 2 del D.L. n.95/2025 (c.d. “D.L. omnibus”), convertito con L. n.118/2025, che per consentire il completamento dei cantieri nelle zone colpite dal sisma, ha esteso

l’agevolazione anche alle spese sostenute nel 2026, a condizione che l’iter per la richiesta di contributo sia stato attivato dal 30/03/2024 e che sia esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.

5. Bonus barriere architettoniche

Non è stato prorogato alle spese sostenute dall’01/01/2026 il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119- ter del D.L. n.34/2020, che riguarda gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione IRPEF/IRES del 75%, pertanto, spetta per le spese sostenute dall’01/01/2022 al 31/12/2025. Si sottolinea, comunque, che per i medesimi interventi potrebbe essere fruibile la detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett.e) del TUIR.

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Studio Associato Marchetti

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble