News
Archivio newsQuantificazione del danno ex art. 2486 c.c.: le linee guida dei commercialisti
Il Consiglio nazionale e la Fondazione dei commercialisti hanno pubblicato il documento dedicato alla quantificazione del danno ex art. 2486 c.c., che approfondisce le novità introdotte dal Codice della crisi in tema di responsabilità degli amministratori dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. Il testo chiarisce i criteri presuntivi oggi codificati — differenza tra i netti patrimoniali e deficit fallimentare — già utilizzati dalla giurisprudenza per stimare il danno derivante dalla mancata gestione conservativa del patrimonio sociale. Le linee guida forniscono indicazioni operative per professionisti e curatori, dalla ricostruzione dei patrimoni netti alla definizione dei costi da detrarre, fino ai casi in cui il deficit fallimentare diventa applicabile per assenza o irregolarità delle scritture contabili, offrendo anche un’interpretazione della nozione “per altre ragioni”.
Il Consiglio nazionale e la Fondazione dei commercialisti hanno pubblicato il 24 marzo 2026, il documento “La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. – Linee guida e orientamenti interpretativi”, elaborato nell’ambito dell’area dedicata ai sistemi di controllo e alla revisione legale, seguita dai consiglieri Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini. Il Codice della crisi ha modificato in modo rilevante l’art. 2486 c.c., introducendo nel terzo comma i criteri per calcolare il danno imputabile agli amministratori quando, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, non rispettano l’obbligo di preservare il patrimonio sociale. Le nuove disposizioni recepiscono gli orientamenti già consolidati nei tribunali, formalizzando due criteri presuntivi: il deficit “fallimentare” e la differenza tra i netti patrimoniali. Il documento, dopo un inquadramento introduttivo delle molteplici tematiche e correlate problematiche in punto di responsabilità civile degli organi societari, contiene linee guida e orientamenti interpretativi che possono indirizzare l’attività dei professionisti (durante lo svolgimento delle curatele, ovvero delle consulenze tecniche d’ufficio) per la corretta misurazione del danno patrimoniale arrecato dagli amministratori (e dai sindaci per omessa vigilanza, sebbene con le limitazioni di cui all’art. 2407, secondo comma, c.c.) e per la determinazione del risarcimento applicando i due criteri presuntivi. Con maggior precisione, con riguardo al criterio dei netti patrimoniali, sono fornite linee-guida su: i) l’individuazione delle date di riferimento e le modalità di stima dei patrimoni netti da considerare per la quantificazione della differenza in relazione alla quale determinare il danno ex art. 2486 c.c.; ii) la definizione dei costi “sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità” che, per espressa previsione normativa devono essere detratti dalla differenza di cui sopra. Infine viene approfondito l’utilizzo del criterio del deficit fallimentare nei casi in cui manchino le scritture contabili o non sia possibile ricostruire i netti patrimoniali, offrendo anche un’interpretazione della formula “per altre ragioni”. Copyright © - Riproduzione riservata
CNDCEC - FNC, documento 24/03/2026
Per approfondire questo argomento leggi anche: Come si calcola il danno degli amministratori dopo lo scioglimento della società Vito Pesare
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi