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Archivio newsSicurezza nei luoghi di lavoro: i problemi della Giustizia restano, anche dopo il referendum
L’esito del referendum popolare del 21 e del 22 marzo 2026 non deve indurre a trascurare i problemi della giustizia, in particolare, quelli che incidono negativamente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di problemi che investono sia le magistrature di merito, che la Cassazione nelle sue diverse Sezioni. Non di rado, purtroppo, i procedimenti penali non vengono condotti con l’indispensabile approfondimento o nei tempi necessari per scongiurare la prescrizione dei reati. Con il dirompente risultato che si diffonde tra le imprese, e tra gli stessi lavoratori: l’idea che le leggi sulla sicurezza ci sono, ma possono essere violate impunemente. Né valgono a porre rimedio le tante Procure della Repubblica istituite nel nostro Paese, ciascuna con una ristretta area territoriale di operatività, e per giunta raramente provviste di specializzazione sulla materia. E continua a restare largamente insoddisfatta un’ulteriore esigenza, quella di svolgere finalmente in tutto il territorio nazionale azioni sistematiche e organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la vita e la salute dei lavoratori. Ed ecco perché pur dopo il referendum dovremmo creare le premesse anche istituzionali per un’applicazione sistematica del decreto attuativo della Direttiva (Ue) 2023/2668 in tutti i luoghi di lavoro.
L’esito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025, non induca a trascurare i problemi della giustizia. Naturalmente i problemi reali, e tra questi, in particolare, anche i problemi che incidono negativamente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di problemi che investono vuoi le magistrature di merito, vuoi la stessa Cassazione. Non di rado, purtroppo, i procedimenti penali non vengono condotti con l’indispensabile approfondimento o nei tempi necessari per scongiurare la prescrizione dei reati. Con il dirompente risultato che si diffonde tra le imprese, e tra gli stessi lavoratori, l’idea che le leggi sulla sicurezza ci sono, ma possono essere violate impunemente. Né valgono a porre rimedio le tante Procure della Repubblica istituite nel nostro Paese, ciascuna con una ristretta area territoriale di operatività, e per giunta raramente provviste di specializzazione in materia. Purtroppo, continua a rimanere scritta nel libro dei sogni la proposta di creare una procura nazionale sulla sicurezza del lavoro altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese. Una proposta che nessuno dei Parlamenti che si sono succeduti in tutti questi anni ha voluto o saputo realizzare. Già oltre dieci anni or sono ebbi occasione di presentare personalmente all’allora Ministra della Giustizia un decalogo di questa nuova Procura Nazionale, richiamando, altresì, come modello da considerare, la proposta di legge C-4709 presentata alla Camera dei Deputati dall'on. Sebastiano Fogliato e destinata a creare la procura nazionale della Repubblica nel diverso settore della lotta contro le frodi agroalimentari. Certo, nessuno osa ripetere quel che negli anni ‘70 del secolo scorso un Procuratore Generale della Cassazione nel suo discorso inaugurale dell’anno giudiziario disse, e, cioè, che gli infortuni sul lavoro sono una fatalità. Oggi, però, nelle aule giudiziarie a malapena si svolgono processi penali per infortuni sul lavoro, e addirittura rarissimi sono diventati i processi penali per malattie professionali. Basti pensare ai tumori occupazionali. Da qualche anno nella giurisprudenza del nostro Paese stiamo rilevando un ritorno agli anni ‘70 del secolo scorso. Toccò a una nuova generazione di magistrati mettere mano alle leggi penali che allora come adesso proteggono la sicurezza sul lavoro, puniscono reati come l’omicidio colposo, e che fino ad allora erano rimaste scritte sulla carta. Ma oggi? Ha ripreso a soffiare il vento della deregolazione? Si pensi che da qualche anno - lo sto constatando giorno per giorno - non arrivano più in Cassazione processi per malattie professionali (fatte salve le sempre più rare eredità di risalenti indagini del passato sui tumori asbesto-correlati). E desta sensazione il documento pubblicato il 4 marzo 2026 da un gruppo di Ispettori che, sulla base di analisi quanto mai agguerrite, sottolinea l’esigenza di andare in tutto il territorio nazionale alla ricerca dei tumori professionali perduti, e segnatamente di sostenere l'Autorità Giudiziaria che in passato aveva saputo sollecitare in materia gli organi di controllo. Il 13 febbraio 2024, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata su un caso di morte nel 2006 per mesotelioma pleurico di un cittadino che aveva abitato a Niederurnen dal 1961 al 1972 nei pressi di una fabbrica dell’amianto, e che era stato esposto alle emissioni di amianto respirandone le polveri. I procedimenti instaurati davanti alla Autorità Giudiziaria non hanno consentito a questo cittadino, né ai suoi eredi, di ottenere giustizia. Conclusione della CEDU: la prescrizione dell’azione promossa dalla vittima e dai suoi congiunti ha comportato una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo dovuta al fatto che “lo Stato non ha ottemperato al suo obbligo di garantire la celerità delle procedure”. E non basta ancora. Occorre istituire un irrinunciabile punto di riferimento per i molteplici organi di vigilanza operanti in Italia: dalle Asl all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dai vigili del fuoco ai servizi tecnici creati presso amministrazioni pubbliche quali le forze armate e le forze di polizia, purtroppo ancora oggi dotate di una “giurisdizione domestica”. Attualmente, la miriade di organi di vigilanza favorisce lo sviluppo di non sempre collimanti applicazioni delle norme di sicurezza, con palesi ricadute negative in danno vuoi dei lavoratori, vuoi delle imprese. E occorre porre fine all’attuale, larga disapplicazione della responsabilità amministrativa (ma che di amministrativo non ha proprio nulla) delle stesse imprese estesa da una legge del 2001 ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Una responsabilità, si badi, che anzitutto può comportare sanzioni temibili: oltre che sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive tipo l’interdizione dall’esercizio stesso dell’attività, la confisca del profitto, la pubblicazione della sentenza di condanna. E per giunta una responsabilità che non patisce alcune criticità che, invece, frenano ogni giorno di più la responsabilità penale. Un solo esempio. Tra le tante, una sentenza della Cassazione del 22 aprile 2025, n. 15694 annulla per intervenuta prescrizione del reato di omicidio o lesione personale colposi la condanna del datore di lavoro, ma conferma la condanna della società per il connesso illecito amministrativo. Perché già oggi e senza necessità di nuove norme sulla prescrizione, in tema di responsabilità da reato delle imprese, la richiesta di rinvio a giudizio della società intervenuta entro cinque anni dalla consumazione del reato interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino alla pronunzia della sentenza che definisce il giudizio. Per giunta, continua a restare largamente insoddisfatta un’ulteriore esigenza, quella di svolgere finalmente in tutto il territorio nazionale azioni sistematiche e organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la vita e la salute dei lavoratori, traendo, altresì, ma non solo, spunto dalle tragedie ormai consumate: l’infortunio su una gru, su un ponte, su una funivia, su una linea ferroviaria, in un grande ipermercato, in un deposito di carburanti. E’ più che mai necessario sviluppare indagini incisive e rapide sullo specifico evento. Ma non basta. Occorre anche porsi degli interrogativi: in quale stato versano gli altri ipermercati, gli altri depositi, le altre gru, gli altri ponti, le altre funivie, le altre linee ferroviarie nel Paese? Si tratta di interrogativi che allo stato attuale rimangono senza risposta. Ogni Procura della Repubblica ha un’area limitata di competenza territoriale, e non può certo mettersi ad allargare le indagini nelle altre zone del Paese. Ben diverso sarebbe l’approccio di una Procura nazionale, legittimata a promuovere finalmente in tutto il territorio nazionale i necessari accertamenti. Né assume rilievo l’obiezione mossa da taluno secondo cui l’azione del pubblico ministero sarebbe meramente repressiva, e mai preventiva. Un’obiezione palesemente contrastante con le molteplici esperienze giudiziarie che in passato si sono sviluppate sotto il segno di uno stretto connubio tra prevenzione e repressione, congiuntamente volte a garantire l’osservanza delle norme antinfortunistiche penalmente sanzionate. Non a caso, in seguito alla tragedia di Crans-Montana, venne spontaneo rammentare nell’Editoriale “Dopo la tragedia di Crans-Montana: che fare a tutela della sicurezza sul lavoro?” quel che accadde a Torino dopo i morti causati dall’incendio del cinema Statuto. L’autorità giudiziaria si mise al lavoro per controllare tutti i locali pubblici di Torino e dintorni: discoteche, cinema, teatri, centri culturali, musei. Nel giro di un mese dalla tragedia, in oltre trecento locali, si scoprì il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Ma non solo le magistrature di merito. Non possiamo non evocare due fenomeni concernenti la stessa Cassazione. Il primo fenomeno riguarda quei rischi psico-sociali che anche nel 2026 stanno richiamando l’attenzione delle Organizzazioni Internazionali del Lavoro, dall’EU-OSHA all’ILO sul presupposto che “coinvolgono il 45 % dei lavoratori europei”: lo stress, l’ansia, la depressione, il burnout, le intenzioni suicide, la violenza e le molestie. Il