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R.C. Auto: nuove regole IVASS per classe di merito CU e attestato di rischio

Nuove informazioni aggiuntive da inserire nell’attestato di rischio e nuove regole di assegnazione della classe di merito CU. È quanto previsto dal regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2026). Il provvedimento definisce i criteri di assegnazione universale, la validità quinquennale del documento e le modalità di trasferimento classe in casi di leasing, successione o vendita. La normativa garantisce la continuità assicurativa e la confrontabilità tariffaria attraverso parametri standardizzati per tutte le imprese autorizzate.

Il regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2026) definisce le informazioni da inserire nella Sezione F dell’attestazione di sinistralità pregressa, stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (CU) e disciplina la continuità della storia assicurativa per le imprese che operano in Italia. Contenuti dell’attestato L’attestazione deve riportare il Codice identificativo univoco del rischio (IUR), tipo di veicolo, dati del proprietario o avente diritto, forma tariffaria, eventuali franchigie non corrisposte, le classi di merito aziendali e le classi CU di provenienza e assegnazione, oltre alla tabella di sinistralità pregressa con i sinistri pagati negli ultimi dieci anni. Classe CU iniziale e assegnazione Per prime immatricolazioni, volture o prime registrazioni la classe d’ingresso è la CU 14. Per veicoli già assicurati si applica la classe indicata nell’attestato, salvo eccezioni normative. L’attribuzione per l’annualità successiva segue la Tabella 1 del regolamento ed è in funzione del numero di sinistri nel periodo di osservazione. Evoluzione e periodo di osservazione Il periodo di osservazione per la prima annualità va dalla decorrenza della copertura fino a 60 giorni prima della scadenza. Per le annualità successive è compreso tra il 60° giorno antecedente la decorrenza e il 60° giorno antecedente la scadenza. I sinistri con responsabilità paritaria sono annotati e concorrono al cumulo percentuale che può determinare un malus se raggiunge il 51% nel quinquennio. Casi particolari e validità Regole specifiche disciplinano: - trasferimenti di titolarità, - leasing, noleggio a lungo termine, - successioni, - veicoli assicurati all’estero e - mancata esibizione dei documenti (assegnazione alla CU 18). L’attestato conserva validità per cinque anni dalla scadenza in caso di cessazione o sospensione del rischio. Copyright © - Riproduzione riservata

IVASS, Regolamento n. 58 del 10/02/2026, G.U. n. 50 del 02/03/2026

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/03/r-c-auto-nuove-regole-ivass-classe-merito-cu-attestato-rischio

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