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Archivio newsPrestazioni di lavoro occasionale in agricoltura strutturale: tutte le regole per l’utilizzo
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) stabilizza le prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato (LOAgri), confermando uno strumento nato nel 2023 per garantire continuità produttiva alle imprese agricole. La misura consente l’attivazione di rapporti di lavoro subordinato per attività stagionali legate ai cicli biologici di piante e animali, come semina, raccolta, potatura, pastorizia o vinificazione. Restano escluse le mansioni impiegatizie. L’intervento punta a semplificare il reperimento della manodopera e ad assicurare ai lavoratori le tutele del lavoro subordinato.
La legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 156, della legge n. 199/2025) ha previsto la stabilizzazione delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato (LOAgri).
Si tratta, in particolare, della possibilità di stipulare rapporti di lavoro subordinato occasionale esclusivamente per attività agricole di natura stagionale. Lavorazioni che si svolgono in particolari periodi dell’anno, in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali. Si tratta, ad esempio, di lavorazioni legate alla semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, ecc. Sono escluse le sole mansioni impiegatizie che possono essere svolte presso l’impresa agricola.
Queste le caratteristiche, in forma tabellare, per fruire delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, introdotta nel 2023, con la legge n. 197/2022, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme “semplificate” di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, ed assicurando, altresì, ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.
| Riferimenti | - art. 1, comma 343 e ss., della Legge n. 197/2022 - art. 1, comma 156, della Legge n. 199/2025 - INPS, circolare n. 102 del 2023 - messaggio n. 4652 del 2023 |
| Tipologia attività | Si tratta di rapporti di lavoro subordinatooccasionale per attività agricole di natura stagionale. |
| Datori di lavoro | Datori di lavoroche operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.Inoltre, devono essere aziende in regola con l’applicazione del CCNL e dei contratti collettivi provinciali.Non possono attivare OTDO le Agenzie di somministrazione. |
| Durata | Non superiore a 45 giornate annue, per singolo lavoratore, in un arco contrattuale massimo di 12 mesi. |
| Tipologie prestatori | OTDO (qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato). Non aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (OTD o OTI) nei 3 anni precedenti l’instaurazione della prestazione LOAgri (ad eccezione dei pensionati):- disoccupati (privi di impiego che hanno presentato la DID);- percettori della NASpI, della DIS-COLL o della ISCRO;- percettori del reddito di cittadinanza;- percettori dell’assegno di inclusione;- percettori di ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale);- pensionati di vecchiaia o anticipata (non possono accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità, o di analoghe prestazioni);- giovani under 25 (che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità o di analoghe prestazioni); - studenti scuola superiore (compatibilmente con gli impegni scolastici); - studenti universitari (in qualunque periodo dell’anno);- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Qualora il soggetto perda, nel corso del rapporto lavorativo, il requisito soggettivo che ha legittimato la stipulazione del contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro. |
| Adempimenti | - Al rapporto di lavoro si applicano le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato;- Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, dovrà acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;- Prima dell’inizio della prestazione va fatta la Comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego (art. 9-bis, D.L. n. 510/1996), dove andranno previsti i seguenti dati:a) durata del contratto (massimo 12 mesi);b) computo delle presunte giornate di lavoro effettivo (massimo 45 giorni) da svolgere nell’arco di durata del contratto (viene prevista una unica comunicazione Unilav); c) l’informativa al lavoratore sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1, D.L.vo n. 152/1997) è rappresentato dalla consegna d copia della comunicazione di assunzione; d) Il Min. Lavoro ha aggiornato l’UNILAV, inserendo nella tabella contratti il codiceH.03.03;- L’iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro Unico del Lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva. |
| Compenso | - Va erogato, direttamente dal datore di lavoro, conmodalitàtracciabile, sulla base della retribuzione stabilita dal CCNL e dai contratti provinciali di lavoro, stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. - È esente da qualsiasi imposizione fiscale;- Non incide sullo stato di disoccupato, entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile (1° gennaio – 31 dicembre); - È cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. |
| Contributi | - La contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale versata dal datore di lavoro e dal lavoratore è: a) utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e didisoccupazione, anche agricole; b) è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno;- Il datore di lavoro effettua all’INPS il versamento della contribuzione unificataprevidenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata per i territori svantaggiati (ai sensi dell’art. 1, comma 45, della Legge n. 220/2010), indipendente dall’ubicazione territoriale dei fondi agricoli dove espleta la propria attività l’OTDO; - L’INPS, d’intesa con l’INAIL, ha fornito le indicazioni circa la scadenza e le modalità di pagamento della contribuzione previdenziale dovuta in relazione ai rapporti di LOAgri, che non sono allineate a quelle ordinariamente previste dalla normativa vigente per il settore previdenziale agricolo: a) dovrà avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. - Nel caso l’impresa agricola non sia ancora in possesso di CIDA (ad esempio, perché imprese di nuova costituzione, Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto senza lavoratori dipendenti, oppure, imprese che si avvalgono in via esclusiva di contoterzisti per lo svolgimento delle attività di produzione) e decida di assumere l’OTDO dovrà presentare all’INPS, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale; b) utilizzerà le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”. Le indicazioni di dettaglio relative alla modalità di esposizione dei dati retributivi e contributivi delle giornate prestate dagli OTDO, sono previste nel messaggio INPS n. 4652/2023; c) effettuerà il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale. - La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioniprevidenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno; - L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo; - Le giornate di lavoro agricolo subordinato occasionale effettivamente prestate confluiscono negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli. |
| Esclusioni | È esclusa tale tipologia contrattuale per le mansioni impiegatizie che possono essere svolte presso un’impresa agricola. |
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