fatto è che nel nostro Paese la storia del reato di stalking occupazionale continua ad essere una storia tutta giurisprudenziale che, a differenza di quella francese, non è alimentata da un’apposita, specifica norma, e, dunque, una storia che ha tentato con alterne fortune di scovare nel codice penale un reato in qualche modo adattabile. Il risultato è stato quello di originare in Cassazione una allarmante pluralità di soluzioni non collimanti. Per la Sez. VI, sarebbe configurabile il reato dei maltrattamenti contro familiari e conviventi punito dall’art. 572 c.p., ma ciò esclusivamente nei casi in cui “il rapporto tra datore di lavoro e dipendente assuma natura para-familiare, e, cioè, sia caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole nel soggetto che ricopre la posizione di supremazia e che, quindi, ha obblighi di assistenza verso il soggetto più debole”. Stando invece alla Sez. V, entrerebbero in gioco gli atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. Con questo risultato: che la Sez. VI limita le responsabilità alle aziende para-familiari, e quindi rende punibili le piccole (piccolissime) aziende, ma non le grandi aziende nell’ambito delle quali i rapporti fra dirigenti e sottoposti tendono ad essere più spersonalizzati come una multinazionale, una banca, un ospedale, un comune. Là dove alla stregua dell’orientamento accolto dalla Sez. V sulla scorta dell’art. 612-bis c.p., il mobbing viene ad assumere rilevanza penale a prescindere da quella parafamiliarità. E non mancano le ipotesi in cui si è ravvisato il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., quando non la contravvenzione prevista dall’art. 660 c.p. Tocca al Parlamento raccogliere la sfida. Un secondo fenomeno concerne i morti per patologie asbesto-correlate (dal mesotelioma al tumore polmonare e all’asbestosi). Dal 2016 ormai la Sezione IV della Cassazione penale, specializzata in materia di processi penali per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ha abbandonato l’orientamento accolto in precedenza per oltre venti anni, ed esclude la responsabilità del datore di lavoro (o di chi per lui o con lui) per omicidio colposo (v. ancora ultimamente Cass. pen. 13 febbraio 2026, n. 6079 e Cass. pen 15 dicembre 2025, n. 40243). E ciò sul presupposto che i soggetti imputati nei procedimenti penali per tumori da amianto hanno spesso gestito l’azienda incriminata solo per una parte del periodo in cui i lavoratori colpiti da tumore sono stati esposti all’agente cancerogeno presso quell’azienda. Ecco quindi che, a propria discolpa, gli imputati sostengono che non è conosciuta la data di effettiva insorgenza delle patologie. E, pertanto, non essendo accertata la data di effettiva insorgenza delle patologie, le morti non potrebbero attribuirsi ad essi. Ma, nel contempo, non mancano pronunce della Sez. III che per contro riecheggiano la giurisprudenza dei precedenti venti anni, e affermano che le esposizioni successive aggravano, comunque, il decorso del processo patogeno, nel senso che il protrarsi dell'esposizione riduce i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelera i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente. Né si dica che ormai il problema amianto si è risolto con il suo divieto, risalente in Italia alla Legge n. 257/1992. Non per nulla, il 18 dicembre 2025, l’EU-OSHA, nel Report “Occupational cancer risk factors in Europe”, ha segnalato che, “malgrado il divieto dei prodotti di amianto in tutta Europa, i rischi amianto-correlati persistono a causa del suo intenso impiego commerciale per oltre cento anni”, al punto che “rimane una delle principali cause di tumori professionali a causa della lunga latenza dei tumori correlati all’amianto”, e che “l’1,7% dei lavoratori sono probabilmente esposti ad amianto magari a un basso livello”. Non meno pressante è la Raccomandazione (Ue) 2025/2609 della Commissione del 18 dicembre 2025 sull’elenco europeo delle malattie professionali. Dove nei considerando 1-7 si sottolineano punti quanto mai allarmanti per il futuro: “L’amianto è un agente cancerogeno pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori possono essere ad alto rischio di esposizione. Si stima che attualmente siano esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori. Si stima che il 75 % dei casi di tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sia correlato all’amianto”. Ed ecco perché pur dopo il referendum dovremmo creare le premesse anche istituzionali per un’applicazione sistematica del D.Lgs. 31dicembre 2025, n. 213 recante l’attuazione della Direttiva (Ue) 2023/2668, e ciò in tutti i luoghi di lavoro, a partire naturalmente dai cantieri aventi per oggetto lavori di rimozione, demolizione, manutenzione e ristrutturazione di materiali contenenti amianto. Copyright © - Riproduzione riservata
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