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Pensione privilegiata e disciplina transitoria: esclusa l’estensione alle mere aspettative

Con la sentenza n. 37 del 2026, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui non estende il regime transitorio della pensione privilegiata ai casi in cui il termine per la domanda non sia ancora iniziato a decorrere. La Corte ribadisce che il diritto al trattamento sorge solo con la cessazione dal servizio e che le deroghe previste dal legislatore tutelano esclusivamente diritti già acquisiti o acquisibili, non mere aspettative. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla discrezionalità legislativa in materia previdenziale e sulla legittimità delle discipline transitorie.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/24/pensione-privilegiata-disciplina-transitoria-esclusa-estensione-mere-aspettative

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