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ETS: indicazioni su libri sociali, volontari, organi sociali, supplenti e delega a terzi

Il Ministero del Lavoro, con la nota 5003/2026, fornisce chiarimenti su vari profili applicativi del Codice del Terzo settore. Ribadisce l’illegittimità di clausole statutarie che escludano totalmente il diritto dei soci di consultare i libri sociali, diritto che può essere regolato ma non soppresso. Chiarisce che gli amministratori possono essere considerati volontari solo se l’attività è gratuita, priva di vantaggi economici e non coesiste con rapporti retribuiti; l’assistenza occasionale agli organi sociali non configura volontariato. Per gli ETS diversi dalle ODV è ammessa la remunerazione degli amministratori, se non vietata dallo statuto e nel rispetto dell’art. 8 CTS. La nomina di membri supplenti dell’organo di controllo è possibile solo se prevista dallo statuto; i supplenti non vanno iscritti nel RUNTS finché tali. Infine, la delega a terzi per le pratiche RUNTS è ammessa, ma le sanzioni per ritardi restano a carico degli amministratori, non del delegato.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/31/ets-indicazioni-libri-sociali-volontari-organi-sociali-supplenti-delega-terzi

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