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Archivio newsIncentivo al posticipo del pensionamento: proroga 2026
La circolare INPS n. 42 del 2026 illustra le novità introdotte dall’art. 1, comma 194, della legge di Bilancio 2026 in materia di incentivo al posticipo del pensionamento. La misura, già prevista dalle precedenti leggi di bilancio, viene estesa ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata, consentendo loro di rinunciare all’accredito della quota contributiva a proprio carico. La circolare chiarisce presupposti, effetti e modalità operative della misura, evidenziando il meccanismo di trasformazione della contribuzione in quota retributiva non imponibile.
L’INPS, con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, fornisce un quadro sistematico delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di incentivo al posticipo del pensionamento, confermando e ampliando un istituto che si colloca al crocevia tra politiche previdenziali e strumenti di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 194, della legge n. 199/2025, che estende la possibilità di accesso all’incentivo anche ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 201/2011. L’incentivo si sostanzia nella facoltà, riconosciuta al lavoratore che abbia maturato i requisiti pensionistici, di rinunciare all’accredito contributivo della quota di contribuzione previdenziale a proprio carico. Tale scelta determina un duplice effetto: da un lato, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la quota contributiva a carico del lavoratore; dall’altro, l’importo corrispondente viene erogato direttamente in busta paga. Si realizza così una trasformazione della contribuzione in retribuzione immediata, con un evidente vantaggio economico nel breve periodo. Imposizione fiscale La circolare chiarisce che tali importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in virtù dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis), del TUIR. Ciò rafforza ulteriormente l’attrattività della misura, determinando un incremento netto della retribuzione percepita dal lavoratore. Requisiti di accesso Sotto il profilo soggettivo, l’accesso all’incentivo è subordinato al possesso dei requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) maturati entro il 31 dicembre 2026. La circolare precisa inoltre i limiti applicativi con riferimento a specifiche categorie, escludendo, ad esempio, i lavoratori che abbiano maturato requisiti agevolati non riconducibili alla disciplina generale. La corresponsione delle somme in luogo della contribuzione cessa al verificarsi di determinati eventi, tra cui il conseguimento della pensione o il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, nonché in caso di revoca della scelta da parte del lavoratore. Ciò evidenzia la natura reversibile e modulabile dell’istituto, che si adatta alle esigenze individuali del lavoratore. Infine, la circolare dedica attenzione alle modalità operative di accesso alla misura, prevedendo un procedimento articolato che coinvolge lavoratore, INPS e datore di lavoro. In particolare, è richiesta una preventiva verifica dei requisiti da parte dell’Istituto, a seguito della quale il datore di lavoro può procedere agli adempimenti contributivi e retributivi conseguenti. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 03/04/2026, n. 42
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/07/incentivo-posticipo-pensionamento-proroga-2026