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Rapporto di lavoro dei riders. Urge individuare una via concertativa

I colossi del food delivery sono ancora al centro della cronaca giornalistica relativamente alla qualificazione del rapporto di lavoro dei riders, alla retribuzione spettante, al contratto collettivo applicabile. Non si tratta di novità assolute: di questi temi si è occupato più volte il nostro legislatore, nonché la giurisprudenza. E in questo contesto, già di per sé articolato, si colloca la Direttiva europea sul miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali, in corso di attuazione in Italia. Ma il quadro delineato, per quanto apparentemente chiaro, porta con sé una questione di fondo: la difficoltà di conciliare l’attività dei riders con i modelli tradizionali che si imperniano sul rapporto di lavoro subordinato. Conciliazione che deve avvenire in sede di relazioni industriali. Urge, quindi, una presa di coscienza e l’individuazione di una via concertativa.

Sulle pagine dei quotidiani campeggiano titoli più o meno sensazionalistici circa l’intervento della procura di Milano sui colossi del food delivery nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di controllo giudiziario. In attesa di poter leggere il testo dei provvedimenti emessi in sede penale, farò alcune brevi considerazioni di carattere generale che evidentemente non potranno riguardare vicende giudiziarie specifiche. Ferma restando tale premessa, da quanto trapela dalle fonti giornalistiche è assai probabile che al centro delle attenzioni della Procura ci siano i temi relativi alla qualificazione del rapporto di lavoro - se autonomo o subordinato, alla retribuzione spettante - a quanto sembra inferiore alla soglia di povertà, al contratto collettivo applicabile, alla gestione algoritmica della prestazione con ogni, intuibile, conseguenza sotto il profilo del controllo, ma anche dell’attribuzione degli incarichi di consegna. A ben vedere non si tratta di novità assolute, avendo presente quanto già accaduto nel 2020 con il provvedimento di amministrazione giudiziaria che aveva colpito UBER Italy alla cui revoca anticipata seguiva l’accordo quadro fra le OOSS ed Assodelivery. Questi temi si prestano ad una molteplicità di letture sia da un punto di vista giuridico che da quello economico e forse anche tecnologico. Con riferimento al tema della qualificazione del rapporto di lavoro dei rider occorre ricordare che siamo innanzi a questioni che muovono da lontano nel tempo, con le decisioni di merito del tribunale e della corte d’appello di Torino per poi proseguire con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1663 del 24 gennaio 2020. Sempre con riferimento a questo tema, dal punto di vista legislativo non va dimenticato il disposto dell’art. 2 del D.Lgs n. 81/2015, che ha concentrato la propria attenzione non tanto sulla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, ma sulla sua disciplina, e il D.L. n. 101/2019 che ha introdotto il capo 5-bis rubricato “tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” al medesimo decreto legislativo. Il D.L. n. 101/2019 ha inoltre previsto alcune forme di tutela specificamente rivolte alla categoria dei ciclofattorini, aprendo la strada alla contrattazione collettiva “qualificata” anche in riferimento alla determinazione del compenso. In questo contesto, già di per sé articolato, si colloca la Direttiva europea n. 2024/2831 in tema di “miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali”, in corso di attuazione in Italia, sulla base dei principi della legge di Delegazione europea (legge n. 91/2025, art. 11). In particolare, la citata legge prevede che il Legislatore delegato intervenga osservando “i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2831; b) adeguare la definizione di “piattaforma di lavoro digitale” contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/2831; c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali; e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi; f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l’avvenuta valutazione dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni; h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all’individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci; i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l’osservatorio di cui all’art. 47-octies del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.” Il quadro delineato, alla luce dei citati riferimenti normativi interni e comunitari (non scevri da criticità), per quanto apparentemente chiaro, porta con sé una questione di fondo rappresentata dalla difficoltà di conciliare l’attività dei ciclofattorini con i modelli “tradizionali” che si imperniano sul rapporto di lavoro subordinato. L’adattamento però deve trovare sviluppo nella sua sede naturale, ossia le relazioni industriali che rappresentano, nelle intenzioni del legislatore, la vera camera di compensazione fra il modello legale astratto (collaborazioni etero-organizzate) per definizione e le peculiarità del settore. Urge, quindi, una presa di coscienza e l’individuazione di una via concertativa in questo senso. Da ultimo occorre rilevare che la questione dei riders ha grandissima rilevanza sociale ed economica nella misura in cui il grado di incertezza in ordine alla qualificazione dei rapporti ed alle tutele ad essi destinata sta frapponendo agli investitori del settore, anche stranieri, ostacoli inaccettabili, che richiedono interventi immediati a rischio di far ritenere il sistema Paese disincentivante. Copyright © - Riproduzione riservata

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/07/rapporto-lavoro-riders-urge-individuare-via-concertativa

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