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Come ottenere i rimborsi dopo la bocciatura dei dazi USA

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che non esistevano i presupposti per applicare barriere tariffarie emergenziali. Come conseguenza si sono aperti due fronti: da un lato, la continuazione da parte degli Stati Uniti della politica delle barriere tariffarie con l’applicazione di dazi del 15%, dall’altro, le pretese di rimborso che le aziende colpite dai dazi potranno proporre. Quali strade si prospettano per queste imprese?

Con la decisione No. 24–1287 (Argued November 5, 2025—Decided February 20, 2026) la Corte Suprema degli USA si è espressa sulla legittimità dei dazi applicati in ragione della International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), stabilendo che “La sentenza della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale nella causa n. 25-250 è confermata. La sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia nella causa n. 24-1287 è annullata e la causa è rinviata con l'istruzione di archiviare per mancanza di giurisdizione.”

La causa era stata incardinata da alcune società importatrici, tra le quali anche aziende italiane, per contestare la legittimità dei dazi imposti dall’amministrazione Trump a motivo della asserita emergenza nazionale.

La Corte, accogliendo una decisione della Corte di Appello che riteneva fondate le eccezioni sollevate dai ricorrenti, ritiene che in realtà non esistessero i presupposti per applicare tali barriere tariffarie emergenziali.

A questo riguardo, la Corte nel premettere che “il Presidente rivendica il potere straordinario di imporre unilateralmente dazi doganali di importo, durata e portata illimitati”, precisa -tuttavia - che “alla luce dell'ampiezza, della storia e del contesto costituzionale di tale autorità rivendicata, egli deve identificare una chiara autorizzazione del Congresso per esercitarla.”

Inoltre, aggiunge la Corte “la concessione di autorità da parte dell'IEEPA di “regolare [...] l'importazione” non è sufficiente. L'IEEPA non contiene alcun riferimento a dazi doganali o imposte. Il Governo non indica alcuna legge in cui il Congresso abbia utilizzato il termine “regolare” per autorizzare la tassazione. E fino ad ora nessun Presidente ha interpretato l'IEEPA come conferente tale potere.”

I Supremi giudici, dunque, concludono affermando di ritenere che “l'IEEPA non autorizzi il Presidente a imporre dazi doganali.”

Ebbene, tale decisione apre ora due distinti fronti: da una parte la reazione dell’amministrazione statunitense per ovviare alla bocciatura appena giunta; dall’altra, le legittime pretese di rimborso che le aziende incise dai dazi in questi mesi potranno proporre.

A quanto ammontano i nuovi dazi disposti con effetto immediato

Nonostante la decisione appena assunta dalla Suprema Corte, il Presidente Trump ha deciso di continuare con la politica delle barriere tariffarie, ricorrendo alla Sezione 122, Trade Act del 1974, mai usata prima, con l’applicazione di dazi del 15% (in un primo momento aveva annunciato un 10%).

Tale soluzione consente effettivamente di applicare tariffe al 15% su uno o più paesi per 150 giorni per equilibrare eventuali squilibri commerciali. Tuttavia, anche in questo caso, è necessaria l’approvazione del Congresso per approvare eventuali proroghe.

Va evidenziato che, per alcuni paesi, come Regno Unito e Australia, il 15% è un dazio più alto di quello “negoziato” ed applicato fino al 20 febbraio scorso. Al contrario, per altri paesi come Cina, India, Brasile e Vietnam, l’aliquota è ora estremamente più bassa di quella che era stata imposta.

Con la Sezione 122, senza l’approvazione del Congresso, già negata per i dazi verso il Canada solo pochi giorni fa, il Presidente USA dovrà ricorrere ad altri strumenti per continuare ad applicare le barriere tariffarie che caratterizzano la sua politica commerciale.

Tra quelli percorribili, si registrano:

- Sezione 338, Trade Act del 1930: concede l’imposizione di dazi fino al 50% per paesi che esercitano “pratiche sleali” discriminando gli USA sul piano commerciale.

- Sezione 301, Trade Act del 1974: consente di prendere di mira paesi specifici per pratiche sleali o discriminatorie (come già fatto, nel primo mandato Trump, con i dazi contro la Cina).

- Sezione 232, Trade Act del 1962: consente di imporre dazi o quote in caso di minacce alla sicurezza nazionale. Strumento già utilizzato per i dazi settoriali.

Come procedere per i possibili rimborsi

Con riferimento alle possibilità di richiedere un rimborso, sebbene la decisione della Corte Suprema non ne faccia menzione, acclarata la infondatezza dei dazi IEEPA, le aziende importatrici possono:

1) presentare una “post-summary correction” prima che la procedura di liquidazione (liquidation) dei dazi sia stata conclusa. Se le rettifiche richieste vengono accolte dalla CBP, con il perfezionamento della liquidazione potrà essere disposto il rimborso di quanto già versato;

2) contestare l’esito della liquidation prima che diventi definitivo, ossia entro 180 giorni. La contestazione avviene tramite ricorso amministrativo alla CBP (“administrative protest”), ai sensi della Section 514 del Tariff Trade Act del 1930. Il ricorso può essere presentato con l’utilizzo del CBP Form 19 o elettronicamente nel portale ACE o in modalità cartacea alla dogana di riferimento.

3) Se il CBP respinge il protest, è possibile fare ricorso dinanzi alla Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti (CIT) entro e non oltre 180 giorni dal rigetto del ricorso da parte del CBP, ai sensi dell’art. 28 U.S.C. § 1581(a).

4) In ogni caso, in qualsiasi momento entro due anni dall’importazione, l’importatore può scegliere di adire direttamente la CIT (28 U.S.C. § 1581(i)). Tale soluzione è prevista normalmente per contestazioni “non impugnabili”, ossia per quelle che non rientrano nella competenza decisionale del CBP, come la legalità di tariffe doganali imposte.

Tanto considerato, alla luce della decisione della SC appena giunta, sembra davvero si prospetti la possibilità di procedere con la presentazione delle richieste innanzi alla CBP con la post-summary correction o con la administrative protest.

Considerati i termini di prescrizione, è certamente opportuno per ogni importatore che sia stato inciso dalle tariffe illegittime fissare la propria pretesa, presentando l’application per la richiesta di rimborso. A questo fine, sarà cruciale identificare esattamente l’indebito per il quale si chiede la ripetizione, elencando tutte le entry declaration coinvolte, i relativi prodotti importati e gli importi versati.

Tali formule di “rettifica” e “revisione” (se rapportate agli strumenti offerti dal nostro ordinamento) delle dichiarazioni doganali non avrebbero potuto essere utilizzate fino ad oggi. La CBP, infatti, non avrebbe potuto esprimersi sulla fondatezza dei dazi IEEPA imposti dal Governo. In esito alla pronuncia del 20 febbraio, tuttavia, tale azione sembra ormai percorribile e, ove la CPB negasse il rimborso, si potrà comunque fare ricorso alla CIT.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/23/ottenere-rimborsi-bocciatura-dazi-usa

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