• Home
  • News
  • Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro: verso un nuovo modo di legiferare

Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro: verso un nuovo modo di legiferare

Una raccolta di contributi, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e aperti alla libera consultazione, provenienti da ricercatori di vari enti pubblici, finalizzati alla creazione dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, voluto dall’AI Act che conferma l’affermarsi di un modo nuovo di legiferare: enunciazioni di principi più che indicazioni di specifiche e determinate norme di condotta. Quale sarà il ruolo dell’Osservatorio in relazione alle scelte manageriali che tutte le imprese saranno chiamate a prendere nei casi in cui venga in rilievo l’utilizzo dell’IA?

È stato recentemente pubblicato dal Ministero del Lavoro un documento, intitolato “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro”. Si tratta di una raccolta di contributi, disponibili on-line sul sito del Ministero e aperti alla libera consultazione, provenienti da ricercatori di vari enti pubblici, tutti finalizzati alla creazione dell’Osservatorio, previsto dall’art. 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132, l’AI Act italiano che reca “disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale”. La legge mira a completare l’European AI Act e cioè il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, integrandone le disposizioni in ordine all’apparato amministrativo cui è demandata la funzione di controllo in ambito nazionale. Ed, infatti, il regolamento europeo già prevede una disciplina unitaria che prevale sulla eventuale norma italiana difforme, come del resto dichiara implicitamente l’art. 1 della stessa legge n. 132/2025, che tuttavia richiama il regolamento (solo) come criterio interpretativo. Va da sé che la legge italiana contiene anche le sanzioni per i trasgressori, completando così una materia che la norma europea lascia ai singoli ordinamenti nazionali. L’Osservatorio, alla cui costituzione è mirato il documento pubblicato sul sito dal Ministero del lavoro, conferma l’affermarsi di un modo nuovo di legiferare. Si deve tener conto, infatti, che tutta la legislazione europea ed italiana, al pari di quella in materia di tutela dei dati personali, si articola più sull’enunciazione di principi, che sulla indicazione di specifiche e determinate norme di condotta, lasciando così ampio spazio, sia alle autorità amministrative di regolazione, sia ai singoli individui, che, mediante il consenso informato, possono dichiararsi consapevoli dell’utilizzo di strumenti di IA e disponibili ad accettarne l’uso. A conferma che la disciplina dell’IA è più un work in progress che un provvedimento che reca precetti specifici, si deve pure rimarcare che anche la legge italiana richiede, per essere completata, una serie di provvedimenti attuativi demandati ai ministeri, ed in primis impone la costituzione, presso il Ministero del Lavoro, dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Il documento, dopo aver richiamato brevemente il quadro normativo, ormai ricco, che regola l’utilizzo di strumenti di IA, ne valuta l’impatto sul sistema economico, specie là dove è possibile ipotizzare un incremento della produttività dei servizi, proponendo un approccio mirato alla semplificazione delle regole. In secondo luogo, ci si sofferma sui singoli settori che potrebbero beneficiare dal ricorso a strumenti di IA, come i servizi all’impiego, al fine di risolvere il problema della ricerca e gestione della forza lavoro (c.d. skill mismatching) che da sempre affligge il sistema. Dei nuovi meccanismi potrebbero beneficiare anche la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o le amministrazioni pubbliche, nell’ambito di attività che richiedono l’analisi di grandi quantità di dati. Non manca poi una serie di analisi delle esperienze aziendali che già si sono registrate nei settori più avanzati e che potrebbero costituire un modello per la futura legislazione. È importante che i materiali così raccolti non vadano dispersi, ma costituiscano effettivo punto di avvio di una riflessione pubblica e condivisa, atteso che, malgrado si registri concordemente grande interesse sul tema, le norme che la legge n. 132/2025 dedica al lavoro, subordinato ed autonomo, si condensano in sole tre disposizioni (artt. 11-13), mentre l’art. 14 regola l’utilizzo dell’IA nelle pubbliche amministrazioni. Ed infatti, la legge italiana, al netto di molte affermazioni di principio, prevede pochi precetti. Innanzitutto, a mente dell’art. 11 della legge n. 132/2025, il datore di lavoro (o il committente in caso di rapporti co. co. co.) è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, nei casi e con le modalità di cui al decreto Trasparenza” (D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, modificato dal D.Lgs. n. 104/2022), che individua le informazioni da fornire al lavoratore al momento dell’assunzione (o della stipula del contratto di collaborazione). La norma introdotta impone, alle sole imprese che ne facciano utilizzo, di informare il lavoratore dell’esistenza di “sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati”. Si tratta di un precetto pensato soprattutto per i ciclofattorini (o riders) che consegnano cibi o pacchi a domicilio e che sono vincolati a sistemi algoritmici di assegnazione delle commesse. Ed, infatti, le informazioni devono essere fornite dall’impresa solo quando tali sistemi siano “deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni” ovvero quando queste incidano “sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”. Ovviamente la norma non obbliga ad alcunché il datore, ove questo utilizzi meccanismi di IA per altre finalità (come ad es. per selezionare i clienti o per organizzare il lavoro d’ufficio). A queste condizioni, la norma non sembrerebbe imporre nulla, anche quando ad utilizzare l’IA siano le imprese “esterne”, che prendono cioè in appalto specifici segmenti del processo produttivo. Tuttavia, pur a fronte di questa esenzione, non si deve dimenticare la generale responsabilità del committente, in via o principale (per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) o solidale (per il pagamento delle spettanze retributive), che fa sì che anche in caso di appalto l’impresa committente debba comunque sincerarsi del rischio che il lavoratore sia assoggetto a meccanismi di IA inconsapevolmente (si pensi, ad es., ad un provider di servizi informatici o una società che opera controlli di sicurezza sugli accessi aziendali, utilizzando a tal fine sistemi di riconoscimento facciale o antropometrico). In questi casi, pur in assenza di un utilizzo dell’IA per i fini di controllo della prestazione lavorativa, non pare inopportuno che l’impresa committente proceda comunque ad informare i propri dipendenti. Ma già dai soli esempi che si sono qui proposti pare evidente come l’Osservatorio sarà chiamato a valutare un numero di casi e di ipotesi che non si possono prevedere con precisione, al momento, ma soprattutto dovrà fornire indicazioni più stringenti in relazione alle scelte manageriali che da ora in avanti tutte le imprese saranno chiamate a prendere nei casi in cui venga in rilievo l’utilizzo dell’IA. Copyright © - Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/14/osservatorio-adozione-ia-lavoro-legiferare

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble